Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23451 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/10/2017, (ud. 30/03/2017, dep.06/10/2017),  n. 23451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14304-2015 proposto da:

M.C.R., V.D., elettivamente domiciliate

in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato

MARCO MACHETTA, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ENRICO DELEHAYE;

– ricorrenti –

contro

VI.GR., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’

DI BRUNO, 14, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARCO DI RAIMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GRAZIANO NATALE VISCOMI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1622/2014 del GIUDICE DI PACE di CATANZARO,

depositata il 24/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.C.R. e V.D. hanno proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro, pubblicata in data 24 novembre 2014, con la quale il predetto Giudice, accogliendo la domanda proposta nei loro confronti dall’avv. Vi.Gr., ha condannato le attuali ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 1.385,97, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di onorario per l’attività difensiva svolta su mandato conferitogli dalle convenute, nonchè alle spese di lite.

Vi.Gr. ha resistito con controricorso.

Le ricorrenti hanno depositato due memorie, evidenziandosi che numerose pagine di entrambe tali memorie presentano spazi e righe in bianco.

La proposta del relatore è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Il ricorso proposto, pur se tempestivo, contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente, dovendosi far riferimento alla data di spedizione dello stesso (25.5.2015, lunedì), anche nell’ipotesi, come quella all’esame, in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anzichè dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1 (Cass. 30/07/2009, n. 17748; Cass. 20/02/2013, n. 4242), è, comunque, inammissibile.

Ed invero, come questa Corte ha già avuto da tempo modo di affermare più volte, a seguito dell’entrata in vigore, in data 2 marzo 2006, del D.Lgs.2 febbraio 2006, n. 40, mentre le sentenze pronunciate entro tale data dal Giudice di pace in cause a decisione secondo equità sono rimaste assoggettate al precedente regime di impugnazione, quelle pronunciate nello stesso tipo di cause dopo tale data sono state rese impugnabili con appello, anche se emesse in giudizi iniziati in precedenza (art. 1 e art. 27, comma 1, del decreto).

Ne consegue che tutte le sentenze del Giudice di pace (siano esse pronunciate secondo equità o secondo diritto) che non siano state pubblicate entro la data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, ma successivamente, come nel caso in esame, sono suscettibili solo di appello e la eventuale circostanza che siano pronunciate a decisione secondo equità rileva unicamente quanto ai motivi per cui ne è ammessa l’impugnazione, che, nel caso indicato per ultimo, sono solo quelli per cui era prima ammesso il ricorso per cassazione (v. in particolare, Cass., sez. un. 18/1/2008, n. 27339; Cass., ord., 24/04/2008, n. 10774 e successive conformi).

Ai sensi dell’art. 339 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile, ratione temporis, al caso all’esame, quindi, la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro, pubblicata in data 24 novembre 2014, non è impugnabile con ricorso per cassazione, ma con l’appello dinanzi al giudice individuato ai sensi dell’art. 341 cod. proc. civ..

3. L’esame di ogni ulteriore questione proposta dalle parti resta assorbito.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, precisandosi che non spettano compensi per la fase decisionale, essendo stata la causa decisa in camera di consiglio non partecipata e non avendo il controricorrente depositato memorie.

5. Non sussistono í presupposti per l’accoglimento della domanda di condanna delle ricorrenti ex art. 96 cod. proc. civ. proposta dal controricorrente.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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