Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23453 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30874-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa

dall’Avvocato PETRACCA NICOLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

N.F., R.R., D.P.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo

studio dell’avvocato COSTANZA ACCIAI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CERRAI UMBERTO, giusta delega in atti;

– P.F., L.P.A., G.P.,

S.L., B.O., A.F.,

SA.VA., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAMERINO 15,

presso lo studio dell’avvocato CIPRIANI ROMOLO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BARSACCHI LUCIA, giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1608/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/11/2006 R.G.N. 2054/04+1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega PETRACCA NICOLA DOMENICO;

udito l’Avvocato CERRAI UMBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario che ha concluso per inammissibilità del ricorso per

cessata materia del contendere per i conciliati, per gli altri

lavoratori inammissibilità del 3^ 4 5^ motivo e rigetto per i primi

due motivi del ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

che:

1. la Corte d’appello di Firenze, in riforma delle sentenze di prime cure, ha dichiarato, fra l’altro, l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati da Poste Italiane con i lavoratori R.R., N.F., D.P. F., S.L., G.P., P. F., L.A.P., B.O., A. F. e Sa.Va. e la conseguente sussistenza fra ciascuno dei suddetti lavoratori e Poste Italiane s.p.a. di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le decorrenze specificate nel dispositivo della sentenza impugnata;

2. per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi illustrati da memoria; i lavoratori hanno resistito con due distinti controricorsi;

3. il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;

4. in corso di causa sono stati depositati distinti verbali di conciliazione in sede sindacale concernenti i lavoratori N., D.P., S., P., L. e B.;

dai suddetti verbali di conciliazione, ciascuno debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato, oltre che dal rappresentante delle Poste italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;

ad avviso del Collegio i suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti dei lavoratori sopra elencati in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);

in definitiva il ricorso nei confronti dei suddetti lavoratori deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

5. tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, che ha anche regolato le spese processuali dei giudizi di merito, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse e spese dei giudizio di cassazione;

6. per quanto concerne gli altri lavoratori controricorrenti nel presente giudizio, si osserva che gli stessi sono stati assunti con contratti a termine stipulati tutti per esigenze eccezionali … ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997; le decorrenze dei suddetti contratti a termine sono le seguenti: R., 12 ottobre 1998;

G., 3 ottobre 2000; A., 17 dicembre 1999;

Sa., 1 dicembre 1999;

7. la Corte di merito ha ritenuto l’illegittimità del termine apposto ai suddetti contratti avendo attribuito rilievo decisivo, tra l’altro, alla considerazione che tutti erano stati stipulati in data successiva al 30 aprile 1998;

8. tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al c.c.n.l. del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto ai contratti de quibus; devono essere pertanto rigettati i primi due motivi di ricorso che censurano la suddetta conclusione circa l’illegittimità de termine sia sotto il profilo della violazione di legge (della L. n. 56 del 1987, art. 23 artt. 1362 e segg. cod. civ.) sia sotto quello del vizio di motivazione;

al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (cfr. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063;

cfr. altresì Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all’individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (cfr., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378); in tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v.

fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866); in particolare, quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alfa data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti in contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 gennaio 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008 n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.);

9. il terzo motivo di ricorso, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 11 oltre che vizio di motivazione, è da ritenere inconferente in quanto si riferisce alla legittimità di contratti stipulati da lavoratori (in particolare la S.) che hanno conciliato la causa;

10. sono da considerare inammissibili il quarto e quinto motivo di ricorso con i quali viene denunciato vizio di motivazione e violazione di norme di diritto in relazione alla statuizione con la quale la Corte territoriale ha condannato la società, a seguito della declaratoria di illegittimità del termine apposto ai contratti de quibus, al pagamento, nei confronti dei singoli lavoratori, delle retribuzioni maturate dalla data di messa in mora;

in particolare, col quarto motivo, attinente al profilo della detrazione dell’aliunde perceptum dal danno da risarcire in conseguenza dell’accertata nullità del termine e della conversione del contratto a tempo indeterminato, la società ricorrente deduce, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe errato nel rigettare la richiesta ex art. 210 cod. proc. civ. concernente l’ordine di esibizione della documentazione idonea a provare la percezione, da parte del lavoratore, di eventuali corrispettivi per attività prestate alle dipendenze di terzi; il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito ex art. 366-bis cod. proc. civ.: dica la Corte se, nel caso di oggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande ed eccezioni – e segnatamente per la prova dell’aliunde perceptum – il giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto;

col quinto motivo parte ricorrente lamenta, in sostanza, la violazione dei principi in tema di mora accipiendi e di corrispettività delle prestazioni; il motivo si conclude con il seguente quesito ex art. 366 bis cod. proc. civ.: se attesa la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro ed in applicazione del principio generale di effettività e di corrispettività delle prestazioni, sia dovuta o meno l’erogazione del trattamento retributivo pur in assenza di attività lavorativa e se tale erogazione abbia natura retributiva o risarcitoria;

osserva il Collegio che i suddetti quesiti risultano del tutto generici e non pertinenti rispetto alla fattispecie; essi, così come formulati, appaiono in buona parte estranei alle argomentazioni sviluppate nei motivi e comunque del tutto astratti, senza alcun riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato; ciò in contrasto con i principi enunciati da questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36) secondo cui il principio di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, deve essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio; ne consegue che essi devono ritenersi inesistenti, con la conseguenza che devono ritenersi inammissibili i relativi motivi, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ.;

11. con riferimento agli ultimi due motivi esaminati, concernenti, in buona sostanza, le conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la società ricorrente, invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore da 24 novembre 2010;

tale richiesta della società non può essere accolta; va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; in caso di inammissibilità delle censure in ordine alle conseguenze economiche dell’accertata nullità del termine, come del caso di specie, non sussistono i presupposti per applicare lo ius superveniens:

12. il ricorso va pertanto respinto e la società ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in dispositivo tenendo conto del fatto che il R. ha resistito con controricorso distinto da quello con cui hanno resistito gli altri lavoratori.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di N., D.P., S., P., L. e B.;

compensa fra Poste Italiane s.p.a. e i suddetti lavoratori le spese del giudizio di cassazione; rigetta il ricorso nei confronti di R., G., A. e Sa. e condanna Poste Italiane s.p.a. alla rifusione delle spese processuali liquidate, quanto al R., in Euro 40,00, oltre Euro 2500 (duemilacinquecento) per onorari e quanto a G., A. e Sa. in complessivi Euro 60,00 oltre Euro 3500 (tremilacinquecento) per onorari, e oltre, in entrambi i casi, spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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