Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23455 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/11/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

LO BELLO FOSFOVIT s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in virtù di

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Piccione Giuseppe

ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Silvio

Aliffi, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 151;

– ricorrente –

contro

IMAFORNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore

(C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in virtù di procura

speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti Mirandola Stefano

e Franco Pascucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del

secondo, in Roma, viale Mazzini, n. 114/A;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catania n.

1042 del 2009, depositata il 29 luglio 2009 (non notificata).

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che nulla ha osservato in merito

alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. in atti;

letta la memoria depositata nell’interesse della controricorrente.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 30 novembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “La Corte di appello di Catania, pronunciando sull’appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa – sez. dist. di Augusta n. 95/2004 proposto dalla s.r.l. Lo Bello Fosfovit nei riguardi della s.p.a. Imaforni, con sentenza n. 1042/2009 (pubblicata il 29 luglio 2009), lo aveva rigettato. A sostegno dell’adottata decisione di secondo grado la Corte territoriale evidenziava che con l’originario atto introduttivo l’indicata s.r.l. Lo Bello Fosfovit aveva chiesto la condanna della s.p.a. Imaforni al risarcimento dei danni subiti a causa dei vizi risultati (e denunciati) a seguito dell’installazione di un impianto di bruciatori di GPL, nella misura di L. 80.000.000. (o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia), domanda contestata dalla suddetta convenuta. Pur ritenendo fondata la doglianza dell’appellante circa l’errata affermazione del giudice di prime cure sull’intervenuta prescrizione dell’azione di garanzia per vizi (dovendo, invero, porsi riferimento al momento del collaudo, nella specie non avvenuto, del suddetto impianto al fine del decorso del termine prescrizionale), il giudice di appello riteneva che la domanda dell’appellante era ugualmente da dichiararsi infondata siccome la s.r.l. Lo Bello Fosfovit si era limitata a chiedere il risarcimento dei danni, senza specificarli e senza concretamente provarli.

Avverso la menzionata sentenza (non notificata) ha proposto ricorso ordinario per cassazione (notificato il 12 marzo 2010 e depositato il 26 marzo successivo) la menzionata s.r.l. Lo Bello Fosfovit denunciando la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per carenza ed illogica motivazione e per omessa valutazione delle risultanze probatorie. In sostanza, con tale complessivo motivo, la ricorrente ha dedotto che la decisione impugnata era errata poichè, nel corso del giudizio di primo grado, si era proceduto all’assunzione, nel contraddittorio delle parti, di una prova testimoniale (escutendosi i testi L.B.F. e A. A., di cui si richiamavano i passaggi essenziali delle rispettive deposizioni) che la Corte di appello di Catania aveva omesso di valutare e considerare, emergendo, anzi, dalle inerenti risultanze, la prova dei danni dedotti in giudizio e gli elementi utili per procedere ad una loro quantificazione, anche in via eventualmente equitativa.

L’intimata s.p.a. Imaforni si è costituita in questa fase con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato (consegnato per la notifica il 20 aprile 2010), fondato sull’unico motivo relativo all’assunta violazione dell’art. 1667 c.c., comma 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione della suddetta norma di diritto sostanziale ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto dell’avvenuta accettazione dell’opera e sulla conseguente dichiarata prescrizione dell’azione per vizi.

Ritiene il relatore che sussistono le condizioni per l’accoglimento del ricorso principale per manifesta fondatezza e per il rigetto di quello incidentale condizionato per manifesta infondatezza.

