Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23457 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. I, 20/09/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 20/09/2019), n.23457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 27678/2016 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso

la cancelleria civile della Corte di cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Raffaele Fioresta giusta procura speciale in

calce al ricorso introduttivo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4720 del 2016 della Corte di appello di Roma,

depositata il 27/07/2016;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Capasso Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma con sentenza del 6 novembre 2014 dichiarava inammissibile la domanda proposta da G.R., cittadino kosovaro, diretta al riconoscimento dello status di rifugiato, denegatogli dalla competente commissione territoriale, nella ritenuta tardività della domanda, in quanto proposta oltre il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento di diniego previsto del D.L. n. 416 del 1989, art. 1-ter, comma 6, (conv. in L. n. 39 del 1990), richiamato del medesimo D.L., articoli entrambi introdotti dalla L. n. 189 del 2002, art. 1 quater, comma 5.

2. La Corte di appello di Roma con sentenza depositata il 25 luglio 2016 rigettava l’impugnazione proposta e, nel condividere le ragioni della decisione di primo grado, riteneva che il richiamo contenuto nell’art. 1-quater al precedente della L. n. 39 del 1990, art. 1-ter, comma 6, non potesse che ricomprendere anche il termine di quindici giorni previsto per l’impugnazione.

Si sarebbe altrimenti determinata una irragionevole disparità di trattamento tra coloro ai quali sarebbero state applicabili le procedure semplificate, soggette ad uno specifico termine di impugnazione, e coloro che, avendo fatto ricorso alla procedura ordinaria, nel regime anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 25 del 2008, non sarebbero stati assoggettati ad alcun termine di decadenza.

Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione della L. n. 189 del 2002, art. 32.

La Corte di merito avrebbe erroneamente applicato il termine di impugnazione di quindici giorni indicato dalla norma, introduttiva della L. n. 39 del 1990, art. 1-ter, comma 6, benchè lo stesso fosse previsto per la sola procedura semplificata, ideata al fine di rendere più celere la definizione dei procedimenti con stranieri trattenuti presso i centri di identificazione ed espulsione, procedura a cui il G. non era soggetto, in quanto mai trattenuto in tali centri.

Esclusa l’applicazione dell’indicato termine e di quello, diverso, di trenta giorni previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008 – in quanto il provvedimento che aveva attinto il ricorrente era stato emesso quando la legge per la procedura “ordinaria” non prevedeva alcun termine -, la difesa fa valere il carattere perfetto ed imprescrittibile del diritto ad ottenere lo status di rifugiato, in ogni tempo azionabile in difetto di contrarie previsioni di legge.

2. Il motivo di ricorso è infondato.

3. Nel quadro delle modifiche introdotte nella L. 28 febbraio 1990, n. 39, dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, art. 1-ter, dettato sulla “Procedura semplificata” – destinata a valere in caso di trattenimento dello straniero richiedente lo status di rifugiato in uno dei centri di identificazione per le ipotesi di cui all’art. 1-bis, comma 2, lett. a) e b) (elusione anche tentata del controllo di frontiera o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare; espulsione o respingimento) -, nel dare contenuto al sistema di impugnazione delle decisioni delle neo-istituite commissioni territoriali, al comma 6 stabilisce che “l’eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni… Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva”.

Il successivo L. n. 39 del 1990, art. 1-quater come novellato dalla L. n. 89 del 2002, al comma 5 stabilisce che “Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi dell’art. 1-ter, comma 6”.

Ritiene questo Collegio che ragioni di ordine letterale e sistematico sostengano dell’operato rinvio la natura piena, destinata a ricomprendere nella procedura ordinaria anche il termine entro il quale la decisione amministrativa adottata dalla competente commissione territoriale all’esito della procedura semplificata, di cui all’art. 1-ter L. cit., deve essere impugnata dinanzi all’autorità giudiziaria.

La locuzione utilizzata nell’art. 1-quater cit., relativo alla procedura ordinaria, nel rinviare a quella semplificata di cui al precedente art. 1-ter cit. in cui è stabilito che il tribunale “decide ai sensi dell’art. 1-ter, comma 6”, non lascia margini di opinabilità restando, nella sua ampiezza, capace di ricomprendere anche i termini entro i quali va introdotta la domanda giurisdizionale e tanto in corretta applicazione del canone di interpretazione della legge, che vuole che a questa sia riconosciuto il significato fatto palese dal significato proprio delle parole secondo loro connessione (art. 12 disp. gen., comma 1).

Diversamente resterebbe consegnata al sistema una inaccettabile disarmonia là dove, nella cornice ridefinita dalla L. n. 189 del 2002 di modifica della L. n. 39 del 1990, in presenza di una fase amministrativa a cui segue quella giurisdizionale di impugnazione ed invero anche l’art. 1-quater cit., comma 5 prevede che “Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale…” -, si sottoponesse l’introduzione di quest’ultima ad un termine di decadenza soltanto nell’ipotesi in cui quella amministrativa si sia svolta secondo il rito semplificato e non secondo il rito ordinario.

Principi d’indole generale (art. 12, comma 2, Disp. citt.), attesa la natura formalmente impugnatoria del ricorso giurisdizionale che segue, contrastandola, la decisione della fase amministrativa, reclamano del primo, come imprescindibile, la necessità un termine di decadenza senza che la specialità propria della fase amministrativa decisoria, svoltasi in forma semplificata o ordinaria, sia destinata a toccare quella giurisdizionale ora escludendo ora diversamente individuando il termine di impugnazione.

6. Il ricorso, conclusivamente infondato in applicazione dei richiamati principi, va rigettato.

7. Nulla sulle spese nella non costituzione dell’Amministrazione intimata.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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