Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23454 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. I, 20/09/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 20/09/2019), n.23454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25863/2016 proposto da:

H.T., elettivamente domiciliato in Roma Via Giuseppe Marcora

18/20 presso lo studio dell’avvocato Guido Faggiani che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Natale Arculeo;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Protezione Internazionale Milano, Ministero

dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3329/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2019 da Dott. TRIA LUCIA.

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo, assorbito il primo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 25 agosto 2016) dichiara inammissibile l’impugnazione proposta dal cittadino pachistano H.T. avverso l’ordinanza del locale Tribunale che aveva negato al medesimo sia lo status di rifugiato che il diritto alla protezione sussidiaria che quello alla protezione per motivi umanitari.

2. La Corte d’appello di Milano, per quel che qui interessa, precisa che:

a) l’impugnazione, proposta con ricorso, è stata depositata il trentesimo giorno successivo alla notificazione dell’ordinanza del Tribunale, avvenuta in data 22 dicembre 2015, ma è stata notificata all’Avvocatura dello Stato in data 11 marzo 2016, quindi oltre il suddetto termine;

b) il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 27 ha modificato il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 fra l’altro sostituendone il comma 9, nel seguente modo: “entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide (..) con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d’appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso”;

c) il mero riferimento al “ricorso” – contenuto in una norma che non è volta a disciplinare il procedimento di appello, ma solo ad attribuire priorità di trattazione alle controversie sulla protezione internazionale, ed unicamente nel caso in cui tale protezione sia stata rifiutata (non anche quando appellante sia il Ministero) – non vale a derogare alla regola generale a tenore del quale l’impugnazione si propone con atto di citazione in appello ex art. 702-quater c.p.c., come interpretato da costante giurisprudenza;

d) di qui la tardività dell’impugnazione.

3. Il ricorso di H.T., illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per due motivi. Non svolge difese l’Amministrazione intimata.

4. La causa, già fissata all’adunanza camerale della Sesta Sezione civile di questa Corte è stata rimessa alla pubblica udienza di questa Prima Sezione con ordinanza interlocutoria n. 17395 del 2018, in considerazione dell’ordinanza interlocutoria n. 11232 del 2018 di rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte della questione concernente le conseguenze della proposizione dell’appello mediante ricorso tempestivamente depositato ma con notificazione tardiva nel procedimento di protezione internazionale in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27.

5. Dopo il deposito della sentenza delle Sezioni Unite…. la causa è stata fissata nuovamente per l’odierna udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I – Sintesi dei motivi di ricorso.

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

1.1. Col primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione degli artt. 101,189 e 190 c.p.c. e nullità della sentenza perchè la Corte d’appello, all’atto di assumere la riserva di decisione sulla tempestività dell’impugnazione, ha omesso di invitare le parti a precisare le conclusioni e non ha messo quindi il difensore in condizioni di poter chiedere un rinvio, nè ha assegnato un termine per il deposito di memorie ex art. 101 c.p.c., comma 2, posto a fondamento della decisione una questione di ammissibilità rilevabile d’ufficio.

1.2. Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 e dell’art. 12 preleggi, perchè il tenore letterale di tali disposizioni rende evidente che l’appello debba essere proposto nella forma del ricorso e non della citazione.

II – Esame delle censure.

2. In ordine logico deve essere esaminato prioritariamente il secondo motivo che è fondato, alla luce del sopravvenuto principio, affermato in materia dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU 8 novembre 2018, n. 28575).

3. Con tale arresto, infatti, le SU hanno stabilito che, nel regime del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, sia in caso di rigetto che di accoglimento, deve essere introdotta con ricorso e non con citazione, con la precisazione che tale nuovo principio di diritto costituisce “overrulling” processuale sin dall’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 19 citato.

In altri termini, per le complesse ragioni espresse nella detta pronuncia cui si fa rinvio condividendole e dando così applicazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 112 e 118 disp. att. c.p.c. – l’atto introduttivo doveva si essere proposto con ricorso, da depositare nei termini prescritti (trenta giorni), ma il giudice di merito, fin dall’entrata in vigore della nuova previsione normativa (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f)) avrebbe dovuto tener conto della difficoltà interpretativa, nascente da un’improvvisa modifica normativa distonica con le forme stabilite – secondo l’interpretazione dominante – sulla forma dell’appello pure in casi, come questo, nel silenzio di un’apposita previsione. Pertanto avrebbe dovuto valutare “l’errore” commesso nella proposizione dell’impugnazione (ove introdotta con atto di citazione, secondo le apparenti regole ordinarie) come suscettibile di una diversa considerazione in forza del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l’effettività dei mezzi di azione e di difesa, anche attraverso la celebrazione di un giudizio che deve tendere, essenzialmente, alla decisione di merito, vagliando la possibilità di escludere l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall’overruling (in tal caso: originaria) nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa (secondo i tracciati interpretativi dominanti al momento della modifica legislativa), la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (Cass. SU sentenza n. 15144 del 2011).

4. Nel caso di specie, l’appello è stato effettivamente introdotto con ricorso, tempestivamente depositato in Cancelleria (entro il trentesimo giorno successivo alla notificazione dell’ordinanza del Tribunale, avvenuta in data 22 dicembre 2015, pertanto lo stesso, non doveva essere dichiarato improcedibile ma esaminato nel merito, come stabilito dal nuovo orientamento interpretativo sopra richiamato, sopravvenuto alla decisione adottata dal giudice di merito in conformità all’indirizzo precedentemente indicato da questa Corte e da applicare nel presente giudizio come c.d. overruling processuale.

III – Conclusioni.

4. Il secondo motivo di ricorso deve pertanto essere accolto, restando assorbito il primo.

5. La sentenza va, pertanto, cassata, in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Milano perchè, in diversa composizione, la riesamini alla luce del principio sopra esposto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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