Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23452 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. I, 20/09/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 20/09/2019), n.23452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 435-2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BELLINI, 10,

presso lo studio dell’avvocato ISABELLA CAPASSO, rappresentato e

difeso dagli avvocati LAURA CUCCHI, GUIDO RAFFAELE CORTI;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLA PIRAMIDE CESTIA 1/13, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

MARIA GIOVANELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE

GIUSEPPE NOBILE;

– controricorrente –

e contro

S.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2247/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ANNA MARIA SOLDI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il fallimento (OMISSIS) srl conveniva innanzi al Tribunale di Monza gli ex amministratori della società fallita, proponendo nei loro confronti L. Fall., ex art. 146 azione di responsabilità di cui all’art. 2394 bis c.c., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni cagionati alla società, nonchè per sentir dichiarare, ex art. 2901 c.c., l’inefficacia nei confronti del fallimento dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato da P.A. l’1.12.2008.

I convenuti resistevano.

Il tribunale di Monza, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava la responsabilità del solo P.A. e per l’effetto lo condannava al pagamento in favore del fallimento di 574.132,27 Euro, oltre ad interessi. Revocava inoltre l’atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato l’1.12.2008.

La Corte d’Appello di Milano, con al sentenza n. 2247/2015 pubblicata il 25.5.2015, sull’impugnazione proposta dal P., disattese le eccezioni preliminari dell’appellante di nullità dell’atto di citazione e di intervenuta prescrizione dell’azione, affermava, nel merito, la fondatezza dell’azione di responsabilità spiegata dalla curatela fallimentare e confermava integralmente la sentenza di primo grado.

La Corte accertava la violazione da parte del P. degli standard minimi di diligenza sotto diversi profili:

– per il mancato esperimento di azione di regresso nei confronti della società incaricata di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro (Delfino spa);

– per la mancanza di adeguata copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro della società, che pure svolgeva un’attività certamente pericolosa;

– per aver omesso di indicare il gravissimo infortunio del dipendente M. nel bilancio di esercizio e nelle comunicazioni sociali;

– per la tardiva evidenziazione del relativo debito nelle scritture contabili ed il ritardo nella messa in liquidazione della società.

Da ciò la conferma della pronuncia di condanna ex art. 2394 bis c.c. e L. Fall., art. 146 a carico dell’appellante.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso per cassazione, con quattordici motivi, P.A..

La curatela fallimentare resiste con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 codice di rito.

S.A. è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione della L. Fall., artt. 25 e 31 lamentando la mancanza di autorizzazione del G.D. al curatore in relazione alla domanda ex art. 2901 c.c.

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 113 e 132 n. 4, 115 e 116 e violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362-1371 c.c.

Il ricorrente in particolare deduce la genericità del provvedimento del G.D., con il quale questi autorizzava il curatore oltre che a promuovere azione di responsabilità, anche ad esperire tutte le azioni cautelari volte alla conservazione della garanzia patrimoniale per il fallimento; lamenta in particolare che il giudice di merito abbia erroneamente interpretato il provvedimento di autorizzazione, ricomprendendo la domanda ex art. 2901 c.c.

I motivi, che, per la stretta connessione, vanno unitariamente esaminati, sono infondati.

La Corte d’Appello, con apprezzamento adeguato, ha affermato che, oltre all’espressa autorizzazione all’esperimento dell’azione di responsabilità di cui all’art. 2394 bis c.c., il provvedimento di autorizzazione L. Fall., ex art. 31 del Giudice Delegato era idoneo a ricomprendere anche la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., alla quale deve riconoscersi funzione lato sensu cautelare e di tutela della garanzia patrimoniale nei confronti del fallimento, come previsto nel provvedimento di autorizzazione.

Tale statuizione è conforme a diritto.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte l’autorizzazione L. Fall., ex art. 31 deve indicare soltanto il contenuto essenziale del giudizio da promuoversi e “copre”, senza necessità di specifica menzione, tutte le possibili pretese che risultino strumentali o strettamente connesse all’oggetto principale del giudizio, senza che sia necessaria la specifica indicazione delle norme di legge su cui l’azione si fonda(Cass. 351/2005).

