Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23452 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/10/2017, (ud. 22/06/2017, dep.06/10/2017),  n. 23452

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 449-2014 proposto da:

B.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S.

TOMMASO D’AQUINO 104, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GATTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ELIANA RAFFA;

– ricorrente –

contro

C.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA

PAMPHILI, 59, presso lo studio dell’avvocato MARIA SALAFIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO AVONDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1774/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata l’08/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Cesare B.A. ha proposto ricorso per cassazione contro C.B. avverso la sentenza dell’8 novembre 2012, con cui la Corte d’Appello di Torino ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione Distaccata di Varallo, del novembre del 2010, con la quale quel giudice, adito nell’ottobre del 2007 dalla C. e nella contumacia del qui ricorrente, a seguito di rinnovazione della citazione, aveva accolto la domanda dalla medesima proposta, per ottenere il risarcimento di danni derivanti da inadeguata prestazione dell’opera professionale medica.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso la C..

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità ed è stata fissata con decreto adunanza della Corte. Il decreto e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti.

4. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio, preliminarmente, rileva che è priva di fondamento l’eccezione di inammissibilità formulata dalla resistente sotto il profilo che il ricorso appare diretto contro la sentenza pronunciata dalla corte torinese, mentre nelle conclusioni chiede cassarsi una diversa sentenza della Corte d’Appello di Messina: è sufficiente osservare che nella prima pagina si dichiara di impugnare la sentenza torinese ed in tutto il ricorso ad essa ci si riferisce, onde l’indicazione erronea nelle conclusioni non impedisce il raggiungimento dello scopo di individuazione della sentenza effettivamente impugnata e contro la quale è diretta l’impugnazione nel senso ch’essa sia la prima sentenza, apparendo dunque mero lapsus calami del difensore l’indicazione nelle conclusioni.

2. Il Collegio condivide la proposta di inammissibilità formulata dal relatore quanto all’inosservanza nel ricorso dell’onere di indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui si fonda e ritiene esistenti anche ulteriori gradate ragioni di inammissibilità dei motivi.

Tale omissione concerne i primi sei motivi del ricorso, mentre il settimo è un “non motivo”, dato che postula solo che la auspicata cassazione della sentenza abbia effetti sulla statuizione relativa alle spese giudiziali del giudice d’appello.

2.1. I primi sei motivi non rispettano i principi secondo i quali dev’essere osservato l’art. 366 c.p.c., n. 6 (Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008, seguite da giurisprudenza costante).

2.1.1. In particolare, nel primo motivo si discute della ritualità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio a mezzo posta, ma non si riproducono nè la relata di notificazione nè l’avviso lasciato dall’ufficiale postale e nemmeno si dice se e dove tali atti sarebbero esaminabili in quanto prodotti in questo giudizio di legittimità.

2.1.2. Nel secondo motivo si discute dell’esecuzione della rinnovazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio oltre il termine perentorio concesso dal giudice, ma parimenti non si indica se e dove l’atto in questione sarebbe esaminabile, in quanto prodotto, senza, peraltro, che, per evitare la produzione ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, si sia inteso fare riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio (alla stregua di Cass., Sez. un. n. 22726 del 2011). E, comunque, in via gradata si ragiona della tardività senza considerare che, ai fini dell’osservanza del termine doveva rilevare, secondo il principio della scissione degli effetti, il momento di perfezionamento della notificazione dal punto di vista della notificante. Sicchè, il motivo reca una prospettazione, sebbene non verificabile, in astratto priva di fondatezza.

2.1.3. Nel terzo motivo si dice che la citazione in rinnovazione non avrebbe colmato la nullità ex art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, ma nuovamente omettendo di riprodurre direttamente il contenuto dell’atto o di riprodurlo indirettamente, nonchè omettendo di indicare se e dove l’atto sia esaminabile in questa sede, in quanto prodotto o presente nel fascicolo d’ufficio.

2.1.4. Anche nel quarto motivo si discute della notificazione, non si sa se del primo o del secondo atto di citazione, parimenti incorrendo sempre nelle dette omissioni di rispetto dell’art. 366, n. 6 citato.

2.1.5. Il quinto motivo è dipendente dall’accoglimento dell’eccezione di nullità/inesistenza della notificazione della citazione di primo grado e resta travolto dalla inammissibilità dei motivi precedenti. Non senza che se ne debba rilevare anche l’assoluta genericità (Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017).

2.1.6. Il sesto motivo si fonda su risultanze istruttorie orali e sulla c.t.u., ma non ne fornisce l’indicazione specifica.

Inoltre, deduce la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e artt. 112,113,115,116 e 117 cod. proc. civ. senza che nella sua illustrazione si colga un’attività dimostrativa della violazione della detta congerie di norme e, comunque, per l’art. 2697 cod. civ. e artt. 115 e 116 cod. proc. civ., senza il rispetto delle condizioni indicate da Cass., Sez. Un. n. 16598 del 2016.

