Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23455 del 17/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 17/11/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 17/11/2016), n.23455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11990/2014 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UDINE 5,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA ROSSINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LARIO SCHETTINI giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

A.DI.S.U. ATENEO FEDERICO II AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO

STUDIO UNIVERSITARIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 11778/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI del

7/10/2013, depositata il 24/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 11990/2014:

Ateneo “Federico II” (di qui in poi: l’Ateneo) domandava al Giudice di Pace di Napoli di ingiungere alla sig.ra F.M. il pagamento di Euro 1.497,73 (oltre interessi sino al soddisfo), a titolo di restituzione parziale di una borsa di studio assegnatale per l’anno accademico 1999/2000; in particolare, l’Ateneo fondava il ricorso ex artt. 633 e segg., sul provvedimento di riduzione della borsa di studio (disposizione Direttore Generale n. 001291 del 02.12.2004). Il Giudice accoglieva il ricorso e, per l’effetto, pronunciava decreto (n. 1087/2010) con cui ingiungeva alla F. di pagare la somma summenzionata, oltre interessi legali e spese del giudizio monitorio. La F. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo; il giudizio si celebrava nel contraddittorio delle parti e si chiudeva con la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 35570/2011, con cui l’opposizione dell’attrice ingiunta veniva respinta e, per l’effetto, il decreto ingiuntivo veniva confermato. Mette conto precisare che nel primo grado di giudizio l’Ateneo aveva sollevato eccezione di difetto di giurisdizione” e che il Giudice di Pace aveva espressamente respinto detta eccezione. Contro la decisione di prima istanza proponeva appello, innanzi al Tribunale di Napoli, la F.. L’appellante reiterava le sue eccezioni e difese se che erano state disattese dal primo Giudice e, in particolare: 1. denunciava la carenza di legittimazione attiva dell’Ateneo per carenza di titolarità del diritto azionato; 2. denunciava la illegittimità del provvedimento di revoca della borsa di studio, presupposto dell’azione monitoria instaurata dall’Ateneo. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 11778/2013, respingeva il gravame proposto dalla F., dichiarando “il difetto di giurisdizione del giudice adito, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Il d.i. in questione, infatti, è stato emanato sulla base di un provvedimento di revoca della concessione di una borsa di studio. L’opposizione al d.i. presuppone pertanto l’annullamento dell’atto di revoca il quale compete al GA”. Contro la decisione di secondo grado ha proposto ricorso in Cassazione la F., affidandosi ai seguenti motivi: 1. nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per violazione di norme di diritto in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per omissione della motivazione, per avere il Giudice di appello fornito una motivazione del tutto insufficiente, addirittura lasciando una frase incompleta pag. 3, rigo 16, “Orbene, al riguardo l’istante”); 2. violazione del giudicato interno formatosi sulla questione di giurisdizione (art. 360, comma 1, n. 1), per avere il Giudice d’appello rilevato d’ufficio difetto di giurisdizione, ciò che non gli era consentito in considerazione del fatto che il Giudice di Pace aveva espressamente riconosciuto la sua giurisdizione, respingendo l’eccezione dell’Ateneo secondo cui essa mancava, e che tale capo della sentenza di primo grado non era stato oggetto di specifico motivo di appello, con conseguente scesa, sul capo della sentenza in questione, del giudicato interno; 3. violazione e falsa applicazione di norma di diritto in tema di giurisdizione (art. 360, comma 1, nn. 1 e 3), per avere il Giudice d’appello erroneamente ritenuto il difetto di sua giurisdizione; 4. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5), violazione di norme di diritto e omessa motivazione per non avere il Tribunale di Napoli pronunciato sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’Ateneo, proposta dall’attrice in primo e in secondo grado. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono manifestamente fondati. In ordine al primo, infatti, è evidente che le argomentazioni poste a base della sentenza del Tribunale di Napoli non soddisfano i requisiti minimi per assolvere all’obbligo costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionale (art. 111 Cost.) che devono permanere anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (S.U. n. 8053 del 2014). La motivazione fornita dal Giudice d’appello è del tutto disorganica e gravemente carente, ciò che è confermato anche dalla circostanza (puntualmente segnalata dalla ricorrente) che una importante frase pag. 3, rigo 16) è lasciata sorprendentemente a metà. In riferimento al secondo motivo di ricorso, è pacifico (inter alia, cfr. Cass. SS.UU. 24883 del 2008) che la giurisdizione espressamente accertata in primo grado dal Giudice, quando tale capo della decisione non sia oggetto di specifico motivo gravame (come nel caso di specie), non può essere rimessa in discussione in sede di appello dal Giudice ex officio, essendosi formato su tale questione il c.d. “giudicato interno”. Il Giudice d’appello non avrebbe potuto, quindi, rilevare d’ufficio l’eventuale difetto di giurisdizione. Per il medesimo motivo, tuttavia, è precluso a Codesta Suprema Corte pronunciare sulla giurisdizione del caso di specie, come invece la ricorrente chiede. Non è necessario scrutinare la fondatezza dei restanti motivi di ricorso, che sono assorbiti in ragione della manifestata fondatezza dei primi due, ciascuno dei quali legittimerebbe, anche da solo, l’accoglimento del ricorso. Conseguentemente, qualora si condividano le suesposte considerazioni, si converrà sull’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, sulla cassazione con rinvio della gravata pronuncia”.

Il collegio condivide senza rilievi la relazione e accoglie il ricorso. La sentenza deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Napoli.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Napoli, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2016

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