Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23460 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/11/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.G. e P.M., rappresentati e difesi, in

virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Fierro

Francesco e domiciliati “ex lege” presso la cancelleria della Corte

di cassazione;

– ricorrenti-

contro

F.G.;

– intimato –

per la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 23089

del 2009, depositata il 30 ottobre 2009 (non notificata).

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. VIOLA Alfredo Pompeo che nulla ha osservato in merito

alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. in atti;

letta la memoria difensiva depositata nell’interesse dei ricorrenti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 22 febbraio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso ex art. 391 bis c.p.c. (notificato il 22 settembre 2010 e depositato il 6 ottobre 2010), S.G. e P. M. hanno proposto ricorso per revocazione avverso l’ordinanza di questa Corte n. 23089 del 2009 (depositata il 30 ottobre 2009) con la quale veniva dichiarata l’estinzione del processo relativo al ricorso iscritto al N.R.G. 16247/2007, sul presupposto dell’intervenuta rinuncia (da parte dei ricorrenti) agli atti del giudizio nei confronti di tutte le controparti, non risultando limitata ai soli rapporti con gli eredi D.N., non contenendo la relativa dichiarazione alcuna distinzione al riguardo.

Il ricorso per revocazione è stato basato su due motivi; con il primo risulta dedotta la violazione di base del principio di conservazione degli atti processuali e del disposto dell’art. 391 c.p.c.; con il secondo motivo risulta denunciata la violazione di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, ravvisandosi – secondo la prospettazione dei ricorrenti – nella decisione impugnata un errore di fatto emergente dagli atti di causa e/o violazione degli artt. 132 e 134 c.p.c. nella parte in cui impongono motivazione della sentenza e/o ordinanza.

La sola parte intimata ( F.G.) non risulta essersi costituita in questa fase (mentre le altre parti D.N.V., D.N.T. e D.N.M. non sono state evocate in questo giudizio).

Rileva il relatore che sembrano sussistere i presupposti per ritenere inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell’art 391 bis c.p.c., in relazione all’art. 395 c.p.c., n. 4.

Infatti (ritenendosi, pertanto, l’irrilevanza della mancata attivazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio definito con l’ordinanza impugnata:

cfr, per tutte, Cass,, S.U., ord. n. S826 del 2010), il formulato ricorso per Cassazione, in quanto avanzato ai sensi delle citate norme, si prospetta inammissibile per difetto dei presupposti riconducibili al richiamato art. 395 c.p.c., n. 4.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 13915 del 2005 e Cass. n. 21718 del 2006) che, in tema di revocazione delle proprie sentenze od ordinanze decisorie, l’errore di fatto (ovvero la svista di carattere materiale) integrante l’errore revocatorio è configurabile ove la decisione sia fondata sull’affermazione dell’esistenza o dell’inesistenza di una qualche emergenza che la realtà effettiva quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare, sempre che, tuttavia, il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito materia de dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito.

Orbene, nella fattispecie in questione, difetta proprio quest’ultima condizione dal momento che le doglianze complessivamente dedotte con il ricorso per revocazione attengono alla valutazione dei presupposti formali di efficacia della dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio intervenuta da parte degli stessi ricorrenti S. e P. oltre che alla sfera di operatività soggettiva (dal punto di vista dell’individuazione dei relativi destinatari) della rinuncia stessa. Ma proprio su tali aspetti l’ordinanza impugnata si è specificamente soffermata (prendendo, perciò, direttamente in esame i relativi aspetti problematici sul piano interpretativo, anche con riferimento alla formulata istanza ex art. 391 c.p.c., comma 3), affermando che la rinuncia depositata in atti non poteva ritenersi limitata ai soli rapporti con gli eredi D.N., non contenendo alcuna distinzione al riguardo, così rimanendo acquisita la dichiarazione abdicativa all’intero giudizio di cassazione, il cui rapporto si era instaurato regolarmente sia nei confronti del F. che nei riguardi degli eredi D.N., rilevandosi, altresì, l’insussistenza della necessità della formalità dell’accettazione della sopravvenuta rinuncia.

Pertanto, con il formulato ricorso, i ricorrenti tendono a porre in discussione proprio gli aspetti espressamente affrontati nell’impugnata ordinanza, che hanno, quindi, costituito il tema centrale di valutazione giuridica per pervenire alla dichiarazione di estinzione del giudizio, con la conseguenza che il fatto controverso al quale viene riferito il supposto errore della Corte risulta già risolto con adeguata pronuncia della Corte medesima, ragion per cui con il proposto il ricorso si vorrebbe censurare l’idoneità logico- giuridica del ragionamento svolto nel provvedimento impugnato, che non può, perciò, ritenersi ammessa con l’istanza di revocazione (per l’esclusione in genere dell’ammissibilità del rimedio della revocazione quando venga prospettato che la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione dei motivi del ricorso: v. Cass. n. 13915/2005, cit; Cass. n. 14608/2007 e Cass. n. 23856/2008).

In definitiva, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., ravvisandosi l’inammissibilità del ricorso in questione”.

Rilevato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, precisandosi che la memoria difensiva depositata nell’interesse dei ricorrenti non aggiunge considerazioni nuove rispetto alle argomentazioni complessive dedotte con il ricorso, confutate con la stessa richiamata relazione;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza doversi far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese della presente fase in difetto della costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA