Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2346 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. III, 01/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 01/02/2011), n.2346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 194/2009 proposto da:

COMPAGNIA TIRRENA ASSICURAZIONE SPA IN LCA (d’ora in poi Tirrena),

(OMISSIS), in persona del Commissario Liquidatore, Avv. I.

G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 107,

presso lo studio dell’avvocato DEL PRATO Enrico Elio, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SAN PAOLO IMI SPA ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO TORINO ISTITUTO

MOBILIARE ITALIANO SPA (OMISSIS), in persona del procuratore avv.

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA 29

PAL. 9 INT. 5, presso lo studio dell’avvocato ASSUMMA Giorgio, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASTRACCHIO FRANCO

MARIA, PAOLO ZAMBELLI, con procura speciale del Dott. Carlo Boggio

Notaio in Torino, del 15/01/2009, rep. 115079;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 431/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Prima, emessa il 20/06/2007, depositata il 04/02/2008; R.G.N.

7225/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato DEL PRATO ENRICO ELIO;

udito l’Avvocato MASTRACCHIO FRANCO MARIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa propone ricorso per cassazione, fondato su cinque motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha rigettato il suo appello contro la sentenza di primo grado, che aveva accolto una opposizione allo stato passivo proposta dalla Banca S. Paolo – IMI;

che Intesa Sanpaolo S.p.A., società derivante dalla fusione tra Banca Intesa S.p.A. e San Paolo IMI S.p.A., resiste con controricorso, pure illustrato da successiva memoria;

considerato che il punto centrale della questione – involgente un credito di oltre 8.000.000 di Euro – è rappresentato, da un lato, dalla validità ed efficacia di due lettere di patronage in favore della società Edilizia Borghese (mutuataria, interamente partecipata dall’Istituto Finanziario Italiano S.p.A., controllato dalla Tirrena), sottoscritte nel 1989 dall’allora rappresentante legale della Tirrena, e, dall’altro, dalla dichiarazione della stessa Tirrena di voler aderire ad una transazione intervenuta con un debitore solidale (la Compagnia Milano);

che, in particolare, con il secondo motivo, sotto i profili della violazione di legge e della motivazione omessa, la società ricorrente deduce la nullità del negozio di garanzia in quanto non rientrante nell’oggetto sociale, per contrarietà dell’art. 2 dello Statuto, come interpretato dalla Corte di appello, alla norma imperativa di cui alla L. n. 295 del 1978, art. 5;

che recentemente, decidendo analoga controversia tra le stesse parti, questa Corte (Cass. 21247/10) ha accolto la prospettazione della ricorrente, ravvisando però la norma imperativa violata – in conformità alla tesi in quella sede svolta dalla Tirrena – nel R.D. n. 63 del 1925, art. 130;

che tuttavia, ad avviso della società controricorrente, il R.D. n. 63 del 1925, art. 130, non era applicabile alla fattispecie, ratione temporis, essendo stato implicitamente abrogato per effetto della L. n. 295 del 1978, art. 89 e sostituito dall’art. 5 della stessa legge, peraltro invocato in questa sede dalla Tirrena;

che, sotto altro aspetto, la medesima controricorrente evidenzia che, mentre il R.D. n. 63 del 1925, art. 130, faceva divieto di compiere “operazioni” estranee all’esercizio dell’attività assicurativa, la L. n. 295 del 1978, art. 5 (nel quale in questa sede dovrebbe ravvisarsi, secondo la ricorrente, la norma imperativa violata) esprime il diverso principio che le compagnie di assicurazione non possono compiere “altra attività commerciale” oltre quella “assicurativa, riassicurativa e di capitalizzazione e delle operazioni connesse a tale attività”, traendone la conclusione che la norma imperativa non vieta il compimento di atti singoli, che non si traducono nello svolgimento di una diversa attività commerciale;

che gli argomenti addotti dalla controricorrente non paiono destituiti di fondamento, cosicchè appare opportuno, al fine di evitare un possibile contrasto di giudicati su questione che appare di particolare importanza, rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite;

che, qualora si ritenesse la validità del negozio, va considerato che, con il quarto motivo, la ricorrente, sotto i profili della violazione di legge e della motivazione omessa, invoca gli effetti della propria adesione, ai sensi dell’art. 1304 cod. civ., alla transazione intervenuta (per somma superiore alla metà del credito) tra la creditrice e la condebitrice solidale Milano Assicurazioni S.p.A., nonostante la società creditrice avesse espressamente escluso, nella transazione, la possibilità di adesione dei condebitori solidali:

che la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che il principio che deriva dalla disposizione di cui all’art. 1304 cod. civ., comma 1, secondo il quale la transazione, fatta dal creditore con uno dei debitori in solido, giova agli altri che dichiarano di volerne profittare, opera solo in mancanza di diversa e contraria manifestazione di volontà del creditore, contenuta nella transazione stessa ovvero in una clausola aggiunta ad essa, così che, come i condebitori possono, omettendo la dichiarazione suddetta, escludere l’efficacia della transazione per se stessi, così il creditore può impedire che l’efficacia stessa sia a loro estesa (Cass. 4257/91, 9901/07);

che il fondamento di tale orientamento è rinvenuto, in Cass. 4257/91 (alla cui motivazione l’altra sentenza fa esplicito riferimento), nel principio di autonomia negoziale, in virtù del quale è consentito alle parti di stabilire liberamente il contenuto del negozio, anche eventualmente alterandone gli effetti tipici;

che il principio dell’autonomia negoziale di certo consente di stabilire liberamente il contenuto del negozio, quanto al regolamento degli interessi dei contraenti, ma appare discutibile – ed è revocato in dubbio dalla ricorrente con ampie argomentazioni – che possa giustificare l’eliminazione di una facoltà attribuita dalla legge ad un terzo;

che anche in relazione a tale questione di massima di particolare importanza appare opportuna la rimessione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

la Corte ordina la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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