Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23452 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. I, 26/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 26/10/2020), n.23452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10153/2016 R.G. proposto da:

F.L., P.B., e P.R., in qualità di eredi di

Pa.Ro., rappresentati e difesi dall’Avv. Alberto Moschini, con

domicilio eletto in Roma, via Premuda, n. 2, presso lo studio

dell’Avv. Sergio Baratta;

– ricorrenti –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale

rappresentante p.t.m Pe.Po., rappresentata e difesa dai

Prof. Avv. Renato Scognamiglio, e Claudio Scognamiglio, con

domicilio eletto presso il loro studio in Roma, corso Vittorio

Emanuele II, n. 326;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 121/16,

depositata il 28 gennaio 2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10 luglio

2020 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Pa.Ro., titolare di un conto corrente presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., filiale di (OMISSIS), la convenne in giudizio, per sentir dichiarare la nullità o pronunziare l’annullamento dei contratti di acquisto di obbligazioni argentine stipulati nel mese di agosto 1997 e nel mese di agosto 1998, ed in subordine per sentirne pronunciare la risoluzione per inadempimento della Banca, con la condanna della stessa alla restituzione dell’importo investito, pari ad Euro 151.089,36.

Premesso che i contratti d’investimento erano rimasti nella disponibilità della Banca, mentre il documento generale sui rischi finanziari ed il questionario sui rischi dell’investitore erano stati forniti e compilati soltanto nell’anno 2004, l’attore espose che la Banca aveva violato gli obblighi informativi derivanti dagli artt. 1175 e 1176 c.c., nonchè quelli posti a carico degli intermediari professionali dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 21, non avendo fornito alcuna informazione in ordine alla rischiosità dell’investimento, derivante dalla situazione di squilibrio finanziario in cui notoriamente versava l’Argentina; sostenne che tale circostanza, taciuta anche nel corso del rapporto, aveva condotto alla perdita dell’intero capitale investito, per effetto del default dichiarato dallo Stato argentino, aggiungendo che la Banca, la quale aveva respinto ogni richiesta di composizione transattiva della vertenza, aveva agito in conflitto d’interesse, avendogli la Banca ceduto titoli già in suo possesso.

Si costituì la Banca MPS ed eccepì preliminarmente la prescrizione del diritto azionato, sostenendo nel merito che le operazioni erano state effettuate su richiesta del cliente, il quale aveva già effettuato altri investimenti caratterizzati da un elevato profilo di rischio; negò inoltre di aver avuto conoscenza del rischio di default dello Stato argentino e di aver agito in conflitto d’interessi, concludendo per il rigetto della domanda ed in via subordinata per la condanna dell’attore alla restituzione dei titoli e delle cedole incassate.

1.1. Con sentenza del 13 novembre 2007, il Tribunale di Livorno rigettò la domanda di accertamento della nullità e quella di annullamento, dichiarò risolti i contratti di acquisto dei titoli e condannò la Banca MPS al pagamento della somma di Euro 151.089,36, oltre interessi legali, e l’attore alla restituzione dei titoli acquistati.

2. Sull’appello proposto dalla Banca MPS, il processo fu dichiarato interrotto per la morte dell’attore, e riassunto dall’appellante nei confronti dei suoi eredi, che si costituirono in giudizio.

2.1. Con sentenza del 28 gennaio 2016, la Corte d’appello di Firenze ha accolto l’impugnazione, rigettando le domande proposte dall’attore.

Premesso che la nullità della notificazione dell’atto di appello, effettuata presso il domicilio legale del procuratore dell’appellato, anzichè presso il domicilio dallo stesso eletto per il giudizio di primo grado, doveva ritenersi sanata con effetto retroattivo dalla costituzione dell’appellato, e precisato che, a seguito della mancata riproposizione delle altre domande, l’oggetto della controversia risultava circoscritto alla risoluzione degli ordini di acquisto, la Corte ha rilevato che la sentenza di primo grado era rimasta incensurata nella parte riguardante la risolubilità dei contratti per violazione delle norme di comportamento inerenti alla fase precontrattuale.

