Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23453 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. I, 26/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 26/10/2020), n.23453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23472/2017 R.G. proposto da:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO SOC. COOP. A R.L., in persona

del legale rappresentante p.t. L.F., rappresentata e difesa

dagli Avv. Luciano Puzzo, ed Ettore Rizza, con domicilio eletto in

Roma, Circonvallazione Clodia, n. 36/a, presso lo studio dell’Avv.

Fabio Pisani;

– ricorrente –

contro

S.A., in proprio ed in qualità di erede di

M.G. e, nonchè in qualità di liquidatore p.t. della M.P.

RAPPRESENTANZE S.R.L. in liquidazione, rappresentata e difesa

dall’Avv. Loretta Russo, con domicilio eletto in Roma, via E.

Jenner, n. 48, presso lo studio dell’Avv. Paola Petri;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1368/17,

depositata il 12 luglio 2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10 luglio

2020 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La M.P. Rappresentanze S.r.l., già intestataria di un conto corrente presso la filiale di (OMISSIS) della Banca di Credito Cooperativo di Pachino Soc. coop. a r.l. e M.G. ed S.A., in qualità di fideiussori della correntista, proposero ricorso al Tribunale di Siracusa, Sezione distaccata di Avola, chiedendo disporsi, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., la revoca della segnalazione a sofferenza della posizione debitoria della società, trasmessa dalla Banca alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

Premesso che, in virtù del contratto sottoscritto il 10 settembre 1997, sul predetto conto era consentita una scopertura di Lire 100.000.000, i ricorrenti assumevano di aver deciso di non movimentarlo, essendosi accorti che i tassi applicati allo stesso erano di gran lunga superiori a quelli praticati da altri istituti di credito. In seguito, avendo la Banca intimato di movimentare il conto, essi avevano manifestato la volontà di estinguerlo, effettuando un versamento di Lire 20.000.000 il 5 luglio 2000, ma contestando il calcolo degl’interessi. Poichè, peraltro, la Banca li aveva rassicurati in ordine alla riduzione del tasso d’interesse, che era risultato nominalmente pattuito nella misura del 16,50%, essi avevano deciso di utilizzare il fido, ma, essendosi accorti che il tasso non era diminuito, avevano tentato di addivenire ad una definizione bonaria del rapporto, mediante il pagamento del saldo con esclusione della sola capitalizzazione degl’interessi. Avendo poi la Banca disposto la revoca dell’affidamento, con nota dell’8 aprile 2005, essi l’avevano convenuta in giudizio, chiedendo l’accertamento del credito, ma la convenuta, con nota del 27 giugno 2005, aveva segnalato alla Centrale Rischi della Banca d’Italia un credito in sofferenza pari ad Euro 67.309,00 alla data del 31 maggio 2005.

Si costituì la Banca, e resistette alla domanda, sostenendo che il conto aveva avuto fin dall’inizio un andamento anomalo, essendo rimasto a lungo immobilizzato, ed aggiungendo che i debitori avevano ripetutamente riconosciuto il loro debito, proponendo di ripianare l’esposizione.

1.1. Con ordinanza dell’8 novembre 2005, il Tribunale di Siracusa rigettò il ricorso, escludendo la configurabilità di una colpa professionale della Banca, in quanto il comportamento della cliente, che aveva riconosciuto il debito ma non si era attivata per l’estinzione del passivo, aveva determinato la situazione di allarme e serio rischio per il recupero del credito che imponeva la segnalazione alla Centrale Rischi.

1.2. Il reclamo proposto dai ricorrenti fu accolto con ordinanza del 6 giugno 2006, con cui il Tribunale ordinò alla Banca di revocare la segnalazione, ponendo in risalto i versamenti effettuati dalla debitrice, escludendo che l’immobilizzazione del conto costituisse sintomo univoco di una situazione di difficoltà economica, e rilevando che la segnalazione aveva avuto luogo poche settimane dopo l’instaurazione del giudizio di accertamento del credito.

2. I ricorrenti provvidero quindi ad instaurare il giudizio di merito, nello ambito del quale, con sentenza non definitiva del 3 agosto 2011, il Tribunale di Siracusa dichiarò illegittima la segnalazione effettuata dalla Banca alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

3. L’impugnazione proposta dalla Banca nei confronti della MP e della S., in proprio e nella qualità di erede del M., è stata rigettata dalla Corte d’appello di Catania con sentenza del 12 luglio 2017.

