Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23453 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. I, 20/09/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 20/09/2019), n.23453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5924-2016 proposto da:

M.G., rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO

SANTANGELI elettivamente domiciliato in Roma, via XX settembre 3,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI;

– ricorrente –

contro

G.G., rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO

FONTANA, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Eschilo, n. 33,

presso lo studio dell’avvocato MANUELA DI SARIO;

– controricorrente –

e contro

C.F., rappresentata e difesa dall’avv. MARCO SIGNORELLI,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. AUGUSTO

D’OTTAVI, in Roma, via Banco di S. Spirito n. 48;

– ricorrente incidentale –

B.A., rappresentato e difeso dagli avv. GAETANO BARONE e

GUGLIELMO BARONE, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’avv. CARLO CARMIGNANI, in Roma, piazza Capponi, n. 16;

– controricorrente –

e contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) scarl, inn persona del curatore avv.

F.V., rappresentata e difesa dall’avvocato SEBASTIANO DI

LUCIANO elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 19,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO RIITANO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

B.F., GE.PA., P.S.,

A.A., CA.GI., S.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 903/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 26/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata nel settembre dell’anno 2006 il curatore del fallimento (OMISSIS) scarl propose l’azione di responsabilità ex art. 146 L. Fall. nei confronti di:

B.A., in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della (OMISSIS) scarl, di Ca.Gi., vice presidente del consiglio di amministrazione dalla costituzione della società sino all’8.6.1999;

Ge.Pa. e C.F., componenti del consiglio di amministrazione dalla costituzione della società sino al 6.12.1996;

B.F. vice-presidente del consiglio di amministrazione dall’8.6.1999 alla data del fallimento della società dichiarato il 9.10.2001;

P.S. presidente del collegio sindacale dalla costituzione della società sino al 6.12.1996;

G.G., componente del collegio sindacale dalla costituzione della società al 26.2.1997;

M.G., componente del collegio sindacale dalla costituzione della società sino alla data del fallimento;

A.A., presidente del collegio sindacale dal 6.12.1996 alla data del fallimento;

S.M., componente del collegio sindacale dal 27.2.1997 alla data del fallimento.

Il curatore esponeva che dalla data del 31.12.2000 alla data del fallimento (9.10.2001) la società fallita non aveva tenuto le scritture contabili obbligatorie, con conseguente impossibilità di ricostruire i fatti contabili relativi alla gestione della società in tale ultimo periodo. Faceva inoltre valere una specifica operazione integrante, in sè, responsabilità degli organi sociali: con scrittura privata del 27.11.1997 la società aveva stipulato un preliminare per l’acquisto di un immobile sito in (OMISSIS) di cui era promittente alienante la VEBEG sas, di cui era socio accomandatario B.A., che all’epoca dei fatti era anche il presidente del consiglio di amministrazione della (OMISSIS) scarl.

Orbene, a fronte di un prezzo di acquisto di Lire 500.000.000 la (OMISSIS) aveva versato una caparra confirmatoria di lire 420.000.000, fermo restando che sull’immobile promesso in vendita gravava un’ipoteca volontaria, per un importo di lire 286.000.000, ed in sede di esecuzione immobiliare l’immobile suddetto era stato valutato circa Lire 156.000.000.

Il curatore si era sciolto dal preliminare ma la VEBEG non aveva restituito la caparra ed aveva anzi convenuto in giudizio la curatela fallimentare deducendo di non essere tenuta alla restituzione.

Il tribunale di Siracusa dichiarava inammissibile la domanda nei confronti di B.A., G.G., Ge.Pa. e P.S. per intervenuta decadenza. Dichiarava inammissibile la domanda nei confronti di A.A. e M.G. per intervenuta prescrizione. Condannava in solido B.F., C.F., Ca.Gi. e S.M. al pagamento di 300.000,00 Euro, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi.

La Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma dell’impugnata sentenza:

dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla posizione del S..

Rigettava la domanda proposta nei confronti di B.F..

Condannava B.A., unitamente a C.F., Ca.Gi., M.G. ed A.A. al risarcimento dei danni, che liquidava in 216.911,00 Euro oltre ad interessi.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.G..

Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso per cassazione pure C.F..

B.A. ha proposto ricorso incidentale.

La curatela fallimentare della (OMISSIS) scarl ha resistito con controricorso ed ha altresi proposto ricorso incidentale. G.G. ha resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Successivamente, in prossimità dell’odierna udienza è stato depositato atto di rinuncia da parte del solo ricorrente M.G., con accettazione e contestuale rinuncia al ricorso incidentale da parte della curatela fallimentare, limitatamente alla posizione del M..

Ragioni della decisione

Deve anzitutto dichiararsi l’estinzione del processo tra M. e la curatela del fallimento della (OMISSIS) scarl, in conseguenza della rinuncia al ricorso principale da parte del M. ed a quello incidentale, nei soli confronti del M., da parte della curatela fallimentare, e correlativa accettazione.

Considerata la reciproca accettazione delle parti non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio tra M. e la curatela del fallimento (OMISSIS) scarl.

Passando all’esame degli altri ricorsi, il primo e secondo motivo del ricorso proposto da C.F., nonchè l’unico motivo del ricorso incidentale di B.A., censurano la statuizione della sentenza impugnata che ha ritenuto il mancato decorso della prescrizione dell’azione di responsabilità, ritenendo che lo stato di incapienza patrimoniale e conseguente decorso della prescrizione ex art. 2393 c.c., potesse ritenersi conoscibile solo a far data dalla dichiarazione di fallimento della società.

In particolare, la C. denuncia la violazione degli artt. 2393,2394 e 2949 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) ed B.A. lamenta, in relazione alla medesima questione, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell’art. 111 Cost., per carenza assoluta di motivazione della statuizione impugnata.

I motivi, che, in quanto afferiscono alla medesima questione, vanno unitariamente esaminati, sono per taluni aspetti inammissibili e nel merito infondati.

In buona sostanza, i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente valutato, ai fini della conoscibilità dell’insufficienza patrimoniale della debitrice, i seguenti elementi, indicati peraltro dalla stessa sentenza impugnata, vale a dire:

– il mancato deposito degli ultimi bilanci di esercizio;

la revoca da parte della Fiat Auto del mandato di concessione di vendita in esclusiva di autovetture a marchio “Lancia”;

la difficoltà dei pagamenti, desumibile dall’esistenza di procedure esecutive a suo carico;

il deposito della domanda di concordato preventivo.

Il solo B.A. indica un ulteriore elemento, vale a dire il fatto che già nell’anno 2000 l’immobile presso cui era ubicata la società debitrice era occupato dalla SCAR spa, quale nuova concessionaria Lancia per la provincia di Siracusa.

Secondo la prospettazione dei ricorrenti sulla base degli elementi sopra riportati era desumibile lo stato di incapienza patrimoniale della società, in epoca ben anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Conviene premettere che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte l’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell’art. 146 L. Fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d’insolvenza di cui all’art. 5 della L. Fall., derivante, “in primis”, dall’impossibilità di ottenere ulteriore credito.

In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore o sul sindaco, la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa(Cass. 24715/2015).

Orbene, nel caso di specie, va anzitutto rilevata l’inammissibilità della censura relativa al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5), posto che tutti gli elementi indicati nel ricorso sono stati presi in esame e valutati nella sentenza impugnata, ad eccezione del generico riferimento al mutamento della sede (operativa) della società, fatta dal solo B.A., che non riveste carattere di decisività.

Del pari infondata la censura di violazione di legge, posto che la sentenza impugnata ha correttamente individuato quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale la oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti. Infondato, infine, il vizio di carenza assoluta di motivazione, atteso che la Corte territoriale, con apprezzamento adeguato e con motivazione logica, coerente ed adeguata, ha ritenuto che nessuno degli indici allegati fossero idonei a dimostrare la conoscibilità del dissesto da parte dei creditori, in quanto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, nella disciplina vigente all’epoca dei fatti ed anteriore alle novella del 2005, e l’esistenza di procedure esecutive, da un lato non sono elementi conoscibili da parte del ceto creditorio, e dall’altro sono, in sè, privi di decisività ai fini della prova dell’assoluta insufficienza del patrimonio della società a soddisfare i crediti.

Privo di gravità ed univocità sintomatica a tal fine, risulta il mancato deposito degli ultimi bilanci della società, che ben può essere dovuto a diversi fattori, non necessariamente riconducibili all’incapienza patrimoniale e che non costituisce dunque indice univoco di insufficienza della garanzia patrimoniale ex art. 2741 c.c..

Nessuno degli elementi dedotti, dunque, appare idoneo a superare, la presunzione iuris tantum che fa decorrere la conoscibilità del dissesto in capo al ceto creditorio dalla dichiarazione di fallimento della società.

Con il terzo e quarto motivo di ricorso la C. denuncia violazione di legge, censurando la statuizione della sentenza impugnata che ne ha affermato la responsabilità, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della società, in relazione ad un’operazione pregiudizievole – conclusione di un preliminare avente ad oggetto l’obbligo di acquistare un immobile già gravato d’ipoteca e con corresponsione da parte della società cessionaria di un acconto rilevantissimo – che rispondeva perfettamente all’oggetto sociale.

Sotto altro profilo, la C. deduce che la semplice partecipazione al consiglio di amministrazione non sarebbe idonea a determinare, di per sè, responsabilità a suo carico, responsabilità che non può che discendere dalla violazione di doveri derivanti dalla legge o dall’atto costitutivo, anche alla luce del fatto che la ricorrente ebbe a rassegnare le proprie dimissioni dal consiglio di amministrazione della società già nel febbraio del 2000.

I motivi, che, in quanto connessi, vengono esaminati unitariamente, sono infondati.

La Corte territoriale ha evidenziato che la stipula del contratto preliminare da parte della debitrice, sia per l’evidente conflitto di interessi – il presidente del Cda della debitrice-promissaria acquirente era anche socio accomandatario della promittente alienante – sia, soprattutto, per il contenuto economico dell’operazione, era idoneo ad integrare responsabilità dei membri del Cda, poichè aver deliberato la vendita costituiva grave violazione dei doveri di diligenza su di essi gravanti, in quanto membri dell’organo gestorio, ancorchè collegiale. Come ben evidenziato nella sentenza impugnata, non si tratta dunque di valutare il merito di un’operazione economica di esito incerto (nè tanto meno della gestione societaria in genere), ma di aver deliberato un’operazione che presentava evidenti e gravi profili di anomalia, avuto riguardo non solo alla congruità del corrispettivo, al di fuori di ogni ragionevole margine di opinabilità, ma anche in relazione al dato, di assoluta evidenza, secondo cui la (OMISSIS) pagò alla promittente alienante un acconto rilevantissimo (pari all’84% del corrispettivo pattuito), al di fuori di ogni prassi commerciale e ragionevolezza economica, in relazione ad un immobile la cui utilità per la società debitrice risultava già all’epoca dell’operazione tutt’altro che evidente e che per di più risultava gravato da ipoteca.

Poichè il contratto in oggetto risulta concluso nell’anno 1997 risulta irrilevante il fatto che (solo) nell’anno 2000 la ricorrente abbia rassegnato le dimissioni dalla carica di membro del consiglio di amministrazione.

La reiezione dei motivi che precedono assorbe l’esame dell’ultimo motivo, con il quale la C. censura la statuizione di condanna alle spese, in applicazione del criterio di soccombenza.

Passando al ricorso incidentale della curatela fallimentare, con il primo motivo si denuncia violazione di legge della sentenza impugnata per aver omesso di riconoscere la rivalutazione monetaria sull’importo liquidato in favore della curatela, pur in presenza di condanna risarcitoria ed a fronte di pronuncia di primo grado che aveva invece riconosciuto la rivalutazione monetaria suddetta e non era stata sul punto specificamente impugnata.

Il motivo è fondato.

L’obbligazione di risarcimento del danno, anche se derivi da inadempimento contrattuale, costituisce infatti debito di valore, sicchè deve essere quantificata tenendo conto, anche d’ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione (Cass.13225/2016).

Il secondo motivo denuncia la mancata previsione, nel dispositivo della sentenza impugnata, per mero errore materiale, della condanna in solido della C. alla refusione delle spese di lite.

Il motivo è inammissibile posto che, secondo quanto dedotto dallo stesso ricorrente incidentale, la mancata indicazione della condanna alla refusione delle spese della C., integra mero errore materiale, essendo detta condanna già statuita in motivazione.

Da ciò l’inammissibilità del motivo, posto che l’errore materiale non è denunciabile con ricorso per cassazione, bensì emendabile con l’apposita procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e ss. c.p.c..

In conclusione, va dichiarata l’estinzione del processo tra M.G. e la curatela fallimentare.

Va invece rigettato il ricorso di C.F. e quello proposto da B.A..

Ritenuto infine inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale della curatela fallimentare, va accolto il primo motivo del medesimo ricorso incidentale.

L’impugnata sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo tra M.G. e la curatela del fallimento (OMISSIS) scarl.

Rigetta il ricorso di C.F. e quello proposto da B.A..

Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla curatela del fallimento della (OMISSIS) scarl; dichiara inammissibile il secondo motivo del medesimo ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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