Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23458 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. I, 20/09/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 20/09/2019), n.23458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 13714/2018 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la

cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Clementina Di Rosa giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO, difeso

per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso

gli uffici della stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2325/2018 del Tribunale di Napoli, depositato

il 22/03/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Laura Scalia nella

pubblica udienza del 24/05/2019;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Capasso

Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

assorbiti i restanti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.S., cittadino del Bangladesh, ricorre in cassazione avverso il decreto del Tribunale di Napoli in epigrafe indicato che aveva rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria ed umanitaria, nella ritenuta insussistenza dei relativi presupposti, con quattro motivi di annullamento cui resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso si fa valere al violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017.

La normativa di cui all’art. 35-bis, comma 11 come novellato, che stabilisce che il giudice adito in sede di impugnazione della decisione della competente Commissione amministrativa debba disporre udienza quando la videoregistrazione di cui al comma 8 del medesimo articolo non è disponibile, avrebbe previsto una ipotesi, tassativa, di condotta che non avrebbe lascito margine discrezionale di applicabilità al giudice pur nella novità della norma, ancora non entrata in vigore al momento dell’audizione del ricorrente dinanzi alla competente Commissione territoriale.

La specificazione e contestualizzazione dei fatti di causa avrebbe sostenuto l’audizione del ricorrente, nella decisività dei primi.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8 e 14 e quindi delle norme sullo status di rifugiato e sulla protezione sussidiaria, come denunciata dalla vicenda familiare dell’istante che, definita da stralci delle dichiarazioni rese nel corso dell’audizione presso la Commissione territoriale, avrebbe sostenuto l’esistenza di persecuzioni ai danni del primo da parte dei fratellastri che si erano impadroniti dell’intera eredità, ed il fondato timore di subire ulteriori, rispetto a quelli già ricevuti, trattamenti degradanti e disumani.

Sarebbe stata erroneamente esclusa la protezione sussidiaria per effetto di violenza diffusa e generalizzata portata dai gruppi fondamentalisti islamici nella grave instabilità politica del Paese d’origine, il Bangladesh, nonostante le più autorevoli fonti internazionali in ricorso richiamate (portale “Viaggiare sicuri”; Rapporto di Amnesty International 2016/2017).

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per la condizione di particolare vulnerabilità oggettiva e soggettiva del ricorrente in caso di eventuale suo rimpatrio.

4. Con il quarto motivo si fa valere il vizio di motivazione per omesso esame di un fatto storico ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e contraddittorietà ed illogicità del decreto impugnato.

Sarebbe mancata la valutazione del danno grave per una omessa attivazione dei poteri ufficiosi nella formazione della prova D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, e pur riconoscendosi l’esistenza, in Bangladesh, di forti tensioni politiche, talvolta sfociate in attentati e violente repressioni, a tanto non si sarebbe fatto conseguire l’esistenza di quel clima di violenza generalizzato e diffuso integrativo della protezione sussidiaria nè i seri motivi umanitari di sostegno della relativa protezione.

5. Va scrutinato, tra quelli proposti, nella natura preliminare dallo stesso assolta, il primo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, per non avere il Tribunale di Napoli proceduto, in mancanza della videoregistrazione dell’audizione dell’odierno ricorrente dinanzi alla Commissione territoriale, alla fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti.

Il motivo è fondato.

Il Tribunale ha ritenuto, con l’impugnato decreto, pubblicato il 22 marzo 2018, che l’udienza di comparizione delle parti, pur richiesta dal ricorrente, non dovesse essere fissata, non apprezzando “la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione” e ciò nonostante non si fosse proceduto alla videoregistrazione innanzi alla Commissione territoriale, risultando la normativa di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, di nuova attuazione.

Il Tribunale ha mancato di fare applicazione del principio affermato da questa Corte di legittimità e per il quale “In tema di protezione internazionale, allorchè il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando che l’audizione, nella specie, sia stata effettuata davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, essendo l’udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione” (Cass. 11/12/2018 n. 32029; in termini sulla prima parte: Id., 17/04/2019 n. 10786).

Di conseguenza, in accoglimento del quinto motivo di ricorso ed assorbiti i restanti, il decreto impugnato deve essere cassato e la causa rinviata al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, perchè provveda all’indicato incombente ed alla regolamentazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso ed assorbiti i restanti tre, cassa il decreto impugnato e rinvia per un nuovo esame, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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