Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2346 del 31/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 2346 Anno 2018
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 15883-2015 proposto da:

MINGARDI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, V.
DEL POGGIO LAURENTINO 118, presso lo studio dell’avvocato PAOLA
TRENTADUE, rappresentato e difeso dall’avvocato PATRIZIA DI
NUNNO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrentecontro
COMUNE MONTIRONE, in persona del Sindaco e legale
rappresentante pro tempore FRANCESCO LAZZARONI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA S. COSTANZA 27, presso lo studio
dell’avvocato LUCIA MARINI, che la rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 1284/2014 del TRIBUNALE di BRESCIA,
depositata il 03/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
1

Data pubblicazione: 31/01/2018

RILEVATO CHE:
1. – Giovanni Mingardi convenne in giudizio il Comune di
Montirone per sentirlo condannare ai sensi dell’art. 2051 c.c., o in
subordine ai sensi dell’art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni
patiti in conseguenza di un sinistro avvenuto in data 6 febbraio 2010,
allorquando l’attore, cercando di salire su un marciapiede, cadde a

manutenzione stradale.
Il Comune convenuto, oltre ad eccepire la nullità dell’atto di
citazione per genericità e mancanza di precisazioni circa le modalità
del sinistro, contestò anche il fondamento della pretesa attorea per
mancata prova del nesso di causalità tra l’inadempienza contestata e
l’evento dannoso.
Nel contraddittorio con il Comune convenuto, l’adito Tribunale di
Brescia, con sentenza resa pubblica il 4 aprile 2014, respinse la
domanda, escludendo la sussistenza dei presupposti di applicabilità
dell’art. 2051 c.c., per difetto di prova del nesso eziologico tra cosa e
fatto dannoso (non avendo il Mingardi dimostrato l’oggettiva
pericolosità del tratto di asfalto indicato come luogo del sinistro e che
l’evento scaturì come normale conseguenza della condizione
potenzialmente lesiva del piano calpestabile, in assenza di prova circa
una oggettiva pericolosità del modesto dislivello o “avvallamento” ivi
presente, essendo ben evidente con l’uso della normale diligenza la
non perfetta complanarità dell’asfalto in prossimità del marciapiede),
e dell’art. 2043 c.c. (in carenza di prova sul carattere insidioso dello
stato dei luoghi).
2. – Avverso la predetta sentenza proponeva impugnazione
Giovanni Mingardi, che veniva dichiarata inammissibile dalla Corte
d’Appello di Brescia, con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre Giovanni Mingardi,
affidando le sorti dell’impugnazione a tre motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Montirone.
2

terra a causa di un avvallamento determinato dalla scarsa

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.
CONSIDERATO CHE:
1. – Con il primo mezzo è denunciata violazione e falsa
applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 2051
c.c., “per inversione illegittima dell’onere probatorio”.

nesso eziologico ex art. 2051 c.c., delle modalità del fatto e delle
condizioni della cosa e che l’evento dannoso sia conseguenza normale
della condizione potenzialmente lesiva della cosa stessa, avrebbe
imposto l’onere probatorio richiesto dall’art. 2043 c.c., mentre esso
attore doveva dimostrare soltanto “il nesso causale tra il chiusino”,
ove era inciampato, e “il danno” e non già l’anomalia, imprevedibile,
del chiusino stesso, là dove il Comune neppure aveva disconosciuto
“la paternità del chiusino di cui si discute”.
2.

– Con il secondo mezzo è dedotta violazione e falsa

applicazione degli artt. 2627 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 2051
c.c. “sull’asserito difetto probatorio”, avendo il giudice di primo grado
violato la regola probatoria “del più probabile che non”, non
considerando, come dato di comune esperienza, la circostanza per
cui “un chiusino sporgente (come rappresentato in fotografia) possa
determinare la caduta accidentale di un passante”, là dove, poi, la
presenza “un chiusino stradale malamente interrato” rappresentava
comunque una situazione di “insidia e trabocchetto”, fondante la
responsabilità del Comune, in quanto tenuto alla manutenzione delle
strade pubbliche.
3. – Con il terzo mezzo è prospettata violazione e falsa
applicazione degli artt. 2627 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 2051
c.c., per palese contraddittorietà della pronuncia gravata, avendo il
Tribunale richiesto all’attore la prova di “una condizione attraverso la
quale respingere la propria domanda”, ossia la prova della oggettiva
pericolosità del tratto di asfalto, che, in quanto tale, sarebbe “per
3

Il Tribunale, assumendo come necessaria la prova, ai fini del

definizione prevedibile e superabile attraverso normali cautele”, là
dove, poi, nella specie, il “chiusino apparentemente ben interrato” era
“pericoloso poiché non percepito come insidia”.
4. – I motivi – da scrutinarsi congiuntamente – sono
inammissibili.
Con essi, al tempo stesso, non viene colta la ratio decidendi che

di questa Corte là dove si evidenzia che l’assenza di pericolo della
cosa imponeva l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto
da parte dello stesso danneggiato, giacché in assenza del quale è da
escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango
di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso
fortuito: tra le altre, Cass. n. 12895/2016) e, soprattutto, viene
introdotta in questa sede di legittimità una questione di fatto, relativa
alla dinamica del sinistro, che non si assume, né, tantomeno, si
dimostra esser stata già ritualmente veicolata nei gradi di merito,
ossia in forza di allegazioni congruenti e specifiche presenti
nell’originario atto di citazione di primo grado.
Infatti, la sentenza del Tribunale è incentrata sul difetto di
prova circa la pericolosità del teatro dell’evento rappresentato da un
“avvallamento” stradale, mentre il ricorso si incentra su uno stato di
fatto diverso o, comunque, su una rappresentazione non coincidente
con quella anzidetta, ossia sul danno cagionato da cosa rappresentata
da “chiusino stradale male interrato”, quale circostanza di fatto che,
peraltro, già il giudice di appello aveva (in modo significativo circa la
novità della deduzione) reputato esser stata allegata solo in sede di
gravame (cfr. pp. 3 e 4 dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c.).
Il ricorrente non ha, quindi, assolto all’onere di dedurre in modo
idoneo e di dimostrare (tramite la localizzazione processuale di cui
all’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.) che, invece, la quaestio facti
era già stata introdotta ritualmente in primo grado, così come
prospettata anche in questa sede di legittimità, e ciò al fine di evitare
4

sorregge la decisione impugnata (che è in linea con la giurisprudenza

una statuizione di inammissibilità per novità della censura (tra le
altre, Cass. n. 7048/2016, Cass. n. 8206/2016).
5. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il
ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di
cui al d.m. n. 55 del 2014.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00, per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi
liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma

1-quater, del d.P.R. n. 115 del

2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione
Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in data 16 novembre
2017.

PER QUESTI MOTIVI

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA