Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23457 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/11/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.X., rappresentato e difeso in virtù di procura speciale

a margine del ricorso, dagli Avv.ti Prato Mario e Rosanna Cabianca e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA e MINISTERO DELL’INTERNO, in

persona del Ministro pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 3600 del

2009, depositata il 21 agosto 2009 (non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che nulla ha osservato in merito

alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. in atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 6 aprile 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Il giudice di pace di Bologna, con sentenza n. 7250/2005, aveva rigettato l’opposizione a verbale di contestazione n. (OMISSIS) elevato dalla Polizia Stradale di Bologna a carico di Z.X. del (OMISSIS) relativamente alla violazione ascrittagli prevista dall’art. 218 C.d.S., comma 6, per aver circolato, dopo l’accertamento avvenuto a suo carico nello stesso giorno per l’infrazione di cui all’art. 186 C.d.S., alla guida dello stesso veicolo con patente sospesa.

A seguito di appello interposto dal ricorrente soccombente, il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 3600 del 2009, depositata il 21 agosto 2009, rigettava il gravame e condannava l’appellante al pagamento delle spese e competenze del grado. A sostegno dell’adottata sentenza il suddetto Tribunale ravvisava l’infondatezza dell’appello, confermando la sentenza impugnata con la quale si era ritenuto che, nella fattispecie, era stata correttamente contestata la violazione contemplata dall’art. 218 C.d.S., comma 6, anzichè quella prevista dall’art. 216 C.d.S., comma 6.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo Z., articolato su due motivi.

Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 216 C.d.S., comma 6, e art. 218 C.d.S., comma 6 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Con il secondo motivo è stata prospettata l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per la controversia, avuto riguardo all’ari. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’intimato Ministero non si è costituito in questa fase.

Rileva il relatore che sembrano sussistere i presupposti per ritenere manifestamente infondato il ricorso con riferimento ad entrambi i motivi proposti, che possono essere esaminati congiuntamente siccome strettamente connessi.

Per come dedotto in ricorso e per quanto emergente dalla stessa sentenza impugnata, nella fattispecie il verbale di contestazione relativo alla ritenuta violazione prevista dall’art. 218 C.d.S., comma 6 era stato elevato a carico del ricorrente nello stesso giorno in cui gli era stata ritirata la patente di guida a seguito ed in funzione di altro distinto, precedente accertamento intervenuto nei suoi confronti in ordine alla contestata infrazione dell’art. 186 C.d.S., per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica.

Il giudice di appello, confermando la ricostruzione del giudice di prima istanza, ha rilevato che l’infrazione contestata con l’opposto verbale di accertamento era stata correttamente considerata come sussistente, non potendosi, invece, ritenere che, nel caso in questione, ricorressero gli estremi della diversa violazione contemplata dall’art. 216 C.d.S., comma 6.

Secondo la tesi della difesa del ricorrente, invece, nella specie, poichè la seconda contestazione era intervenuta allorquando lo Z. era stato colto alla guida del veicolo dopo l’avvenuto ritiro della patente, i verbalizzanti avrebbero dovuto contestare la richiamata infrazione di cui all’art. 216 C.d.S., comma 6, dal momento che non era ancora stato formalmente emesso il provvedimento di sospensione della patente di guida.

La ricostruzione del ricorrente non si profila fondata poichè non risulta sistematicamente rispondente al quadro delle sanzioni accessorie previste dal C.d.S. e, in particolare, alla disciplina della sospensione della patente contemplata proprio dal citato art. 218.

