Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23456 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/11/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PROCURA GENERALE presso la Corte di appello di Palermo;

– ricorrente –

contro

L.C.G.;

– intimata –

per la cassazione dell’ordinanza D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170

e L. n. 794 del 1942, art. 29 della Corte di appello di Palermo nel

proc. n. 997/09 R.G.V.V., adottata all’udienza del 15 marzo 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. VIOLA Alfredo Pompeo che nulla ha osservato in merito

alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. in atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 25 gennaio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Con ricorso del 21 luglio 2009 la Procura Generale presso la Corte di appello di Palermo proponeva opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 avverso il decreto di liquidazione delle competenze in favore del perito traduttore L. C.G., in conseguenza del quale il giudice delegato dal Presidente della stessa Corte di appello disponeva, con decreto del 28 gennaio 2010, la comparizione delle parti per l’udienza camerale del 15 marzo 2010, ore 11,00, onerando la parte ricorrente, ai sensi della L. n. 794 del 1942, art. 29 delle notificazioni del ricorso e del medesimo decreto ai controinteressati entro il 15 febbraio 2010.

Alla fissata udienza camerale, non essendo comparso nessuno fino alle ore 11,30, il giudice designato, preso atto di ciò, dichiarava il non luogo a provvedere sul ricorso e ordinanza la trasmissione degli atti in archivio.

Con ricorso notificato il 2 aprile 2010 e depositato il 7 aprile successivo, la suddetta Procura generale ha proposto impugnazione per cassazione avverso il richiamato provvedimento adottato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 articolato in un unico motivo, con il quale è stata dedotta la violazione di legge in relazione allo stesso art. 170 nella parte in cui richiama il procedimento camerale di liquidazione previsto dalla L. n. 794 del 1942, art. 29 sul presupposto che, essendo mancata, nel caso di specie, la comunicazione ad essa ricorrente del decreto di fissazione dell’udienza di trattazione camerale, la conseguente ordinanza adottata in data 15 marzo 2010, si sarebbe dovuta ritenere illegittima, con la declaratoria del suo annullamento.

Rileva il relatore che sembrano sussistere i presupposti per ritenere manifestamente infondato il ricorso e pervenire, quindi, al suo rigetto.

Con riguardo ad una fattispecie esattamente correlabile a quella in questione (riguardante il procedimento camerale in materia di liquidazione di compensi agli ausiliari del giudice), questa Corte – pur volendosi tener presente il portato della sentenza interpretativa di rigetto n. 197 del 1998 della Corte costituzionale (peraltro riferita alla pregressa disciplina della L. n. 319 del 1980, art. 11) – ha avuto modo già di affermare (v. Cass. 6 ottobre 2005, n. 19514) che, nei procedimenti camerali attivati su ricorso della parte legittimata, il giudice adito è tenuto a fissare con decreto l’udienza di comparizione con termine per la notifica del ricorso stesso e del decreto alle controparti (anche l’art. 29, comma 2, della cit. L. n. 794 del 1942 contiene solo tale previsione) ed è, altresì, tenuto al deposito di tale provvedimento, ma non anche a disporne (mediante la cancelleria) – in difetto di apposita prescrizione – la sua comunicazione a chicchessia, non sussistendo, infatti, un obbligo del giudice normativamente disciplinato in tal senso, ed essendo, invece, onere della parte ricorrente di attivarsi per prendere cognizione, in cancelleria, dei provvedimenti adottati dal giudice competente, potendo, eventualmente, in caso di impossibilità di conformarsi tempestivamente ai conseguenti provvedimenti, esperire le iniziative necessarie per l’ottenimento del possibile differimento dell’udienza e del termine per gli adempimenti notificatori, a condizione che tale attività sia compiuta prima delle celebrazione dell’udienza già predeterminata e dell’adozione definitiva dei relativi provvedimenti. Pertanto, non avendo la parte ricorrente – per sua inerzia – provveduto agli adempimenti che le incombevano e a presenziare all’udienza stabilita da giudice designato (nella quale avrebbe potuto esercitare le utili iniziative dirette al differimento della trattazione e della definizione del procedimento camerale), il provvedimento impugnato si appalesa legittimo.

In definitiva, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., ritenendosi la manifesta infondatezza del ricorso in questione”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, nei riguardi della quale non sono state sollevate critiche ad opera delle parti (non essendo risultate depositate memorie a tal fine e non essendo comparso alcuno all’adunanza camerale);

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato senza che si debba far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese della presente fase in difetto della costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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