Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23454 del 17/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 17/11/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 17/11/2016), n.23454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 25297/2015 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUNIO BAZZONI 3, presso lo studio dell’avvocato DANIELE VAGNOZZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIERFRANCESCO ZEN giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentate

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.L. DA

PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO LATTANZI, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENZO ROBALDO,

PIETRO FERRARIS giusta procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. LUIGI

SALVATO che chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso;

avverso l’ordinanza n. R.G. 11026/2014 del TRIBUNALE di PADOVA,

depositata il 17/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Padova da Telecom Italia s.p.a. nei confronti del Consorzio di Bonifica Brenta per sentire (in sintesi) accertare che nulla è dovuto da essa attrice a titolo di canoni/contributi consortili per l’attraversamento da parte della rete Telecom di immobili gestiti da Comuni aderenti al Consorzio nonchè il carattere indebito del pagamento effettuato a tale titolo per le annualità 2011/2012, il giudice, con ordinanza del 17.9.2015 adottata a scioglimento di riserva assunta alla udienza fissata ex art. 183 c.p.c., comma 7, sulle istanze formulate dalle parti (per Telecom rinvio per precisazione conclusioni, per il Consorzio accogliere le istanze istruttorie e valutare l’opportunità di decidere preliminarmente le eccezioni di difetto di giurisdizione o di competenza), così disponeva: “ritenuto che in relazione alla domanda attorea la controversia ha contenuto patrimoniale non concernendo il concreto esercizio della potestà impositiva del Consorzio P.Q.M. rigetta le eccezioni svolte dal Consorzio e rinvia per la precisazione delle conclusioni all’udienza del….”.

Avverso tale provvedimento il Consorzio di Bonifica Brenta ha proposto regolamento di competenza chiedendo dichiararsi la competenza per materia del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Venezia.

Resiste con memoria al ricorso Telecom Italia.

Il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il ricorso è inammissibile, in quanto diretto, contrariamente a quanto previsto dall’art. 43 c.p.c., nei confronti di un provvedimento che non ha pronunciato sulla competenza.

In tal senso le Sezioni Unite di questa Corte (cfr., sentenza n. 20449/14) si sono pronunciate, confermando un orientamento più volte seguito dalle sezioni semplici. Invero il regolamento di competenza, anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza introdotto dalla L. n. 69 del 2009, che ha sul punto modificato l’art. 43 c.p.c., presuppone comunque un provvedimento decisorio sulla competenza, da emettersi a seguito della rimessione in decisione della causa a norma degli artt. 189 e 275 c.p.c.; sì che il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere l’eccezione di incompetenza, confermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sè, è insuscettibile di impugnazione con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e quindi dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito.

Vero è che nella richiamata sentenza le Sezioni Unite hanno anche indicato una eccezione a tale regola, ravvisandola, alla stregua del criterio della apparenza, nel solo caso in cui il giudice, pur non avendo disposto la rimessione della causa in decisione, abbia conclamato in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità il proprio convincimento in ordine alla idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la questione di competenza, e quindi al carattere decisorio del provvedimento. Ma deve escludersi la ricorrenza di tale ipotesi eccezionale nella specie, essendosi il giudice limitato, a fronte di una molteplicità di eccezioni ed istanze, a disporre il rinvio “per la precisazione delle conclusioni”, pur affermando brevemente “il rigetto delle eccezioni svolte dal Consorzio” senza tuttavia esprimere in modo inequivoco ed incontrovertibile un proprio convincimento in ordine alla definitività davanti a sè di tale pronuncia. Il cui carattere interlocutorio (art. 187 c.p.c., comma 3) non può del resto ritenersi smentito dalla sommaria motivazione esposta: ciò che rileva ai fini del carattere decisorio del provvedimento non è (cfr. Cass. Sez. 6-3 n. 21561/15) il fatto che il giudice esponga una propria valutazione sulla questione di competenza (l’onere della motivazione si pone, a norma dell’art. 134 c.p.c., comma 1, anche per le ordinanze), bensì per l’appunto l’eventuale manifestazione inequivoca di un suo convincimento che quanto espresso circa la competenza non sarà ridiscutibile in sede di decisione.

Si impone dunque la declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo regolamento, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza e condanna il ricorrente al rimborso in favore della resistente delle spese di questo regolamento, in Euro 3.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Da inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di Cassazione, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2016

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