L’eventuale limitazione di quest’ultima, in rapporto alla maggiore latitudine dell’azione effettivamente esercitata, costituisce una questione interpretativa di un atto di natura processuale, rimessa al giudice di merito.

Orbene, nel caso di specie, considerati il criterio letterale, quello sistematico e quello teleologico, non risulta ravvisabile, nella valutazione di tale atto processuale, alcuna violazione dei canoni interpretativi stabiliti dagli artt. 1362-1371 c.c.

Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 2393,2394,2394 bis e 2476 c.c., per avere la Corte d’appello affermato la legittimazione del curatore fallimentare ad esperire l’azione ex art. 2394 c.c., azione che non è attribuita ai creditori delle società a responsabilità limitata, come desumibile dall’art. 2476 c.c., disposizione che stabilisce la responsabilità degli amministratori esclusivamente nei confronti della società, attribuendone la legittimazione attiva ai soci.

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha già affermato, in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 c.c., agli artt. 2392,2393 e 2394 c.c., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all’esercizio della predetta azione ai sensi della L. Fall., art. 146, in quanto per tale disposizione, riformulata dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 130 tale organo è abilitato all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l’interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all’esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 c.c. (Cass. 17121/2010; nonchè, implicitamente, ex multis, Cass. 19747/17; 16314/2017). Del resto, accedendo ad una diversa interpretazione si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i creditori di una società a responsabilità limitata e quelli di una società per azioni.

Pur in assenza di una specifica disposizione deve ritenersi analogicamente applicabile anche alla società a responsabilità limitata la disposizione dell’art. 2394 c.c., identica essendo la ratio che sottende alla tutela dei creditori sociali nei diversi tipi societari.

La sopravvivenza dell’azione di responsabilità nelle srl, pur in mancanza di una disposizione analoga all’art. 2394 bis c.c., comporta la (perdurante) legittimazione del curatore fallimentare ad esperire l’azione suddetta L. Fall., ex art. 146.

Tale interpretazione sistematica è pienamente confermata dal nuovo codice della Crisi d’impresa, pubblicato sulla G.U. del 14.2.2019 e che, all’art. 389, comma 2 dispone l’applicazione, a far data dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U., di talune disposizioni, tra le quali l’art. 378 sulla responsabilità degli amministratori. Tale norma ha inserito all’art. 2476 c.c. dopo il comma 5 una disposizione che riproduce integralmente il contenuto dell’art. 2394 c.c. e che, recependo l’interpretazione largamente prevalente, ha espressamente previsto, anche per le società a responsabilità limitata l’azione di responsabilità dei creditori sociali, con conseguente legittimazione L. Fall., ex art. 146, nella formulazione tuttora vigente (prima dell’applicazione dell’intero Codice della crisi), del curatore fallimentare ad esercitare l’azione di responsabilità anche in tale ipotesi.

Il quarto motivo denuncia error in procedendo, violazione degli artt. 163 e 164 e 132 c.p.c., deducendo il mancato rilievo nella sentenza impugnata della nullità dell’atto introduttivo del giudizio, secondo quanto ritualmente dedotto sia in primo che in secondo grado, in quanto in esso la curatela non aveva specificato quale delle diverse azioni di responsabilità intendesse proporre; si deduce in particolare la mancata allegazione degli elementi di fatto e di diritto costituenti il fondamento delle domande spiegate.

Il motivo è infondato, con riferimento ad entrami i profili dedotti.

Conviene premettere che, quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio, per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, sostanziandosi l’attività della parte in una deviazione dal modello legale dell’adempimento ex art. 164 c.p.c., il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, in quanto il vizio dell’atto di citazione richiama un fatto processuale, qual è il difetto di attività del giudice o delle parti, che refluisce nella nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito ed in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. (Cass. Sez. U. 8077/2012).