3. Parte ricorrente nella memoria ha contestato il rilievo di inammissibilità indicato nella proposta del relatore allegando una serie di atti.

3.1. In primo luogo, ha osservato, quanto al primo ed al quarto motivo, che l’indicazione specifica degli atti in essi evocati vi sarebbe stata nell’esposizione del fatto.

L’assunto è privo di fondamento, atto che quanto si sostiene rispetto alla citazione in rinnovazione, cioè che sarebbero state indicate la data dell’atto e quella di udienza in cui venne disposta la rinotificazione, non si vede come possa avere adempiuto all’onere de quo, che, com’è stato detto sopra, concerneva la relata di notificazione ed il relativo avviso, mentre la precisazione “R.R. in atti fasc. primo grado come da allegati”, con la quale si vorrebbe adempiuto l’onere di localizzazione non localizza in alcun modo l’atto attesa la sua assoluta genericità.

Anche l’assunto che a pagina 2 del ricorso, nei righi 10-19, vorrebbe adempiuto l’onere di trascrizione della relata con la riproduzione di quella frase (cioè della detta precisazione) è privo di fondamento, giacchè quanto riprodotto è solo l’espressione “assente lasciato avviso in buca”, non senza che debba rilevarsi che, in ogni caso, la localizzazione non è adempiuta dall’espressione “v. fasc. 1^ grado”, che non solo non localizza il detto fascicolo, ma, soprattutto, non localizza in esso la produzione e ciò anche in quelli che solo nella memoria vengono indicati – genericamente – come “allegati nei sub fascicoli”.

Analogamente dicasi per gli altri atti evocati a pagina 2 nei detti righi.

3.2. Si dice, poi, che “sebbene parcamente, infatti, gli atti su cui il ricorso si fonda sono stati indicati in ricorso e tempestivamente allegati (v. indice ricorso: “fasc. 2^ grado B. Cesare”, e localizzati con indicazione delle relative udienze a e (sic) come insistenti al fascicolo di ufficio di primo grado (in uno alle notifiche dell’interrogatorio formale ex art. 292 c.p.c. al contumace) ed alla richiesta ex art. 369 c.p.c.”.

Ora, nel ricorso non v’è alcuna indicazione di detto indice, nè nel corpo nè in calce al ricorso. Esso nemmeno viene individuato.

Supponendo che si tratti di un indice presente sul fascicolo di parte non è dato comprendere – Io si rileva ad abundantiam – come un simile atto, estraneo al ricorso, possa aver adempiuto all’onere del requisito di contenuto-forma di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, che deve sussistere nel ricorso e ciò anche quando si tratti di atti processuali, riguardo ai quali, una volta adempiuto quell’onere nel ricorso, Cass., Sez. Un. n. 22726 del 2011 ha ammesso che il diverso onere di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4 possa adempiersi facendo riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio, ma ferma restando appunto tale indicazione da farsi nel ricorso.

3.3. Si assume ancora che l’indicazione ed allegazione di “tutti i documenti su cui il ricorso si fonda” sarebbe avvenuta da parte della controricorrente “in calce al controricorso ove si legge “allegati copia conforme atti e documenti fasc. di primo e secondo grado” e si adduce, evocando Cass. n. 11262 del 2016 e Cass. n. 7785 del 2016 che il ricorso sarebbe ammissibile “purchè i documenti siano reperibili aliunde al momento della decisione da parte della SC”.

Ebbene, la citazione di Cass. n. 7785 del 2016 è incomprensibile, perchè essa riproduce sostanzialmente la massima della sentenza delle SS.UU. del 2008, sebbene senza indicare tale decisione. La citazione dell’altra sentenza, che, peraltro, si estende per 36 pagine, non evidenzia – al di là dell’assorbenza della mancata indicazione di dove lo avrebbe fatto – l’enunciazione del principio postulato dal ricorrente.

Lo si rileva non senza rimarcarne l’intrinseca inconciliabilità con la previsione di un requisito a pena di inammissibilità sotto il profilo del contenuto-forma di un atto qual è quello dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Concetto che è stato ripetuto tantissime volte da questa Corte, conforme alla ricostruzione della categoria della inammissibilità fatta dalla dottrina.

3.4. Nè la recente decisione di cui a Cass., Sez. Un. n. 10648 del 2017, che ha risolto la questione rimessa alle SS.UU. da Cass. (ord.) n. 8845 del 2017, può spiegare qui alcun rilievo, avendo le Sezioni Unite offerto una esegesi al lume del diritto Europeo soltanto del requisito della improcedibilità, che concerne, com’è noto, un vizio relativo all’attività dinamica del litigante nel giudizio di impugnazione e non un vizio concernente il contenuto dell’atto processuale, qul è quello sotteso alla categoria della inammissibilità.