Premesso che la posizione del cliente in sofferenza ed i passaggi a perdita sui crediti in sofferenza devono essere segnalati alla Centrale Rischi indipendentemente dal loro importo ed implicano una valutazione complessa ed entro certi limiti discrezionale per l’intermediario, presupponendo che il soggetto versi in uno stato di persistente instabilità patrimoniale e finanziaria idonea ad intralciare il recupero del credito, la Corte ha affermato che il semplice inadempimento non giustifica automaticamente la segnalazione, precisando che quest’ultima non può considerarsi lecita allorquando il rifiuto dell’adempimento tragga origine da una contestazione del credito, che presenti i caratteri della non manifesta infondatezza. Ha rilevato infatti che, ai sensi delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia in attuazione della Delib. CICR 29 marzo 1994 e della circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991, gli intermediari sono tenuti, ai fini della segnalazione delle posizioni a rischio, ad operare una valutazione complessiva delle condizioni economiche e finanziarie del cliente, non potendosi attribuire rilievo al semplice ritardo nel pagamento di un debito, e costituendo fonte di responsabilità segnalazioni erronee o effettuate con finalità strumentali, dal momento che in tali casi l’appostazione del credito in sofferenza e la segnalazione risulterebbe contraria ai principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto bancario.

Ciò posto, e dato atto che subito dopo l’apertura del conto corrente gli appellati avevano cominciato a contestare alla Banca la violazione della L. 7 marzo 1996, n. 108, sostenendo che i tassi applicati eccedevano il tasso soglia, la Corte ha rilevato che la società correntista, dopo essersi dichiarata disponibile ad estinguere immediatamente il conto mediante il pagamento del saldo e degli interessi contestati, con la sola esclusione della capitalizzazione trimestrale, aveva provveduto alla notificazione dell’atto di citazione per l’accertamento del credito, a seguito della quale la Banca aveva provveduto alla segnalazione. Ha aggiunto che, come risultava dalla relazione del c.t.u. nominato nel predetto giudizio, non contestata, l’appostazione della posizione a sofferenza traeva origine da un saldo negativo del conto corrente maturato in virtù di annotazioni indebitamente effettuate dalla Banca, tanto nel caso in cui si fosse aderito all’orientamento che includeva la commissione di massimo scoperto nel calcolo del tasso effettivo globale, quanto nel caso in cui si fosse aderito all’orientamento contrario. Ha osservato infatti che la condizione di sofferenza non è ricollegabile al semplice inadempimento o ad una situazione di scopertura del conto corrente, ma implica un’oggettiva incapacità finanziaria del correntista, nella specie non configurabile, in quanto il debito della MP era notevolmente inferiore al fido concesso.

3. Avverso la predetta sentenza la Banca ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. La MP e la S. hanno resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 53, comma 1, lett. b), sostenendo che, nel ritenere che la non manifesta infondatezza della contestazione del credito da parte della correntista comportasse l’illiceità della segnalazione alla Centrale Rischi, la sentenza impugnata non ha considerato che, ai sensi delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, l’appostazione del credito a sofferenza non dipende dall’analisi del singolo rapporto bancario, ma implica una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del cliente, che deve risultare deficitaria o di grave e non transitoria difficoltà economica. Premesso che in virtù di tale interpretazione, che valorizza il richiamo delle istruzioni al concetto d’insolvenza ed all’esposizione di cassa, le contestazioni sollevate dal debitore devono essere ritenute irrilevanti quando il debito risulti comunque esistente e non adempiuto, afferma che la stessa Corte territoriale ha riconosciuto, attraverso il richiamo alla relazione di consulenza depositata nell’altro giudizio, che il rapporto di conto corrente presentava comunque un saldo debitore.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’omessa motivazione in ordine alle risultanze della c.t.u. disposta nel corso del giudizio d’appello, rilevando che, nonostante l’ammissione di tale mezzo istruttorio, ritenuto necessario ai fini della decisione, la sentenza impugnata ha totalmente omesso di valutare le conclusioni cui il c.t.u. era pervenuto in ordine alla complessiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società correntista.

3. Non merita accoglimento, in proposito, l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, sollevata dalla difesa dei controricorrenti in relazione all’erronea individuazione dei vizi lamentati ed all’incompletezza ed alla lacunosità della ricostruzione dei fatti su cui si fondano le censure proposte dalla ricorrente.