Infatti, come legittimamente sostenuto nella sentenza impugnata (che ha posto riferimento allo specifico precedente rappresentato dalla sentenza della Cassazione penale n. 10310 del 2 ottobre 1997, successiva a quella richiamata dal ricorrente n. 4207 del 1997), la guida successiva al materiale ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza, ancorchè precedente l’adozione formale del provvedimento di sospensione da parte dell’autorità amministrativa al quale è funzionalmente ed inscindibilmente collegato, configura la violazione di cui all’art. 218, comma 6 (effettivamente contestata nel caso in questione), e non quella di cui all’art. 216 C.d.S., comma 6. Invero, il ritiro della patente di guida previsto dall’art. 216 C.d.S. è qualificato come una sanzione accessoria da applicarsi nei casi indicati dallo stesso codice della strada, che accede ad una sanzione principale, mentre il ritiro del documento abilitativo alla guida che rinviene la sua disciplina nell’art. 218 C.d.S. non è propriamente catalogabile come sanzione accessoria ma attiene ad una fase procedimentale propedeutica e direttamente funzionale all’applicazione della sospensione della patente di guida che, invece, è propriamente definibile come sanzione accessoria. Ed è proprio quest’ultima sanzione accessoria che trova applicazione nell’ipotesi della configurazione della violazione di cui all’art. 186 C.d.S. (come risultante dai commi 2 e 2 bis), ragion per cui il ritiro persegue, in sostanza, una finalità anticipatrice dei suoi effetti (tanto è vero che, nel conseguente provvedimento prefettizio irrogativo si tiene conto, ai fini della determinazione della sua durata, anche del periodo immediatamente successivo all’avvenuto ritiro da parte dell’agente accertatore). Come giustamente evidenziato dal giudice di appello, questa ricostruzione è avallata anche dall’interpretazione operata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 330 del 1998, con la quale, si è statuito che pur essendo essa classificata come sanzione accessoria, requisito imprescindibile per garantirne l’efficacia è l’immediatezza dell’intervento della P.A., il quale si connota, oltre che per un profilo punitivo, anche e soprattutto per la funzione preventiva, mirando ad impedire che il conducente colto in violazione delle norme previste attinenti al C.d.S. prosegua in un’attività potenzialmente creativa di pericoli ulteriori. Lo stesso giudice delle leggi ha aggiunto che, proprio nel caso particolare previsto dall’art. 218 C.d.S., l’attività dell’agente accertatore è da considerarsi strumentale rispetto alla successiva applicazione della sanzione da parte del prefetto, della quale anticipa gli effetti e l’effettività della misura sospensiva rimane assicurata proprio dal ritiro della patente, la quale viene messa rapidamente a disposizione del prefetto. L’anticipazione della sanzione risponde, dunque, alla necessità di garantire immediatamente le anzidette finalità di prevenzione; mentre poi l’iter si completa attraverso l’acquisizione degli ulteriori elementi da parte del prefetto, che possono portare alla conseguente conferma, oppure alla revoca, del provvedimento adottato dall’agente, il che si pone in evidente armonia con l’impostazione sistematica complessiva del codice della strada, che non può considerarsi in contrasto col principio di buon andamento della P.A.. Pertanto, la violazione riconducibile all’art. 216 C.d.S., comma 6 trova applicazione nei casi in cui la circolazione abusiva sia avvenuta nel periodo di vigenza della sanzione accessoria propria del ritiro della patente di guida (cfr, per riferimenti, Cass. n. 12617 del 2006 e Cass. n. 18276 del 2007), mentre l’art. 218 C.d.S., comma 6 si applica quando la circolazione abusiva si realizza anche nel corso del periodo di ritiro della patente preordinata alla irrogazione della sua sospensione, della quale anticipa l’efficacia (e di cui, perciò, persegue la stessa funzione), oltre che, naturalmente, quando la suddetta circolazione illecita si verifichi successivamente al momento dell’adozione formale del provvedimento di sospensione della patente. Del resto (come sottolineato già dalla citata sentenza della Cass. pen. n. 10310 del 1997), equiparare la condotta di chi, ponendosi alla guida di un veicolo, si sottrae ad una sanzione accessoria già in atto per una violazione già definita con l’analogo comportamento di chi pone in essere un’omologa condotta nel corso del procedimento amministrativo non ancora conclusosi con l’adozione del provvedimento rispetto al quale il ritiro del 6 documento ha un significato solo prodromico, significherebbe configurare lo stesso trattamento per situazioni completamente diverse in contrasto col principio di uguaglianza e non si comprenderebbe quale ragione giustificatrice possa aver ispirato il legislatore nel prevedere in norme distinte, anzichè in un’unica previsione, quella che avrebbe dovuto considerarsi la medesima fattispecie (artt. 216 e 218 C.d.S.).

Poichè la sentenza impugnata è stata basata sui riferiti principi ed è stata supportata da un’adeguata ed univoca motivazione riconducibile all’esatta interpretazione degli stessi anche con riferimento ai richiamati precedenti giurisprudenziali (ivi compresa la sentenza della Corte costituzionale n. 330 del 1998), essa non merita censura, rivelandosi, invece, infondato il ricorso avverso la medesima formulato.

In definitiva, quindi, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., ravvisandosi la manifesta infondatezza del ricorso in questione”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra nei riguardi della quale non sono state sollevate critiche ad opera delle parti (non essendo risultate depositate memorie a tal fine e non essendo comparso alcuno all’adunanza camerale);

che, pertanto, il ricorso deve essere respinto senza che si debba far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese della presente fase in difetto della costituzione degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ sezione civile della corte suprema di cassazione, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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