Ciò posto, quanto al primo profilo si osserva che l’azione di responsabilità esercitata dal curatore L. Fall., ex art. 146, comma 2, cumula in sè le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali: essa implica una modifica della legittimazione attiva, ma non dei presupposti delle rispettive azioni (Cass. 19340/2016).

In particolare, il curatore acquista L. Fall., ex art. 146 la legittimazione ad esercitare le stesse azioni che prima del fallimento spettavano separatamente alla società ed ai creditori sociali, che trova la sua giustificazione in una precisa scelta legislativa di carattere eminentemente pratico: la frequente affermazione secondo cui, in caso di fallimento l’azione di responsabilità si esercita in forma unitaria ed inscindibile riguarda unicamente la legittimazione cumulativa non potendo evidentemente il curatore esercitare separatamente tali azioni al fine di conseguire due volte il ripristino del patrimonio della società fallita.

Tali azioni mantengono presupposti, natura giuridica e caratteri diversi ed autonomi e rimangono distinte, ma la mancata specificazione del titolo, lungi dal determinare indeterminatezza della domanda, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare, come specificamente consentito dalla L. Fall., art. 146, congiuntamente entrambe le azioni.

Quanto all’ulteriore profilo di nullità dedotto e relativo alla mancata deduzione degli elementi posti a fondamento della domanda, conviene premettere che in tema di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, l’atto di citazione deve essere caratterizzato da adeguata determinazione dell’oggetto del giudizio, dovendo esso indicare espressamente tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, facendo espresso riferimento alla violazione dei doveri legali e statutari, nel rispetto del disposto dell’art. 163 c.p.c., comma 3, nn. 3 e 4.

In particolare, perchè si determini la nullità dell’atto di citazione ex art. 164 c.p.c., comma 4, è necessario che tali elementi risultino incerti ed inadeguati a tratteggiare l’azione, sì che l’incertezza non sia marginale o superabile, ma investa l’intero contenuto dell’atto (Cass. 28669/2013).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto chiari e non equivoci i fatti allegati dalla curatela fallimentare, essenzialmente rappresentati da specifiche condotte omissive, imputabili ai diversi amministratori succedutisi) dalla data di verificazione dell’infortunio del M. sino a quella del fallimento.

Tale statuizione è conforme a diritto, posto che dall’esame dell’atto di citazione risulta la specifica indicazione delle condotte imputabili ai diversi amministratori e segnatamente al P., sia avuto riguardo ai deficit organizzativi (per la mancanza di adeguata copertura assicurativa) che alle condotte omissive, dalla data di verificazione dell’infortunio del M. sino alla data di fallimento, mettendo ben in evidenza il nesso eziologico tra tali condotte e l’insufficienza patrimoniale della società.

Deve dunque escludersi tanto la violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., che la assoluta carenza di motivazione, risultando chiaramente espressa la ratio posta a fondamento della statuizione di rigetto dell’eccezione di nullità della domanda.

Il quinto motivo denuncia la violazione delle disposizioni sulla competenza in relazione agli artt. 18 e 20 c.p.c., la L. Fall., artt. 25,31 e 66 censurando la statuizione della Corte territoriale che ha individuato la competenza del Tribunale di Monza.

Il motivo è inammissibile non avendo il ricorrente, come era invece suo onere, contestato la competenza territoriale del Tribunale di Monza con riferimento a tutti gli ordinari criteri di collegamento e segnatamente, trattandosi di causa relativa ad obbligazioni risarcitorie (siano esse di natura contrattuale o extracontrattuale), ai sensi dell’art. 20 c.p.c., avuto riguardo al luogo in cui è stato posto in essere l’illecito su cui si fonda la domanda (Cass. 17197/2016).

E ciò considerato in particolare il fatto che, secondo quanto risulta dallo stesso ricorso, la società, prima del fallimento, ebbe a trasferire la sede legale a Monza e tenuto conto che al presente giudizio non si applica ratione temporis il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, che ha attribuito l’azione alle sezioni specializzate previste dal D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 14 alle quali appartiene ora la competenza funzionale anche se essa viene promossa dal curatore.

