Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2346 del 31/02/2017

Cassazione civile, sez. III, 31/01/2017, (ud. 22/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4431-2012 proposto da:

B.A. (OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato ERNESTO DE LUCA unitamente all’avvocato

ANTONINO DE LUCA ZUCCARO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS) in proprio e quale mandataria di

ENEL SPA, in persona dell’Ing. V.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio

dell’avvocato ELIO LUDINI, rappresentata e difesa dall’avvocato

VITTORINO LO GIUDICE giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

CURATELA FALLIMENTO MGC SRL FALL (OMISSIS) TRIB SIRACUSA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 457/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 06/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria che ha concluso per l’accoglimento del motivo 6 e 2

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.A. convenne in giudizio l’ENEL s.p.a. per sentirla condannare al pagamento di un’indennità per avere collocato una conduttura elettrica su un fondo rustico di sua proprietà, oltre al risarcimento dei danni cagionati al fondo.

L’ENEL si dichiarò disposta a versare l’indennità e chiese, in via riconvenzionale, la costituzione di una servitù coattiva di elettrodotto, provvedendo inoltre a chiamare in causa – in garanzia – la M.G.C. s.r.l., quale impresa appaltatrice dei lavori, cui erano da imputare i danni lamentati dall’attore.

Il Tribunale di Messina accolse la domanda del B., dichiarando illegittima l’occupazione da parte dell’ENEL e condannando la convenuta al pagamento di 49.710,00 Euro a titolo di indennità di occupazione e risarcimento danni.

La Corte di Appello di Messina ha escluso che ricorressero le condizioni per procedere alla costituzione della servitù coattiva richiesta dall’ENEL (in difetto di autorizzazione all’impianto della linea da parte della competente autorità) e ha conseguentemente ritenuto che non dovesse essere liquidata l’indennità di asservimento; per altro verso, ha ridotto l’entità del risarcimento e lo ha posto a carico esclusivo del fallimento della M.G.C., escludendo qualsiasi responsabilità della committente; ha infine condannato il B. al pagamento dei due terzi delle spese di lite in favore dell’ENEL Distribuzione s.p.a..

Ricorre per cassazione il B. affidandosi a nove motivi illustrati da memoria; resiste l’Enel Distribuzione a mezzo di controricorso, mentre la curatela del fallimento M.G.C. non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I primi sei motivi del ricorso denunciano “la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato… in relazione all’art. 112 c.p.c.” (il primo), l’insufficiente e contraddittoria motivazione (il secondo), la “contraddittoria motivazione… in relazione all’art. 2043 c.c. e T.U. n. 1775 del 1933, artt. 123 e segg. (il terzo), la “contraddittoria motivazione… in relazione agli artt. 2043 e segg. c.c.” (il quarto), l’omessa ed insufficiente motivazione… in relazione all’art. 115 c.p.c.” (il quinto) e la “nullità della sentenza… ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione agli artt. 99 e 112 c.p.c.” (il sesto): nel complesso, con tutti i motivi il ricorrente censura la Corte, pur sotto diversi profili, per avere omesso di considerare che la domanda verteva – in primo luogo – sulla circostanza che l’Enel aveva imposto una servitù di fatto (che aveva gravato il fondo di due tralicci di dimensioni di mt. 1,80 x 1,80 e di 13,20 mt. di altezza, con relativi cavi sospesi lunghi circa 200 mt.) e che ciò costituiva fonte di danno risarcibile per “l’asservimento di fatto, non sorretto da titolo, del fondo dell’istante da parte dell’Enel s.p.a.”, a prescindere dagli ulteriori danni cagionati nel corso dell’esecuzione delle opere.

1.1. I motivi – che possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati nei termini che seguono.

Il ricorrente ha trascritto (a pag. 8) la domanda proposta con l’atto di citazione (e reiterata in appello), con cui aveva richiesto il risarcimento “anche a titolo di danni per la imposizione di fatto non sorretta da titolo della servitù di elettrodotto nel di lui fondo” e si è doluto che la Corte, pur respingendo la domanda riconvenzionale dell’Enel per la costituzione coattiva della servitù (e negando la liquidazione della relativa indennità), abbia del tutto omesso di liquidare i danni conseguenti all’asservimento senza titolo del fondo dell’attore, limitandosi a liquidare (unicamente a carico del fallimento dell’appaltatrice) i danni provocati durante l’esecuzione dei lavori (per demolizione di un muretto a secco e parziale interramento di una galleria filtrante).

Ciò premesso, deve rilevarsi che – in effetti – la Corte ha del tutto omesso di pronunciare sui danni conseguenti all’asservimento di fatto del terreno, cui avrebbe dovuto invece provvedere una volta che aveva escluso la possibilità di costituire una servitù coattiva e di liquidare la relativa indennità, rimanendo altrimenti priva di qualsiasi tutela la lesione del diritto dominicale conseguita al fatto – pacifico – dell’installazione dei tralicci (si veda, per un’ipotesi non dissimile, Cass. n. 1144/2004, che – esclusa la costituzione di una servitù negoziale in favore dell’Enel – ha riconosciuto al proprietario del fondo gravato da un asservimento di fatto il diritto al risarcimento del danno).

2. Con il settimo motivo (che deduce la “nullità della sentenza… in relazione agli artt. 99, 103, 106 e 108 c.p.c.”), il ricorrente si duole che la Corte abbia ritenuto automaticamente estesa la domanda dell’attore nei confronti della M.G.C., a fronte di una chiamata in causa – da parte dell’Enel – che non poteva qualificarsi come “liberatoria”, in quanto espressamente effettuata in garanzia impropria, e in difetto della proposizione di una domanda di estensione da parte del danneggiato; con l’ottavo motivo (“omessa e contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 1655, 2043, 2049 e 2050 c.c.”), il B. assume che il principio secondo cui l’autonomia dell’appaltatore esonera il committente dalla responsabilità per danni arrecati durante l’esecuzione dell’opera non può operare in relazione a quei danni che conseguano, prima ancora che all’esecuzione dell’opera, alla scelta di realizzarla.

2.1. Entrambi i motivi sono assorbiti in conseguenza dell’accoglimento di cui al punto 1.1., che comporta la necessità di un nuovo accertamento sulla responsabilità dell’ENEL per l’asservimento sine titulo del fondo.

3. Egualmente assorbito è il nono motivo (violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.), che censura come “manifestamente illegittima” la pronunzia di condanna del ricorrente al pagamento dei due terzi delle spese di lite in favore dell’Enel.

4. L’accoglimento del ricorso – nei termini sopra indicati – comporta la cassazione della sentenza e il rinvio alla Corte territoriale, anche per le spese di lite.

PQM

la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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