Ciò posto, e richiamato il principio secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione del contratto deve provare la fonte del suo diritto e la scadenza dell’obbligazione, limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, la Corte ha ritenuto che l’attore non avesse adempiuto l’onere di allegazione della condotta inadempiente. Rilevato infatti che il Tribunale aveva individuato il vizio risolutorio nella violazione degli obblighi d’informazione dell’investitore circa i rischi dell’investimento e di acquisizione dallo stesso d’informazioni circa gli obiettivi d’investimento, affermando l’inadeguatezza delle operazioni in virtù della considerazione che le stesse avevano riguardato il 50% circa del patrimonio dell’interessato, investito prevalentemente in BTP, ha escluso la possibilità di ravvisare nel comportamento della Banca una violazione dell’obbligo di segnalare al cliente il pericolo di default dell’emittente, in quanto lo stesso si era notoriamente manifestato alla fine dell’anno 2001. Precisato che la disciplina di settore impone all’intermediario l’adozione di un comportamento specifico, adeguato al rischio intrinseco all’operazione finanziaria, e tale da porre l’investitore in grado di effettuare una scelta consapevole, ha ritenuto irrilevante la circostanza che il declassamento delle obbligazioni avesse avuto luogo fin dal 20 agosto 2000, osservando che doveva aversi riguardo alla situazione in atto al momento in cui avrebbero dovuto essere fornite le informazioni. Ha escluso che nel 1997 e nel 1998 la Banca potesse ragionevolmente prevedere il default e dovesse quindi rappresentarne il rischio all’investitore, ritenendo ingiustificata anche l’affermazione del Tribunale, secondo cui l’analisi del portafoglio dell’investitore avrebbe dovuto indurre la Banca a ritenere inadeguato l’investimento in bond argentini: premesso infatti che il Tribunale non aveva tenuto conto della circostanza che le operazioni d’investimento erano state effettuate in esecuzione di un contratto di intermediazione finanziaria sottoscritto, oltre che dall’attore, da P.R., redattore del sito internet “(OMISSIS)”, e precisato che, come accertato in primo grado, nell’anno 2006 il patrimonio investito dell’attore comprendeva, oltre all’importo investito nei predetti titoli, BTP per Euro 90.620,32 e titoli speculativi per complessivi Euro 160.000.000, ha rilevato che l’attore non aveva provato l’effettiva consistenza dello stesso alla data di effettuazione delle operazioni e la provenienza del denaro investito, osservando comunque che la composizione del portafoglio non evidenziava affatto una propensione meramente conservativa dell’investitore, il cui patrimonio era costituito per meno di un quarto da titoli di stato italiani.

3. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione F.L., P.B. e R., in qualità di eredi di Pa.Ro., per due motivi, illustrati anche con memoria. La Banca MPS ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6, anche in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, osservando che, nel ritenere non assolto l’onere della prova dell’inadempimento, sotto il profilo dell’allegazione della condotta inadempiente, la sentenza impugnata non ha considerato che a tal fine risultava sufficiente la prova dell’investimento e del pregiudizio economico sofferto dall’attore, mentre incombeva alla Banca l’onere di provare di aver adempiuto correttamente e diligentemente gli obblighi imposti dalla normativa di settore. Premesso che l’attore aveva prodotto le certificazioni d’investimento in bond argentini, il contratto d’intermediazione mobiliare e quello di deposito dei titoli in custodia ed amministrazione, precisano che il pregiudizio da lui sofferto era rimasto incontestato, sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo, sostenendo che la sentenza impugnata ha posto a loro carico una prova negativa, avente ad oggetto il mancato adempimento del dovere d’informazione gravante sull’intermediario.

