Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23451 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. I, 20/09/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 20/09/2019), n.23451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7887/2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliato ex lege in Roma

presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

M.A. elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio

dell’avvocato Andrea Granzotto che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5954/2013 della CORTE D’APPELLO di Roma,

depositata il 7/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2019 dal cons. MARULLI MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Roma, di seguito al rinvio disposto da questa Corte con sentenza 28883/2011, cassatoria di una pregressa decisione del medesimo consesso, ha accolto l’appello proposto da M.A. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed, in riforma dell’impugnata decisione di primo grado, ha condannato l’appellato Ministero al pagamento in favore dell’istante della somma di Euro 69670,00 a titolo di indennizzo ai sensi della L. 29 gennaio 1994, n. 98 per la perdita dei beni da lui subita durante la sua permanenza nello Zaire.

Per la cassazione di detta sentenza il Ministero soccombente si affida ai sei motivi di ricorso, cui replica il M. con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo di ricorso il Ministero impugnante lamenta l’erroneità del contestato pronunciamento, stante la violazione della L. n. 98 del 1994, art. 1, comma 3, essendo stato accordato il chiesto indennizzo sulla base di mere presunzioni, non suffragate da alcun elemento probatorio idoneo ai sensi della sua esposta normativa e, segnatamente, per aver la Corte d’Appello ritenuto che la posizione economico-sociale del ricorrente fosse sufficiente a provare la proprietà di un bene immobile; parimenti con il secondo motivo di ricorso, il Ministero si duole della violazione dell’art. 1350 c.c., non essendo consentito provare per presunzioni la proprietà di un bene immobile; con il terzo si rinnova la doglianza per violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in ordine alla proprietà dell’immobile, non potendo essa evincersi quale conseguenza necessaria dello status socio-economico dell’interessato; con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. avendo il decidente ritenuto provato il danno allegato sebbene la parte non ne avesse offerto la benchè minima prova.

2.2. Tutti i sopradetti motivi, esaminabili congiuntamente in quanto tutti afferenti al medesimo thema decidendi dell’an debeatur sotteso alla domanda del M., si rivelano privi di pregio.

Pur osservandosi che essi riposano su un presupposto di fatto inveritiero, dappoichè la Corte d’Appello ha inteso chiaramente erogare l’indennizzo reclamato in relazione ai soli beni mobili – il riferimento all’abitazione essendo infatti operato non già per affermarne la proprietà in capo al M., ma al solo fine di giustificarne, in considerazione della posizione socio-economica di questi, le dotazioni e le caratteristiche interne – va qui ribadito l’adagio che “i limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità” (Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27343). E poichè nella pregressa fase rescindente, questa Corte, preso atto che l’indennizzo è accordato a condizione che venga data la prova della distruzione o dell’abbandono dei beni detenuti a seguito degli eventi previsti dalla legge, si era data cura di precisare che “nessun limite e nessuna restrizione sono state introdotti ai mezzi per fornirla; per cui non soltanto con la documentazione indicata dalla sentenza impugnata, detta prova poteva essere data, ma anche (per sopperire alle difficoltà segnalate dal ricorrente) attraverso lo schema logico delle presunzioni ex art. 2729 c.c., per di più utilizzando il canone della mera probabilità in ordine alla connessione possibile e verosimile tra accadimenti”, ne discende che, essendosi il decidente esattamente attenuto al principio ivi enunciato ed, anzi, avendo dato ad esso coerente svolgimento, in adesione ai suggerimenti contenuti in detta sentenza, procedendo, in particolare alla valutazione delle “emergenze probatorie in ordine al danno dedotto” risultanti dal giudizio, nessun addebito può essergli mosso sotto i denunciati profili e l’impugnata sentenza va per questo immune da errore.

3. Infondati sono poi anche il quinto motivo di ricorso, inteso a denunciare l’erroneità del deliberato opposto per aver il giudice territoriale liquidato il danno in violazione dei criteri dettati dalla L. 26 gennaio 1980, n. 16, art. 5; ed il sesto motivo che censura la liquidazione equitativa di esso operata dal decidente in errata applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c..

L’uno e l’altro, esaminabili congiuntamente per specularità delle censure, sono invero resistiti dal chiaro intendimento sviluppato in contrario, a replica dell’obiezione che nella specie non vi era prova dell’entità del pregiudizio sofferto – e al quale la Corte d’Appello, in adesione al sopraenunciato principio di diritto, si è di nuovo puntualmente attenuta – dalla ricordata pronuncia cassatoria, dell’avviso che “ricorreva pertanto l’ipotesi tipica prevista dagli artt. 1226 e 2056 c.c. per avere l’istante fornito la prova sia pure presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile subito in occasione dei menzionati fatti tumultuosi (Cass. 11353/2010): avendo subito il saccheggio del proprio appartamento, e perduto i beni che lo stesso conteneva oggetto della documentazione rilasciata dalla Polizia. E tuttavia risultava assai difficile se non impossibile quantificarne il valore proprio perchè gli stessi erano stati sottratti al proprietario in circostanze violente ed imprevedibili che nessuna possibilità gli avevano lasciato di preservare e comunque mantenere la documentazione ad essi relativa, che avrebbe permesso di ricavarne caratteristiche qualitative e nel contempo commerciali. Sicchè doveva trovare applicazione la regola che allorquando non emergono dagli atti di causa dati attendibili ed esatti, che consentano di determinare l’ammontare preciso dei danni, al giudice è attribuito il potere-dovere di procedere alla liquidazione con criterio di approssimazione e di probabilità, a norma delle menzionate disposizioni codicistiche (Cass. 10607/2010;17677/2009): perciò, nel caso, tenendo conto della menzionata documentazione proveniente dagli organi di Polizia, della tipologia di appartamento allora in possesso del M. nonchè della sua condizione economica e sociale, e del periodo da lui trascorso nello Zaire, così come di ogni altro elemento utile a dimostrare consistenza qualitativa e quantitativa dei beni perduti (Cass. 4652/2009)”.

4. Il ricorso va dunque respinto.

5. Spese alla soccombenza e doppio contributo.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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