Infatti, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 22 agosto 1997, n. 7888, e, da ultimo, Cass. 20 luglio 2010, n. 17013), poichè l’appello ha carattere devolutivo pieno, rivolto cioè al riesame della causa nel merito e non al controllo di vizi specifici, il principio della specificità dei motivi di gravame va inteso senza rigori formalistici, con la conseguenza che, rigettata in primo grado la domanda di risarcimento del danno, ed appellata la sentenza da parte dell’attore, il giudice di secondo grado può liberamente valutare “ex novo” l’intero materiale probatorio acquisito in primo grado, quand’anche l’appellante non abbia analiticamente censurato l’omessa valutazione di ogni singolo mezzo di prova. Del resto, quando dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni contenute nell’atto d’appello risulti la volontà di sottoporre l’intera controversia al giudice dell’impugnazione, questi è tenuto a riesaminare anche quelle parti della sentenza di primo grado che non abbiano, a differenza di altre, formato oggetto di specifica trattazione nel suddetto atto, in quanto comunque coinvolte nell’integrale impugnazione della prima pronuncia. Ciò posto, nella fattispecie, nella stessa motivazione della sentenza di appello, la Corte territoriale ha attestato che l’appellante, nel chiedere la riforma della sentenza impugnata, aveva reiterato la domanda risarcitoria formulata in primo grado, salvo a specificare nella comparsa conclusionale che i danni dovevano ritenersi provati dalle risultanze della prova testimoniale e che gli stessi andavano determinati in via equitativa attesa l’assoluta difficoltà di una precisa quantificazione degli stessi. Pertanto, sulla scorta della sicura devoluzione al giudice di appello dell’intera domanda avanzata in primo grado e tenuto conto che il giudice di prime cure si era limitato a rigettarla per la ritenuta fondatezza della suddetta eccezione di prescrizione senza, perciò, poter entrare nel merito della valutazione della proposta azione, la Corte di appello catanese, accolto il motivo relativo alla questione sulla prescrizione, non poteva esimersi dall’esaminare le complessive risultanze istruttorie acquisite in primo grado. In altri termini, sulla base dei richiamati principi giurisprudenziali, essendo inequivoca la riproposizione della complessiva domanda risarcitoria in appello (nel cui relativo atto l’appellante aveva reiterato, appunto, la sua domanda di risarcimento dei danni in via equitativa formulata con l’originario atto di citazione, con il suo accoglimento sulla base di quanto accertato nel corso del giudizio di primo grado, con ogni conseguente statuizione), la Corte territoriale non poteva ritenere, malgrado in primo grado fosse stata esperita un’apposita prova testimoniale su istanza della s.r.l. Lo Bello Fosfovit., che l’appellante non avesse allegato alcun riscontro probatorio, omettendo, conseguentemente, qualsiasi valutazione sulle inerenti emergenze e, quindi, sulla sussistenza o meno del danno e, in caso di accertamento positivo, sulla sua correlata quantificazione.

Da ciò si evince che appare configuratosi il dedotto vizio di motivazione e che, pertanto, sussisterebbero le condizioni, in accoglimento del ricorso principale, per pervenire alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Di contro, ritiene il relatore che non si prospetta fondato il ricorso incidentale condizionato formulato dalla s.p.a. Imaforni, poichè, nella sentenza impugnata, la Corte territoriale si è uniformata al più recente orientamento di questa Corte (al quale si intende dare continuità), in base al quale (v. Cass. 13 gennaio 2004, n. 271, e Cass. 23 gennaio 2009, n. 1788), in tema di appalto, il “dies a quo” di decorrenza de termine biennale di prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, stabilito dall’art. 1667 c.c., comma 3, va individuato non già con riguardo alla consegna anticipata dell’opera, con riserva di verifica, bensì con riferimento al momento della consegna definitiva, a seguito di verifica ed accettazione dell’opera stessa (e, perciò, solo una volta che la stessa sia stata effettivamente collaudata, circostanza, nella specie, accertata come mai verificatasi)”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, rilevando che non colgono nel segno le deduzioni ulteriori operate dalla controricorrente nella depositata memoria difensiva in ordine alla ritenuta insufficienza di prova del danno rivendicato dalla ricorrente, come considerato dalla Corte territoriale, poichè quest’ultima non ha tenuto conto dell’effetto pienamente devolutivo dell’appello (nei termini già precisati nella relazione) ed ha omesso di motivare adeguatamente in ordine alle risultanze istruttorie emergenti all’esito del giudizio di primo grado;

che, pertanto, deve trovare accoglimento il ricorso principale mentre va respinto quello incidentale condizionato, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione allo stesso ricorso principale accolto e rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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