Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23458 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/10/2017, (ud. 14/09/2017, dep.06/10/2017),  n. 23458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17161-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore

Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.D.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1169/2/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 07/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 24 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 431/12/10 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che aveva accolto il ricorso di D.D.R. contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2003. In via preliminare e d’ufficio la CTR rilevava che il mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata contenente il gravame agenziale, violando il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 22, appunto ne causava l’inammissibilità.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

L’intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, poichè la CTR ha ritenuto essere causa di inammissibilità dell’appello il mancato deposito della ricevuta di spedizione dell’atto medesimo.

La censura è fondata.

Recentemente le SU di questa Corte (Sentenze nn. 13452-13453/2017) hanno sancito che:

-“Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dell’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”.

-“Nel processo tributario, non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.

Ciò posto, rilevato in fatto che nel caso di specie il gravame agenziale è stato spedito il 21 novembre 2011 (lunedì, giorno cui si è prorogato ex lege il termine decadenziale -di un anno e 46 giorni trattandosi di processo iniziato prima del 4 luglio 2009 e quindi scadente sabato 19 novembre 2011- per impugnare la sentenza della CTP), ricevuto dalla parte appellata il 24 novembre 2011 e depositato il 17 dicembre 2011 unitamente all’avviso di ricevimento, sul quale risulta apposto il timbro attestante la data di spedizione, tenuto conto che la sentenza appellata è stata depositata il 4 ottobre 2010, dando seguito ai principi di diritto di cui alla citata sentenza delle SU, in applicazione del più ampio “termine lungo” previgente – trattandosi di procedimento iniziato prima della novella all’art. 327 cod. proc. civ., di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, – il gravame stesso risulta tempestivamente proposto e perciò ammissibile, ancorchè siasi depositato nei trenta giorni dalla sua notifica il solo avviso di ricevimento dello stesso, poichè tale documento possiede il requisito formale richiesto dal secondo principio di diritto evocato.

Risulta inoltre tempestiva la costituzione dell’agenzia fiscale appellante in quanto avvenuta nei trenta giorni dalla ricezione dell’appello da parte del destinatario.

La sentenza impugnata, essendo in palese contrasto con tali arresti giurisprudenziali, va dunque cassata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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