Invero, nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall’art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c., con l’indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice adito possa rilevare d’ufficio profili d’incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (Cass. n. 21769/2016).

Rilevato dunque che la condotta ascritta all’odierno ricorrente ha ad oggetto il compimento di atti di mala gestio (anche di natura omissiva) ai danni della debitrice, questi avrebbe dovuto allegare e dimostrare che gli atti suddetti ed il conseguente evento lesivo, consistente nel pregiudizio patrimoniale a carico della società derivante dalla prosecuzione dell’attività, non si erano, neppure in parte, verificati dopo il trasferimento nel circondario di Monza non avendo la società mai ivi operato.

Dalla competenza territoriale per la domanda principale di responsabilità discende, ex art. 31 c.p.c., quella per la domanda accessoria di cui all’art. 2901 c.c.

Il sesto motivo denuncia violazione delle norme in materia di prescrizione estintiva dell’azione, per avere la Corte omesso di rilevare l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità esercitata ad oltre quindici anni dalla cessazione del ricorrente dalla carica di amministratore.

Il ricorrente deduce che la curatela avrebbe proposto, secondo quanto ritenuto dalla stessa Corte territoriale, la sola azione di responsabilità sociale (ex art. 2393 c.c.) con la conseguenza che il giudice di appello avrebbe erroneamente applicato la disciplina prevista dagli artt. 2394 e 2949 c.c., piuttosto che quella dell’art. 2393 c.c., comma 4, in forza della quale il termine di prescrizione di 5 anni, decorre dalla cessazione dell’amministratore dalla carica.

La censura è inammissibile in quanto non coglie la ratio della pronuncia impugnata.

Premesso che l’azione di responsabilità contro gli amministratori a norma della L. Fall., art. 146 compendia in sè le azioni contemplate dagli artt. 2393 e 2394 c.c. ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia dei soci e dei creditori sociali, non può ritenersi, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, che nel caso di specie la Corte territoriale abbia ritenuto che il curatore aveva esercitato la sola azione sociale.

Ed invero, a parte un passaggio della motivazione della sentenza impugnata (a pag. 13) in cui si fa espressamente riferimento alla responsabilità contrattuale degli amministratori per il danno subito dalla società senza peraltro che tale riferimento possa interpretarsi nel senso di escludere la concorrente azione ex art. 2394 c.c. – dal complesso della motivazione della sentenza risulta in modo univoco che la Corte ha certamente ritenuto che il curatore avesse proposto entrambe le azioni.

Il giudice di appello ha infatti affermato, escludendo la nullità della citazione, l’applicabilità dell’art. 2394 bis c.c. al caso di specie, rilevando l’ammissibilità dell’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori delle società a responsabilità limitata, con conseguente legittimo esercizio della stessa da parte del curatore fallimentare.

Ancora, il giudice di appello ha ritenuto che entrambe le azioni promosse dal curatore possono ascriversi al novero di quelle rientranti nella competenza del tribunale di Monza e, con riferimento alla prescrizione, ha specificamente richiamato la disciplina di cui all’art. 2394 c.c. in materia di azione dei creditori sociali.

In forza di tale disciplina, ha correttamente individuato quale dies a quo per il decorso della prescrizione, in conformità al consolidato indirizzo di questa Corte, il momento in cui si sia manifestata l’insufficienza del patrimonio societario al soddisfacimento dei creditori sociali.

Il settimo motivo denuncia violazione degli artt. 112,113,115,116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, lamentando la carenza assoluta di motivazione in ordine alla statuizione secondo cui l’insufficienza patrimoniale della debitrice avrebbe potuto desumersi dalla data del pignoramento mobiliare negativo, individuando tale data quale dies a quo da cui far decorrere la prescrizione.

In particolare, secondo il ricorrente, poichè entrambi i giudici di merito avevano fatto riferimento, ai fini del decorso della prescrizione, alla percezione dell’insufficienza patrimoniale della società da parte del M., il cui credito risarcitorio aveva cagionato l’insolvenza della società medesima, tale momento non poteva che farsi risalire alla data, di gran lunga anteriore, in cui il M. aveva quantificato il proprio credito, risultando la correlativa insufficienza del patrimonio societario dai bilanci di esercizio della società, gravati da costanti perdite sin dal 1994 e 1995, pur senza l’indicazione del debito risarcitorio nei confronti del M..

