Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23458 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/11/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.O., rappresentata e difesa, in virtù di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Gobbi Vittorio e

domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino n. 2870 del

2010, depositata il 28 aprile 2010 (notificata il 27 maggio 2010).

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che nulla ha osservato in merito

alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. in atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 20 aprile 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con atto di citazione del 6 maggio 2009 C.O. chiedeva la riforma della sentenza in data 21 marzo 2008 del Giudice di pace di Torino con la quale lo stesso, a seguito della riassunzione intervenuta per effetto della dichiarazione di incompetenza territoriale pronunciata preventivamente dal giudice di pace di Cremona il 24 ottobre 2007, si dichiarava a sua volta incompetente, ritenendo la competenza del giudice di pace di Pinerolo, sul ricorso ex art. 204 bis C.d.S. proposto dalla stessa C. avverso il verbale elevato nei suoi confronti l’8 giugno 2007 dalla Polstrada di Cremona per violazione dell’art. 126 bis C.d.S. e art. 180 C.d.S., comma 8.

Il Tribunale di Torino adito, con sentenza n. 2879 del 2010, rigettava l’appello e condannava l’appellante al rifusione delle spese del giudizio in favore del Ministero appellato nella misura di Euro 1.050,00 (oltre ai tributi di legge, se dovuti), evidenziando che, non essendosi avvalso il secondo giudice di pace del potere di sollevare conflitto di competenza, l’appello non poteva trovare accoglimento.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la C.O. basato su due motivi.

Con il primo motivo ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 45 c.p.c., nonchè l’insufficiente e/o illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato da una delle parti (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5). Con il secondo motivo ha prospettato la violazione e/o falsa applicazione del D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, nonchè l’insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5). L’intimato Ministero non risulta essersi costituito in questa fase. Ritiene il relatore che sembrano sussistere, nella specie, le condizioni per ravvisare la manifesta infondatezza del primo motivo del proposto ricorso e la manifesta fondatezza del secondo.

Con riferimento alla prima doglianza si osserva che il ricorrente si è limitato a contestare la violazione di legge con riguardo all’art. 45 c.p.c. e ad allegare il vizio di motivazione della sentenza impugnata sotto il solo profilo che, nella specie, il giudice del gravame, sul presupposto che il secondo giudice di pace dinanzi al quale era stata riassunta la causa sarebbe stato tenuto a proporre il regolamento di competenza di ufficio (ammissibile anche nei giudizi dinanzi a detto giudice), avrebbe dovuto accogliere l’appello e rimettere la causa al primo giudice o sollevare direttamente il regolamento di competenza previsto dal citato art. 45 c.p.c..

Orbene, posto che la sentenza del giudice di pace con la quale venga statuito sulla competenza, non è impugnabile con regolamento di competenza ad istanza di parte, ma può essere soltanto appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui all’art. 339 c.p.c. (cfr.

Cass. n. 14185/2008, ord.), la sentenza impugnata ha rigettato l’appello basando la sua motivazione sul principio che, nella specie, l’appellante aveva fatto valere il solo motivo relativo all’omessa proposizione del regolamento necessario di ; competenza da parte del giudice di pace di Torino, evidenziando che le parti non sarebbero state legittimate a far valere il mancato esercizio della facoltà contemplata dal suddetto art. 45 del codice di rito (v., sul punto, ad es., Cass. n. 14559 del 2002, ord.). Nella presente sede di legittimità il ricorrente ha riproposto la medesima doglianza con riferimento ai parametri normativi indicati ma non ha contestato (come non aveva fatto con l’atto di appello) i criteri applicati per la dichiarata incompetenza da parte del primo o del secondo giudice di pace al fine di ottenere l’individuazione del giudice effettivamente competente, ragion per cui, essendo stato il Tribunale investito della sola denuncia della mancata applicazione dell’art. 45 c.p.c., il gravame non avrebbe potuto trovare accoglimento (cfr., per riferimenti, Cass. n. 7399 del 2001), come è, in effetti, avvenuto nella specie.

Con il secondo riportato motivo il ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Torino, con la sentenza impugnata, aveva liquidato, a favore dell’appellato, a titolo di esborsi e compensi, un importo complessivo di Euro 1.050,00, senza, però, motivare sui criteri che avevano portato a tale determinazione, incorrendo, peraltro, nella violazione del D.M. Giustizia n. 127 del 2004, art. 5 (“ratione temporis” applicabile), avuto riguardo all’individuazione della natura e del valore della controversia, oltre che della specifica attività svolta nell’interesse del Ministero appellato.

Deve evidenziarsi che questo motivo è dotato in modo idoneo del requisito dell’autosufficienza poichè il ricorrente, nel contestare specificamente l’erronea attribuzione delle spese di lite in misura asseritamente maggiore di quella che sarebbe spettata in ragione dei criteri tabellari effettivamente applicabili, ha indicato quali diritti e quali onorari sarebbero stati liquidati in misura eccessiva o, almeno, quale avrebbe dovuto essere, in modo analitico, la somma da riconoscersi per gli uni e per gli altri nel limite massimo tariffario, onde consentire un concreto controllo nella presente sede della violazione dedotta (v., ex multis, Cass. n. 14744 del 2007 e Cass. n. 22287 del 2009).

Il motivo si prospetta palesemente fondato perchè, tenuto conto del valore effettivo della controversia (ammontante ad Euro 260,69) e del computo dettagliato delle voci dei diritti e degli onorari concretamente spettanti, l’importo complessivo dei compensi non avrebbe potuto superare nel massimo Euro 720,00, ragion per cui, tenuto conto dei parametri tariffar specificamente utilizzabili e non emergendo una rappresentazione effettiva, sul piano motivazionale, delle ragioni che hanno indotto il Tribunale a pervenire ad una liquidazione superiore, la doglianza in questione è meritevole di accoglimento.

In definitiva, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., ravvisandosi la possibile manifesta infondatezza del primo motivo del ricorso in questione e la manifesta fondatezza del secondo”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, nei riguardi della quale non sono state sollevate critiche ad opera delle parti (non essendo risultate depositate memorie a tal fine e non essendo comparso alcuno all’adunanza camerale);

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio al Tribunale di Torino, in persona di altro giudicante, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso ed accoglie il secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Torino in composizione monocratica, in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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