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e degli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 10 luglio 1998, sostenendo che, nell’escludere che la Banca potesse prevedere il default e rappresentarne il rischio all’attore, la sentenza impugnata non ha considerato che la normativa di settore pone a carico dell’intermediario obblighi d’informazione sia attivi che passivi, volti a consentire al risparmiatore di compiere scelte consapevoli e ragionate d’investimento e disinvestimento. Premesso che gl’istituti di credito hanno notoriamente tenuto i clienti all’oscuro della situazione di crisi del mercato argentino, della quale erano a conoscenza fin dal 1997, osservano che la Corte di merito ha omesso di verificare, anche alla luce della mancanza di un rating ufficiale dei bond argentini, quali indicazioni la Banca avesse concretamente fornito all’attore in ordine al rischio sotteso alle operazioni ed all’adeguatezza delle stesse. Precisato che gli obblighi informativi dell’intermediario non sono limitati alla fase di perfezionamento del contratto, ma si estendono anche a quella di esecuzione, aggiungono che la Banca avrebbe dovuto scoraggiare l’investitore dal continuare a concentrare la parte più speculativa del suo portafoglio in un’unica specie di titoli. Affermano che, nell’evidenziare il carattere speculativo di altri investimenti dell’attore, asseritamente effettuati con l’approvazione del figlio, esperto del settore mobiliare, la sentenza impugnata non ha considerato che la Banca si era limitata ad allegare il dossier titoli del cliente, senza fornire specifiche informazioni in ordine ai titoli che ne facevano parte ed al relativo margine di rischio e senza provare la partecipazione alle operazioni del figlio dell’attore. In relazione all’adeguatezza degli investimenti, la Corte di merito non ha poi considerato che la Banca non aveva fornito alcuna informazione al cliente, omettendo anche di tener conto della rilevanza del rischio al quale quest’ultimo si era esposto, alla luce dell’importo investito nei titoli in questione, in rapporto alla consistenza totale del suo patrimonio mobiliare. Rilevato infine che la violazione degli obblighi informativi nella fase esecutiva si traduce nell’inadempimento del contratto, sostengono che, ai fini dell’accertamento del nesso di causalità tra la condotta della Banca ed il pregiudizio lamentato, la sentenza impugnata ha omesso di valutare le scelte che l’attore avrebbe potuto compiere al momento dell’effettuazione dei singoli investimenti, ove fosse stato correttamente informato sui relativi rischi.

3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni intimamente connesse, sono infondati.

Ai fini dell’individuazione degli oneri probatori incombenti alle parti, la sentenza impugnata ha correttamente richiamato il noto orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell’inadempimento, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno o l’adempimento dell’obbligazione è tenuto a provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare la circostanza dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento della controparte, spettando a quest’ultima la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento o dall’esatto adempimento (cfr. Cass., Sez. II, 21/05/2019, n. 13685; Cass., Sez. III, 20/01/2015, n. 826; Cass., Sez. VI, 12/10/2018, n. 25584). In applicazione di tale principio, la Corte di merito, pur facendo impropriamente riferimento all’onere della prova incombente all’attore, adeguatamente assolto mediante la produzione del contratto d’investimento e degli ordini di acquisto, ha evidenziato la genericità delle sue allegazioni in ordine all’adempimento, rilevando che egli si era limitato a far valere l’inosservanza da parte della Banca dell’obbligo di dare compiuta informazione dell’alto rischio insito nell’investimento in bond argentini, risultante dalla classificazione agli stessi attribuita dalle più accreditate agenzie di rating internazionali, ed a tale allegazione ha conformato l’onere probatorio incombente alla convenuta, precisando che lo stesso non aveva genericamente ad oggetto la dimostrazione di aver fornito al cliente le informazioni sulla natura dell’investimento, ma quella di aver fornito le specifiche informazioni che il cliente aveva allegato che sarebbe stato doveroso fornire. E’ alla stregua di tale precisazione che essa ha ritenuto insussistente la dedotta violazione degli obblighi informativi, escludendo che la Banca potesse essere in possesso delle predette informazioni, in virtù della duplice considerazione che il default dello Stato argentino non era ragionevolmente prevedibile alla data della formulazione degli ordini di acquisto (agosto 1997 e agosto 1998), in quanto manifestatosi soltanto alla fine dell’anno 2001, e che, come affermato dagli stessi appellanti, anche il declassamento dei titoli di Stato argentini aveva avuto luogo soltanto il 20 agosto 2000, vale a dire due anni dopo la formulazione del secondo ordine di acquisto.

