Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23456 del 17/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 17/11/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 17/11/2016), n.23456
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12652/2014 proposto da:
QUESTURA CHIETI, MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del
Ministro e del Questore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
S.T.;
– intimato –
avverso la sentenza del GIUDICE DI PACE di BARI, depositata il
26/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 12652/2014:
“Il Prefetto di Chieti disponeva l’espulsione del ricorrente per mancanza di un titolo di soggiorno valido, con provvedimento del 24 febbraio 2014, giorno in cui il predetto aveva cessato lo stato detentivo in carcere con accompagnamento immediato alla frontiera. Il Questore in pari data disponeva il trattenimento in C.I.E ma il Giudice di Pace di Bari, accogliendo la domanda del sig. T. rifiutava la convalida del trattenimento. A fondamento della sua decisione il Giudice di Pace non esponeva alcuna argomentazione, limitandosi a riportare, in vero succintamente, le osservazioni delle parti.
Avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Bari il Ministero dell’Interno e la Questura di Chieti proponevano ricorso per Cassazione, a fidandosi ai seguenti motivi:
a) Omessa motiva ione, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 5, nonchè violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per essere il provvedimento impugnato totalmente privo di motivazione, non essendoci una pur minima scansione di natura sussuntiva;
b) Violazione dell’art. 13, comma 4 e dell’art. 14, comma 5 del T.U.I. (D.Lgs. n. 286 del 1998), e falsa applicazione della direttiva 2008/115/CE e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 12, comma 2, per non aver il Giudice di Pace tenuto conto della sussistenza dei presupposti (pericolosità sociale, pericolo di fruga) che, conformemente alla norma che si sostiene violata, permettono di derogare allo standard dell’espulsione con partenza volontaria;
c) Falsa applicazione della Direttiva Interministeriale del 10.08.2007, per non aver il Giudice di Pace considerato che la direttiva in questione è antecedente alla novella italiana del 2011, nonchè alla Direttiva 2008/115/CE;
d) Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4, per non aver il Giudice di Pace convalidato il provvedimento di espulsione sulla base di elementi che la legge non gli consentirebbe, per contro, di valutare.
Il primo motivo è manifestamente fondato. Infatti, il provvedimento del Giudice di Pace, peraltro costruito su un formulario prestampato, non contiene nessuna menzione delle ragioni, in fatto e in diritto, sulle quali il Giudice ha fondato il suo convincimento; e ciò nonostante che, in vero, il modulo prestampato utilizzato dal Giudice prevedesse degli spazi destinati ad accogliere le ragioni poste a fondamento della decisione. Peraltro non può ritenersi che sicuro richiamate per relationem le ragioni esposte dall’opponente in quanto non si rinviene alcuna relatio o richiamo dal quale desumere tale assunto.
Le altre censure devono ritenersi assorbite.
Conseguentemente, qualora si condividano le suesposte considerazioni, si converrà sull’accoglimento del ricorso con cassazione con rinvio del provvedimento impugnato”.
Il collegio condivide senza rilievi la relazione e per l’effetto accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Bari.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza e rinvia al Giudice di Pace di Bari, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2016