L’esposizione dei predetti motivi, preceduta da un’ampia descrizione della vicenda sostanziale e processuale, consente infatti d’individuare prontamente le affermazioni in fatto ed in diritto di cui la ricorrente ha inteso denunciare l’inesattezza e le lacune argomentative e gli errori giuridici addebitati alla sentenza impugnata, nonchè le ragioni di tali doglianze, in tal modo soddisfacendo l’esigenza di specificità del gravame, la quale postula una precisa enunciazione dei vizi lamentati e la riconducibilità di ciascuno di essi ad una delle categorie previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, conformemente alla natura del ricorso per cassazione, quale mezzo di impugnazione a critica vincolata delimitato dai motivi di ricorso, la cui funzione identificativa risulta condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassativamente contemplate dal codice di rito (cfr. Cass., Sez. VI, 14/05/2018, n. 11603; 22/09/2014, n. 19959; Cass., Sez. III, 25/09/2009, n. 20652).

4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, sono peraltro infondati.

In tema di segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, questa Corte ha costantemente affermato che l’appostazione del credito a sofferenza, richiesta dal punto 1.5 delle istruzioni impartite agl’intermediari creditizi con la circolare n. 139 del 1991 (nel testo, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, aggiornato al 22 giugno 2004), non può essere fatta discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, ma implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest’ultimo: l’accostamento tra “stato d’insolvenza” (anche non accertato giudizialmente) e “situazioni sostanzialmente equiparabili”, risultante dalla lettera della predetta disposizione, ha indotto infatti a privilegiare una nozione di “sofferenza” più sfumata rispetto a quella d’insolvenza prescritta dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 5, ai fini della dichiarazione di fallimento, escludendosi quindi la necessità di un giudizio d’incapienza del debitore ovvero di definitiva irrecuperabilità del credito, e richiedendosi invece una “valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come “deficitaria”, ovvero, in buona sostanza, di “grave (e non transitoria) difficoltà economica”” del debitore. In tal senso depone d’altronde, oltre alla necessità di attribuire un significato alla distinta menzione delle “situazioni sostanzialmente equiparabili” allo stato d’insolvenza, contenuta nella norma in esame, il rilievo di ordine logico secondo cui, ove lo stato d’insolvenza rilevante ai fini della segnalazione si identificasse con quello richiesto per la dichiarazione di fallimento, verrebbe meno la stessa utilità del servizio di centralizzazione dei rischi, dal momento che, potendo il debitore essere legittimamente appostato a sofferenza soltanto nel caso in cui versasse in stato di decozione, gli altri intermediari si troverebbero nell’impossibilità di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione. La funzione della segnalazione non è infatti collegata alle procedure concorsuali, ma alla gestione ed all’analisi del rischio di credito, consistendo, come si evince dal punto 2 delle istruzioni, nella creazione di un sistema informativo sull’indebitamento della clientela, volto a fornire agl’intermediari partecipanti un’informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela. In quest’ottica, è stata esclusa innanzitutto la rilevanza della mera sussistenza di un inadempimento, oppure di uno stato d’illiquidità non strutturale ma meramente contingente o ancora di un mero ritardo nei pagamenti, trattandosi di situazioni che, ove non risultino correlate ad un’oggettiva difficoltà di far fronte alle proprie obbligazioni, determinano un rischio certamente attuale, ma sostanzialmente generico per il recupero del credito, e quindi inidoneo a giustificare la segnalazione; si è reputata altresì ininfluente l’eventuale insussistenza di un’oggettiva previsione di perdite, affermandosi che la sofferenza può sussistere anche nel caso in cui il patrimonio del debitore lasci ancora intravedere, pur nel contesto della sua negatività, margini oggettivi di rientro (magari attraverso mezzi non del tutto “normali”), dal momento che ciò che conta è la chiara e documentabile esigenza che allo stato detto patrimonio non si affidi alla previsione di una capacità di rientro “sicuro”: significativa, in proposito, è la precisazione contenuta nelle istruzioni, secondo cui la sofferenza può essere ritenuta sussistente “indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda”, nonchè dall’esistenza di eventuali garanzie, reali o personali, poste a presidio di crediti (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 6/12/2019, n. 31921; 9/07/2014, n. 15609; 12/10/2007, n. 21428).