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha infatti escluso, con apprezzamento adeguato, che in data anteriore al pignoramento mobiliare negativo, effettuato dal lavoratore infortunato in data 14.12.2006, fosse oggettivamente percepibile l’insufficienza patrimoniale della società, risultando all’uopo insufficienti le perdite risultanti dai bilanci, ed ha in ogni caso rilevato che il ricorrente non aveva assolto all’onere di dimostrare l’intervenuta prescrizione.

Orbene, premesso che non risulta allegato, nè dimostrato dal ricorrente che l’unico creditore della società debitrice fosse il M., si osserva anzitutto che l’insufficienza del patrimonio societario non può che valutarsi in modo oggettivo, indipendentemente dalla conoscenza del singolo creditore.

Ciò premesso, in definitiva la censura sopra descritta è volta, in realtà a sollecitare un inammissibile riesame, in questa sede dell’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla data in cui si era manifestata in modo inequivoco l’insufficienza patrimoniale della società.

Ciò determina l’inammissibilità del vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. prospettato nel motivo in esame esclusivamente avuto riguardo alle conclusioni difformi rispetto a quelle del giudice di merito che il ricorrente intenderebbe trarre dalla valutazione delle risultanze processuali.

E’ sufficiente al riguardo rammentare che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 24155 del 2017; 22707 del 2017).014

Del pari insussistente il vizio di carenza di motivazione o motivazione apparente.

La sentenza impugnata ha chiaramente evidenziato l’iter logico seguito per disattendere l’eccezione di prescrizione e la ratio posta a fondamento della pronuncia, secondo cui occorreva fare riferimento alla situazione della società che poteva essere oggettivamente percepita dal ceto creditorio (e non anche dal singolo esponente del ceto medesimo); inoltre, anche con riferimento al M., la Corte, con apprezzamento logico, coerente ad adeguato, ha ritenuto che il primo elemento inequivoco di insufficienza patrimoniale fosse costituito dal pignoramento mobiliare negativo, tentato all’esito del passaggio in giudicato della sentenza che ha attribuito carattere definitivo alla relativa pretesa creditoria.

Prima del passaggio in giudicato della sentenza con conseguente accertamento in via definitiva della responsabilità della debitrice e della quantificazione dei danni, nonchè della effettiva incapienza patrimoniale, non poteva ritenersi maturato il dies a quo della prescrizione, non potendo darsi rilievo al fatto lesivo in sè considerato, in assenza di accertamento giudiziale definitivo della responsabilità e di un indice che attesti in modo univoco l’incapacità della debitrice a far fonte alla relativa obbligazione risarcitoria.

Nè può attribuirsi rilievo decisivo alla perdite desumibili dai bilanci di esercizio, seppure risalenti.

L’insufficienza patrimoniale implica invero l’esistenza di una condizione di squilibrio patrimoniale grave e definitiva, che, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. (Cass. 13378/2014), comporta che siano indicate le risultanze complessive del bilancio ed in particolare l’ammontare del patrimonio netto da esso emergente (Cass. 9619/2009).

In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste dunque una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa (Cass. 24715/2015).

L’ottavo motivo denuncia la violazione delle norme in materia di cosa giudicata e rinuncia alle domande in appello con riferimento agli artt. 2392-2394 e 2909 c.c., artt. 327,329 e 346 c.p.c., in considerazione delle conclusioni prese dalla curatela fallimentare nel giudizio di appello, in cui aveva chiesto la conferma “in ogni sua parte della sentenza di primo grado”.

Il motivo è inammissibile in quanto, in violazione del canone di autosufficienza, non specifica, nè tanto meno riporta in ricorso, i capi della sentenza di primo grado passati in giudicato, in correlazione al contenuto dell’atto di impugnazione.

