Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2346 del 03/02/2020
Cassazione civile sez. I, 03/02/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 03/02/2020), n.2346
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22999/2018 proposto da:
A.M., elettivamente domiciliato in Bassano del Grappa (VI), via
Mure del Bastion n. 10, presso lo studio dell’avv. A.M. Muraro, che
lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti, in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma
Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il
20/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
01/10/2019 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso proposto da A.M. cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il richiedente asilo ha riferito di essere fuggito perchè minacciato dai parenti della famiglia del padre che era morto, contestando il suo diritto a riceverne l’eredità. Prima era fuggito in Gambia portando con sè la madre e la sorella, e poi da solo in Italia.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale, con un primo motivo distinto in due profili, uno relativo al mancato accoglimento della protezione sussidiaria e l’altro relativo al mancato accoglimento della protezione umanitaria.
Con un secondo motivo, censura la decisione del Tribunale, per motivazione incompleta ed errata, perchè aveva confermato il provvedimento amministrativo della commissione territoriale recependolo acriticamente.
In riferimento al primo motivo, il ricorrente lamenta la mancata considerazione della situazione generale del paese di provenienza, di violenza indiscriminata e generalizzata esistente in Senegal, che renderebbe rischioso per l’incolumità del ricorrente un eventuale rimpatrio forzato, alla luce dei rapporti informativi citati.
Inoltre, il ricorrente contesta la valutazione del tribunale, per il mancato riconoscimento di situazioni di vulnerabilità, con riferimento alla protezione umanitaria, da proteggere alla luce degli obblighi costituzionale e internazionali gravanti sullo Stato italiano.
In riferimento al profilo della censura relativa alla protezione sussidiaria, lo stesso è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata, incentrata sul giudizio di non credibilità del ricorrente che non risulta impugnata; inoltre, il Tribunale ha accertato, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede, che nella zona di provenienza del ricorrente, non vi è conflitto al livello di guerra civile, nè violenza indiscriminata, tale da costituire grave pericolo di vita qualora la ricorrente dovesse tornare nel proprio paese.
Il secondo profilo, in riferimento alla protezione umanitaria, è inammissibile, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la motivazione della sentenza impugnata si colloca al di sopra del “minimo costituzionale” (Cass. sez. un. 8053/14).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione statale le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2020