Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23452 del 17/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 17/11/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 17/11/2016), n.23452
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5530/2015 proposto da:
C.G., D.M., F.A.P.,
S.F., G.A., B.A., M.G., rappresentati
e difesi, per procure speciali in calce al ricorso, dall’Avvocato
Antonina, detta Antonella Fundarò;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per
legge;
– resistente –
avverso il decreto n. 730/2014 della Corte d’appello di
Caltanissetta, depositato il 25 giugno 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8
giugno 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Caltanissetta il 10 settembre 2012, C.G., D.M., F.A.P., S.F., G.A., B.A., M.G. e altri chiedevano la condanna del Ministero della giustizia per la irragionevole durata di un giudizio iniziato nel 1985;
che la Corte d’appello dichiarava il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, atteso che gli stessi non erano stati parti del giudizio presupposto;
che per la cassazione di questo decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso affidato a due motivi;
che il Ministero della giustizia non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;
che con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, degli artt. 6 e 13 della CEDU e dell’art. 111 Cost., anche in combinato disposto, censurando il decreto impugnato per non avere rilevato che essi si erano costituiti in giudizio con memoria depositata in grado di appello il 22 ottobre 1997;
che con il secondo motivo i ricorrenti deducono omesso esame di fatto decisivo, e cioè dell’avvenuta acquisizione, da parte loro, della qualità di parte nel giudizio presupposto;
che il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, è fondato;
che, invero, premesso che la questione della legittimazione attiva dei ricorrenti in equa riparazione, e segnatamente degli odierni ricorrenti per equa riparazione, ha formato oggetto di discussione tra le parti, appare risolutivo il rilievo che dall’esame degli atti emerge come i ricorrenti in epigrafe indicati ebbero a costituirsi nel giudizio presupposto, in grado di appello, con comparsa del 22 ottobre 1997; che è dunque erroneo il decreto impugnato nella parte in cui ha escluso la legittimazione degli odierni ricorrenti per il fatto che i medesimi non avrebbero acquisito la qualità di parte del giudizio presupposto;
che il ricorso va quindi accolto e il decreto impugnato va cassato, in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta perchè, in diversa composizione, proceda a nuovo esame della domanda di equa riparazione proposta dai ricorrenti;
che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2016