Non può quindi condividersi l’affermazione dei ricorrenti, secondo cui la sentenza impugnata avrebbe invertito l’onere della prova, ponendo a carico dell’attore una prova negativa, avente ad oggetto il mancato adempimento da parte della Banca dell’obbligo di informarlo sui rischi dell’investimento: la Corte di merito si è infatti limitata ad individuare il thema probandum, circoscrivendolo alla comunicazione delle sole informazioni, rilevanti ai fini della valutazione dell’opportunità e della convenienza dell’investimento, delle quali l’attore aveva lamentato di non essere venuto a conoscenza, ed escludendo quindi che la Banca fosse tenuta a provare di aver fornito qualsiasi altra informazione. Tale conclusione non merita censura, trovando conforto nel principio, ripetutamente affermato da questa Corte in tema di intermediazione finanziaria, secondo cui la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6, in armonia con la regola generale stabilita dall’art. 1218 c.c., impone all’investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario, non solo di fornire la prova del danno subito e del nesso di causalità tra lo stesso e la predetta violazione (nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l’investitore avrebbe desistito dall’investimento rivelatosi poi pregiudizievole), ma anche di allegare specificamente l’inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l’intermediario avrebbe omesso di somministrare, incombendo poi all’intermediario l’onere di provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall’ambito di quelle dovute (cfr. Cass., Sez. I, 24/04/2018, n. 10111; 28/02/2018, n. 4727; 18/05/2017, n. 12544). Nella specie, la predetta individuazione non ha avuto luogo neppure in questa sede, avendo i ricorrenti da un lato insistito sulla mancata informazione del rischio di default, del quale la sentenza impugnata ha escluso la conoscenza da parte della stessa Banca, e dall’altro ampliato la portata del lamentato deficit informativo, affermando che le operazioni sarebbero state poste in essere “in assoluto difetto d’informazioni sulla natura ed i rischi relativi all’investimento”, ma omettendo di precisare quali fossero le informazioni dovute, e pretendendo che spettasse alla Corte di merito il compito d’individuarle, in contrasto con l’onere di specificazione posto a carico dell’attore.

4. L’imprevedibilità del default dello Stato argentino alla data dell’operazione di investimento, addotta dalla Corte di merito a sostegno della ritenuta insussistenza dell’obbligo della Banca d’informare il cliente al riguardo, costituisce poi un apprezzamento di fatto, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo che abbia costituto oggetto di discussione tra le parti: tale vizio, peraltro, è stato fatto valere esclusivamente con il primo motivo, riguardante l’inversione dell’onere della prova, mentre non risulta dedotto con il secondo, nel quale i ricorrenti si sono d’altronde limitati a ribadire la propria tesi difensiva, senza indicare elementi di fatto eventualmente trascurati dalla sentenza impugnata, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, nonchè la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili come motivo di ricorso per cassazione, ai sensi delle citate disposizioni (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e 8054; Cass., Sez. VI, 8/10/ 2014, n. 21257).

Per le medesime ragioni, devono ritenersi inammissibili le censure di violazione di legge proposte dai ricorrenti in ordine all’elevato margine di rischio delle operazioni poste in essere dal loro dante causa, la cui configurabilità non è stata peraltro in alcun modo esclusa dalla Corte di merito, la quale si è limitata ad affermare l’insussistenza dell’obbligo della Banca di segnalare l’inadeguatezza dell’investimento, in ragione della ritenuta conformità di quest’ultimo al profilo di rischio del cliente, emergente dalla consistenza complessiva del suo patrimonio investito e dal carattere speculativo di una parte rilevante dei titoli in suo possesso.

5. Infondata risulta infine la tesi sostenuta dai ricorrenti, secondo cui la riferibilità degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario anche alla fase di esecuzione dell’ordine d’investimento avrebbe imposto di ritenere che la Banca dovesse segnalare al cliente l’aggravamento del rischio emergente dal sopravvenuto declassamento dei titoli acquistati o quanto meno l’opportunità di disinvestire una parte della somma impiegata: in quanto volti a consentire all’investitore di operare scelte d’investimento pienamente consapevoli, gli obblighi gravanti sull’intermediario ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, comma 1, lett. b), vanno infatti adempiuti in vista dell’investimento, con la cui effettuazione si esauriscono, a meno che la negoziazione dei titoli non sia collegata ad un contratto di gestione o di consulenza in materia d’investimenti (cfr. Cass., Sez. I, 24/04/2018, n. 10112; 3/07/2017, n. 16318; 22/02/2017, n. 4602).

6. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della contro-ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

 

 

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