Il nono motivo denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata.

Il motivo è inammissibile per genericità.

Ed invero, nei termini in cui è formulato, nonostante l’indicazione del vizio in rubrica (sul carattere non vincolante della rubrica del motivo, cfr. Cass. 7981/2007) esso si risolve nella richiesta di una rivalutazione dei fatti già oggetto del sindacato del giudice di merito e nella sollecitazione ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede.

Spetta al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui un valore legale è assegnato alla prova (ex plurimis Cass. n. 6064/08).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha preso in esame e disatteso le doglianze proposte in sede di impugnazione dall’odierno ricorrente, dandone conto in motivazione, ed ha ritenuto, con adeguato apprezzamento di merito, configurabile la violazione, da parte dell’amministratore, degli standard minimi di diligenza tanto per l’omessa menzione nelle scritture contabili dell’infortunio occorso al M. e la tardiva evidenziazione del debito sociale nelle scritture medesime, quanto per la mancata iniziativa nel porre in liquidazione la società, ritenendo, con apprezzamento adeguato, che tali violazioni non integrassero scelte rimesse alla mera discrezionalità imprenditoriale ma incombenze di cui era onerato l’amministratore ed il cui mancato assolvimento aveva determinato oneri finanziari rilevantissimi, in pregiudizio della soddisfazione dei creditori.

La Corte ha inoltre specificamente imputato all’amministratore:

– il mancato esperimento del regresso nei confronti della Delfino spa, che aveva contrattualmente assunto la responsabilità di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro;

– la mancata stipula di una polizza assicurativa, avuto riguardo in particolare al tipo di attività svolta dalla società debitrice: omissione che, con apprezzamento adeguato, è stata ritenuta non già una scelta discrezionale, ma un accorgimento dovuto, necessario a salvaguardare l’integrità patrimoniale della società. Tali condotte sono certamente in contrasto con il dovere di diligenza dell’amministratore e causalmente incidenti sul danno cagionato al patrimonio della società e dunque ai creditori sociali.

Il decimo mezzo denuncia l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), avuto riguardo:

– alla data e contenuto della missiva con cui veniva chiesto per la prima volta al lavoratore infortunato il risarcimento del danno (febbraio 1996) nonchè al fatto che la cessazione definitiva dalle cariche sociali del P. si era verificata pochi mesi dopo la missiva suddetta (ottobre 1996);

alla valutazione della consistenza patrimoniale della società debitrice, che già dal 1996 risultava in perdita e la conoscenza dell’entità del danno da parte del lavoratore infortunato sin dal 1996 e senz’altro dal 2003.

L’undicesimo mezzo denuncia error in procedendo per violazione degli artt. 113,115 e 166 c.p.c. ed omessa motivazione ex art. 132 c.p.c., n. 4), deducendo che i giudici di merito abbiano omesso di porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti e conseguente omesso ogni motivazione sulla mancata considerazione degli elementi probatori suindicati.

I motivi, che, in quanto connessi vanno unitariamente esaminati, sono inammissibili.

Gli elementi la cui valutazione sarebbe stata omessa, che risultano genericamente dedotti, e che si riferiscono a profili diversi, quali il decorso della prescrizione ed il merito della responsabilità del ricorrente, non costituiscono “fatti decisivi” per il giudizio, ma meri elementi indiziari, che non appaiono idonei a superare la valutazione di merito, circa il dies a quo della prescrizione dell’azione, da un lato, e le condotte del ricorrente e la loro incidenza causale sull’insufficienza patrimoniale della società dall’altro.

Risulta, al contrario, chiaramente espressa, come già ampiamente rilevato, la ratio posta dalla Corte territoriale a fondamento della pronuncia di rigetto dell’eccezione di prescrizione e dell’accertamento della responsabilità dell’odierno ricorrente.

Il dodicesimo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 167,170 e 2901 c.c., nonchè degli artt. 227,2729 e 2697 e con esso si censura la statuizione che ha accolto l’azione revocatoria avente ad oggetto la costituzione di un fondo patrimoniale, lamentando la carenza di prova dei relativi presupposti.