Le osservazioni della Sezioni Unite si sono chiaramente mosse in questa logica, che risulta dal seguente passo motivazionale che le ha indotte a superare la propria pregressa giurisprudenza di cui alle sentenze nn. 9004 e 9005 del 2009.

3.4.1. Hanno osservato le Sezioni Unite, infatti, che:

“L’art. 6 p. 1 della Convenzione tutela il “diritto a un tribunale”, di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto particolare. Secondo la giurisprudenza della Corte EDU,ff tale diritto non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, perchè per sua stessa natura richiede una regolamentazione da parte dello Stato, il quale a tale proposito gode di un consistente margine di apprezzamento (cfr CEDU, 18-02-1999, Waite c. Gov. Germania federale) soprattutto per quanto riguarda le condizioni di ricevibilità di un ricorso. La Corte di Strasburgo ha sempre ritenuto che queste restrizioni non possono limitare l’accesso della parte in causa in maniera o a un punto tali che il suo diritto a un tribunale venga leso nella sua stessa sostanza. Ogni limitazione si concilia con l’art. 6 p. 1 soltanto se tende ad uno scopo legittimo e se esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito (cfr Corte eur. DU 16. 6. 2015 ric. Mazzoni N. 20485/06). La verifica che i giudici nazionali devono condurre è quindi relativa all’esistenza o meno di una restrizione sproporzionata al diritto di accesso della parte a un tribunale (cfr. da ultimo la sentenza 15.9.2016 sul ricorso n. 32610/07 in causa Trevisanato, relativa al quesito di diritto regolato dall’art. 366 bis c.p.c.). 3.1) Tanto l’ordinanza di rimessione che la recente Cass. SU 25513/2016 hanno censito altre pronunce della Corte EDU, esprimendo la piena consapevolezza della necessaria continua ricerca di un punto di equilibrio, che, con riguardo ai limiti alle impugnazioni, consenta di bilanciare la esigenza funzionale di porre regole di accesso alle impugnazioni con quella a un equo processo, da celebrare in tempi ragionevoli, come prescritto, con non minore forza, dall’art. 47 della Carta di Nizza.”.

3.5. Ora, la regola dell’art. 366 c.p.c., n. 6 esprime l’esigenza di regolare l’accesso alla Corte di Cassazione, che in Italia è giudice di terza istanza, almeno di regola e con possibilità di scrutinare soltanto censure di diritto e in modo limitato la motivazione in fatto, come ora emerge dall’art. 360 c.p.c., n. 5, in maniera tale da rendere possibile lo svolgimento del relativo giudizio, che è essenzialmente basato sugli atti scritti e vede solo come eventuale ormai la stessa possibilità di esser ascoltati dal giudice oralmente. E’ tale esigenza che giustifica, perchè funzionale alla stessa struttura del giudizio di cassazione, il carattere particolarmente analitico dei requisiti di contenuto-forma indicati dall’art. 366 cod. proc. civ..

Si tratta di un’esigenza che proprio per tale ragione, cioè per essere coessenziale alla logica strutturale del mezzo di tutela (che in Italia concerne l’accesso alla Corte Suprema), si giustifica e non suona affatto come irragionevolmente limitativa dell’accesso alla tutela apprestata ed all’equità del processo. E ciò anche perchè non riguarda un onere di attività estraneo alla postulazione della tutela, cioè allo stesso esercizio del diritto di azione, bensì un onere interno allo stesso esercizio di tale diritto con l’atto con cui avviene.

Sicchè, l’onere dell’art. 366, n. 6 siccome da adempiesi necessariamente nel ricorso nei termini di cui alla giurisprudenza sulla norma in precedenza evocata, non meriterebbe in alcun modo una notazione simile a quella – fatta dalle SS.UU. nella sentenza in discorso – secondo cui “non avrebbe senso, alla luce delle normative della Carte Europee, rifiutare l’accesso al giudice dell’impugnazione perchè l’atto da valutare è presente nel fascicolo dell’Ufficio – grazie a un’istanza della parte – ma non può essere esaminato per il ritardo nel produrne la copia. Si tratterebbe di un inutile formalismo, contrastante con le esigenze di efficienza e semplificazione, le quali impongono di privilegiare interpretazioni coerenti con la finalità di rendere giustizia.”.

Invero, i requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione risultano particolarmente stringenti sia in relazione alla struttura del giudizio di cassazione, sia perchè in Italia la Corte di Cassazione è accessibile senza filtri conosciuti in altri ordinamenti, sia perchè fanno parte della stessa ragione dell’azione esercitata con il relativo mezzo di impugnazione, sicchè tutto ciò realizza un ragionevole contemperamento fra il necessario formalismo e l’effettività della tutela.

3.6. Riguardo al motivi secondo e terzo, quanto si deduce nella memoria, nel sostenere l’adempimento dell’onere dell’art. 366 c.p.c., n. 6, presenta carattere similare a ciò che si è sostenuto in essa per il primo ed il quarto.

4. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrentyalla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro cinquemila, oltre duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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