Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23456 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. I, 20/09/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 20/09/2019), n.23456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15825/2018 proposto da:

D.I.S., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour

presso lo studio dell’avvocato Salvatore Centonze che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1270/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 07/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2019 da TRIA LUCIA.

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO

LUCIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 7 dicembre 2017): 1) respinge l’appello principale del cittadino senegalese D.I.S. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, di rigetto della domanda del ricorrente volta ad ottenere l’accertamento e la dichiarazione del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e art. 22, comma 12-quater, (d’ora in poi: TUI, Testo unico immigrazione); 2) accoglie il motivo dell’appello incidentale del Ministero dell’Interno, diretto alla dichiarazione della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

A tale conclusione la Corte territoriale perviene per il principale argomento secondo cui la prevista valutazione discrezionale dell’Amministrazione – cioè del Pubblico Ministero in ordine alla avvenuta presentazione di una denuncia penale nonchè della cooperazione del denunciante nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro – richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno per “particolare sfruttamento lavorativo” in oggetto, fa degradare ad interesse legittimo la situazione soggettiva del richiedente la protezione, che, in linea generale, è da qualificare come diritto soggettivo costituzionalmente protetto.

2. Il ricorso di D.I.S., illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo.

3. Il Ministero dell’Interno non svolge attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I – Sintesi del ricorso

1. Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12-quater, (d’ora in poi: TUI, Testo unico immigrazione).

Il ricorrente deduce che, con riguardo al permesso di soggiorno in oggetto, la proposta e il parere favorevole del PM devono essere configurati come espressione di un’attività amministrativa meramente ricognitiva dei presupposti previsti dalla disposizione citata (cioè: la presentazione della denuncia e la cooperazione nel procedimento penale a carico del datore di lavoro), mentre l’effetto costitutivo della posizione giuridica soggettiva di diritto sostanziale del richiedente viene determinato dalla legge. Il Questore è obbligato a conformarsi al parere del PM, ma lo stesso non può dirsi per il giudice, il quale deve effettuare una autonoma e complessiva valutazione della fattispecie concreta al fine di accertare se sussistono o meno i requisiti del comma 12-quater cit., non potendo omettere di pronunciarsi su una domanda di accertamento del diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno.

II – Esame delle censure.

2. Il ricorso è fondato.

3. Le questioni qui dibattute, a partire da quella relativa all’individuazione del giudice dotato di giurisdizione, sono state di recente risolte nel senso della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario dalle Sezioni Unite di questa Corte in plurime sentenze, pronunciate in riferimento a controversie analoghe alla presente, provenienti dalla Corte d’appello di Lecce.

4. In tali sentenze sono stati affermati i seguenti principi di diritto:

a) con riferimento ad una fattispecie riguardante l’esame di una domanda di permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo, respinta dal Questore per l’assenza del prescritto parere del P.M., l’opposizione avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno in favore del cittadino straniero vittima di sfruttamento lavorativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12-quater, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, chiamato a verificare in piena autonomia l’esistenza dei requisiti per il riconoscimento del titolo, essendo la situazione giuridica del richiedente qualificabile come diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali tutelati dall’art. 2 Cost. e dall’art. 3 CEDU, che non lascia alcuna discrezionalità valutativa nè al questore, tenuto soltanto ad accertare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso, nè al P.M., il cui parere è espressione di una mera discrezionalità tecnica, che esaurisce la sua rilevanza all’interno del procedimento amministrativo (Cass. SU 11 dicembre 2018, n. 32044);

b) l’opposizione avverso il provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno in favore del cittadino straniero vittima di sfruttamento lavorativo, previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12-quater rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, al quale è devoluta la piena cognizione in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti, atteso che il parere espresso dal Procuratore della Repubblica, cui è condizionato il rilascio del permesso da parte del questore, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed esaurisce la propria rilevanza all’interno del procedimento amministrativo, non vincolando l’autorità giurisdizionale (Cass. SU 28 novembre 2018, n. 30757);

c) in particolare, la valutazione che – con riguardo ad alcuni permessi di soggiorno, come quello in oggetto – il Procuratore della Repubblica è tenuto a compiere, consiste nella mera ricognizione della sussistenza dei presupposti previsti dal legislatore ed è quindi il frutto di una discrezionalità di tipo tecnico, per tale ragione non ha carattere vincolante per il giudice della protezione internazionale proprio perchè a tale valutazione (sia essa proposta e/o parere) deve essere attribuito carattere meramente ricognitivo della sussistenza degli specifici presupposti determinati dalla legge cui si riferisce (Cass. 27 aprile 2018, n. 10291; Cass. SU 11 dicembre 2018, n. 32044 cit.);

d) pertanto, la mancata effettuazione di tale valutazione – che la normativa configura come obbligatoria e dovuta per il PM – non produce alcun effetto sull’ambito della cognizione del giudice che si occupa dell’impugnazione del rifiuto di rilascio, del diniego di rinnovo e nonchè della revoca del permesso di soggiorno, in quanto, per effetto della normativa di origine UE tale giudice (al pari dell’autorità amministrativa) è tenuto a svolgere un “ruolo attivo” nell’istruzione della domanda di protezione, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile (vedi, per tutte: Cass. SU 17 novembre 2008, n. 27310; Cass. 10 maggio 2011, n. 10202; Cass. 6 febbraio 2018, n. 2875);

e) ciò significa che il giudice deve verificare, in piena autonomia, l’esistenza dei requisiti per il riconoscimento del titolo di soggiorno, senza essere vincolato da valutazioni di tipo tecnico svolte in altra sede ed è anche tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per sopperire alla mancanza di simili valutazioni (che, ovviamente, può anche effettuare direttamente). Infatti, l’oggetto del giudizio in tema di protezione internazionale non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, che deve essere comunque esaminato nel merito dal giudice (Cass. 22 marzo 2017, n. 7385; Cass. 3 settembre 2014, n. 18632).

A tali sentenze si è uniformata la successiva giurisprudenza (vedi, fra le tante: Cass. n. 7845 e 7846 del 2019).

5. Alle motivazioni delle suddette sentenze (e, in particolare, della SU n. 32044 del 2018, riguardante una fattispecie sovrapponibile alla presente) il Collegio fa rinvio condividendole e dando così applicazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 112 e 118 disp. att. c.p.c., norme con le quali il legislatore chiede al giudice la sintesi, sia attraverso il tratto conciso e succinto della motivazione, sia attraverso la tecnica del richiamo di eventuali provvedimenti conformi dello stesso ufficio o di altri giudici (vedi, per tutte: Cass. 2 agosto 2012, n. 13886).

III – Conclusioni.

6. Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario.

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che nell’ulteriore esame del merito della controversia si atterrà a tutti i principi di diritto affermati sopra (vedi spec. punto 4) e, quindi, anche al seguente:

“l’opposizione avverso il diniego del Questore di rilascio del permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12-quater, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, chiamato a verificare in piena autonomia l’esistenza dei requisiti per il riconoscimento del titolo, essendo la situazione giuridica del richiedente qualificabile come diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali tutelati dall’art. 2 Cost. e dall’art. 3 CEDU, che non lascia alcuna discrezionalità valutativa nè al Questore, tenuto soltanto ad accertare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso, nè al P.M., il cui parere è espressione di una mera discrezionalità tecnica (che esaurisce la sua rilevanza all’interno del procedimento amministrativo) sicchè la sua eventuale mancanza non produce alcun effetto sull’ambito della cognizione del giudice”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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