Il tredicesimo mezzo denuncia error in procedendo in riferimento agli artt. 101,102,103 e 331,332 e 134 c.p.c., lamentando che la domanda revocatoria sia stata proposta nei soli confronti del solo ricorrente e non anche della moglie S.A., che era litisconsorte necessario di quel giudizio.

Conviene, per ragioni di priorità logica esaminare anzitutto il tredicesimo mezzo.

Il motivo è inammissibile.

Il difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile, anche d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento e, quindi, in sede di giudizio di legittimità, nel quale la relativa eccezione può essere proposta, anche per la prima volta, nel solo caso in cui il presupposto e gli elementi di fatto posti a fondamento della stessa emergano “ex se” dagli atti del processo di merito, senza la necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività ovvero che sul punto non si fosse formato il giudicato.

La parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio, inoltre, ha l’onere di indicare gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione (Cass. 25305/2008). Orbene nel caso di specie tale onere non risulta assolto dal ricorrente.

Risulta inoltre che la S., la quale sarebbe stata pretermessa dalla domanda di revocatoria, è parte dell’unico processo avente ad oggetto sia l’azione di responsabilità che la revocatoria del fondo patrimoniale, sin dalla sua introduzione, e la stessa, costituita in giudizio unitamente al P., era dunque pienamente in grado di esercitare le proprie difese avverso la domanda di revocatoria del fondo patrimoniale.

Pure il dodicesimo mezzo è infondato.

La Corte territoriale, qualificato correttamente l’atto di costituzione del fondo patrimoniale come atto a titolo gratuito, con apprezzamento adeguato ha rilevato la sussistenza, nel caso di specie, di ambedue i presupposti per l’accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., tanto con riferimento all’eventus damni, derivante dal conferimento di tutti i beni immobili dell’odierno ricorrente nel fondo patrimoniale, sia, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, alla scientia, per la quale è sufficiente la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, vale a dire la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l’intenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. 13343/2015). Nel caso di specie tale consapevolezza è stata correttamente ritenuta sussistente in quanto la costituzione del fondo è avvenuta a distanza di pochi mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva definitivamente accertato l’ammontare del credito spettante al lavoratore ed inoltre non aveva riguardato beni specifici del patrimonio dell’amministratore, ma indistintamente tutti i suoi beni immobili, senza che risultassero dimostrate esigenze particolari della famiglia o dei figli, in concomitanza con il suddetto passaggio in giudicato.

Deve poi rilevarsi l’inammissibilità, per novità, della questione relativa al conferimento nel fondo patrimoniale di beni di entrambi i coniugi, circostanza che ne escluderebbe la natura di atto a titolo gratuito.

Tale questione non risulta ritualmente prospettata nei giudizi di merito onde nessuna pronunzia risulta emessa al riguardo nè dal Tribunale nè dal giudice di appello.

Come questa Corte ha già affermato, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, essendo all’uopo del tutto insufficiente la mera produzione documentale (nel caso di specie visure) in assenza della prova che la relativa questione sia stata specificamente allegata ed oggetto di specifica eccezione nel giudizio di merito.

In ogni caso, la circostanza su indicata non esclude la natura di atto a titolo gratuito della costituzione del fondo patrimoniale.

La costituzione del vincolo sui propri beni non trova infatti contropartita in un’attribuzione in favore del disponente, non potendo ritenersi che la costituzione di un vincolo sui rispettivi beni anche da parte di altri membri della famiglia, avuto riguardo alla situazione del singolo disponente ne modifichi la natura di atto a titolo gratuito. Il quattordicesimo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto mancherebbe un’esplicita previsione della Corte d’appello sull’eccezione di incompetenza territoriale.

Il motivo è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata, come già rilevato, ha espressamente disatteso sia l’eccezione di incompetenza che quella di prescrizione sollevate dal ricorrente.

Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso principale.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore della curatela fallimentare del fallimento (OMISSIS) srl delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 10.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario per spese generali, in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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