A tali principi si è correttamente attenuta la sentenza impugnata, la quale, nel verificare la rispondenza della segnalazione effettuata dalla ricorrente ad un’effettiva situazione di sofferenza, nel senso risultante dalle istruzioni della Banca d’Italia, ha posto in rilievo il carattere volontario dell’inadempimento della società correntista, giustificato dalle contestazioni insorte nel corso del rapporto, escludendone la riconducibilità ad una situazione oggettiva d’incapacità finanziaria, anche in ragione dell’esiguità del debito residuo. La Corte territoriale ha infatti rilevato, per un verso, il carattere controverso del debito segnalato, in quanto derivante da un rapporto di conto corrente assistito da un fido le cui condizioni avevano costituito oggetto di contestazioni fin dall’origine della vicenda, dando atto anche della pendenza di un giudizio per la dichiarazione di nullità delle relative clausole contrattuali, in particolare di quella che disciplinava il tasso d’interesse, e della conseguente incertezza del saldo del conto, risultante dall’applicazione del tasso contestato. Per altro verso, essa ha ritenuto provata la capacità della debitrice di far fronte all’adempimento, evidenziando i versamenti da essa effettuati nel corso del rapporto e la disponibilità manifestata al pagamento del residuo, ivi compresi gl’interessi contestati e detratta soltanto la capitalizzazione trimestrale degl’interessi, nonchè l’inferiorità del saldo risultante dalla correzione operata dal c.t.u. nominato nel predetto giudizio, rispetto a quello calcolato dalla Banca ed allo stesso importo del fido da quest’ultima concesso.

E’ pur vero che, ai fini del riscontro della predetta capacità, la sentenza impugnata non ha proceduto ad una specifica indagine in ordine alla consistenza del patrimonio della debitrice ed alle sue disponibilità finanziarie, accertandone la sussistenza in via sostanzialmente presuntiva, attraverso un iter logico fondato sulle stesse vicende del rapporto di conto corrente; peraltro, indipendentemente dalla considerazione che, nei casi in cui è ammesso il ricorso alle stesse, le presunzioni costituiscono un mezzo di prova di valore non inferiore a quello degli altri previsti dal codice civile, a condizione che risultino gravi, precise e concordanti, le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito non sono state validamente censurate dalla ricorrente. Quest’ultima, infatti, nel denunciare il vizio di motivazione della sentenza impugnata, non ha messo in alcun modo in discussione il ragionamento sotteso al predetto accertamento o gli elementi di fatto su cui è fondato, ma si è limitata a far valere l’omesso esame della relazione depositata dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio, riportandone il contenuto in maniera assai incompleta, e comunque tale da non consentire di apprezzare la decisività delle relative risultanze; la narrativa del ricorso contiene la trascrizione delle sole conclusioni rassegnate dal c.t.u., non accompagnate dalle risultanze delle indagini compiute, con la conseguenza che risulta impossibile individuare gli elementi di fatto addotti a sostegno dell’affermazione secondo cui negli esercizi in cui si è svolto il rapporto di conto corrente la situazione finanziaria della società debitrice sarebbe stata caratterizzata da uno stato di crisi finanziaria e di notevole illiquidità, in quanto la stessa non sarebbe stata in grado di mantenere un adeguato equilibrio finanziario attraverso la produzione di ricavi derivanti dall’attività propria; a tale trascrizione la ricorrente aggiunge i dati relativi al patrimonio netto della società risultanti dai bilanci degli esercizi 2004 e 2005, senza neppure specificare in quale fase processuale gli stessi sono stati prodotti e dove è possibile reperirli, con la conseguenza che il motivo risulta, nel suo complesso e nei singoli argomenti dedotti, privo di specificità. Il ricorso per cassazione con cui si denunci l’omesso esame di documenti deve infatti contenere tutti gli elementi necessari a consentire l’individuazione delle ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza impugnata, nonchè a permettere la valutazione della loro fondatezza, senza che risulti necessario accedere a fonti esterne, e quindi ad elementi o atti attinenti al giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente, oltre agli atti processuali ed ai documenti su cui il ricorso è fondato, la fase in cui ne è avvenuta la produzione, riproducendoli direttamente nel ricorso o indicando la sede in cui è possibile reperirli, tra quelli prodotti dallo stesso ricorrente o dalla controparte, con specificazione della parte del documento cui fa riferimento (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 7/03/2018, n. 5478; Cass., Sez. VI, 27/07/2017, n. 18679; Cass., Sez. V, 15/07/2015, n. 14784).

5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

 

 

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