Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23450 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. I, 26/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 26/10/2020), n.23450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3980/2016 R.G. proposto da:

UNICREDIT S.P.A., in persona dei procuratori L.M., e

P.G., rappresentata e difesa dagli Avv. Luigi Albisinni, Achille

Buonafede, e Francesco Montanelli, con domicilio eletto presso lo

studio dei primi due in Roma, via F. Cesi, n. 72;

– ricorrente –

contro

C.M., e D.D., rappresentati e difesi dall’Avv.

Gianluca Fontanella, con domicilio eletto in Roma, via della Pineta

Sacchetti, n. 201;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 267/16,

depositata il 15 gennaio 2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10 luglio

2020 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.M. e D.D. convennero in giudizio la Banca di Roma S.p.a., per sentir dichiarare la nullità delle operazioni di acquisto di titoli di Stato argentini poste in essere tra la fine del mese di ottobre ed il mese di dicembre 2001, con la condanna della Banca alla restituzione della somma di Euro 2.215.027,01, all’accreditamento delle relative cedole ed al risarcimento dei danni derivanti dal mancato investimento della medesima somma in operazioni più redditizie e meno rischiose, nonchè del danno morale.

A sostegno della domanda, esposero che la Banca aveva violato le regole generali di comportamento previste dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 8, comma 3, art. 21, comma 1, art. 22, commi 1 e 3, artt. 168, 171 e 190 e art. 26, art. 27, commi 1 e 2, art. 29, comma 1 e art. 58, comma 3 del Regolamento Consob n. 11522 del 1 luglio 1998, e dall’art. 4 del regolamento della Banca d’Italia, essendosi in mala fede liberata di titoli propri ormai gravosi a loro danno, avendo omesso di far sottoscrivere loro il documento generale sui rischi degli investimenti in strumenti finanziari ed il modello relativo all’incarico di prestazione di servizi di intermediazione mobiliare, non avendo fornito informazioni sufficienti in ordine alle operazioni compiute nè segnalato l’inadeguatezza delle stesse, nonostante l’imminente dichiarazione del default da parte dello Stato argentino, ed avendo agito in conflitto d’interessi, in qualità di proprietaria dei titoli venduti, da essa acquistati in data anteriore alla formulazione degli ordini d’investimento.

Si costituì la Banca, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con sentenza dell’8 luglio 2007, il Tribunale di Cassino rigettò la domanda.

2. L’impugnazione proposta dal C. e dalla D. nei confronti dell’Unicredit S.p.a. (già Unicredit Banca di Roma S.p.a.) è stata parzialmente accolta dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 15 gennaio 2016 ha condannato l’appellata al pagamento della somma di Euro 2.214.972,82, oltre rivalutazione monetaria secondo gl’indici Istat dal mese di dicembre 2001 ed interessi al tasso dello 0,50% sulla medesima somma rivalutata anno per anno.

A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso a) la nullità dell’atto di appello per mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 163 c.p.c., n. 7, trattandosi di disposizione riferibile esclusivamente al giudizio di primo grado, b) la nullità del contratto quadro per difetto di sottoscrizione da parte della Banca, osservando che la produzione in giudizio della relativa scrittura da parte di quest’ultima costituiva manifestazione della volontà di avvalersene, emergente anche dall’invio delle comunicazioni e degli estratti conto riportanti le operazioni d’investimento, c) la nullità del contratto quadro per mancanza dei requisiti minimi indispensabili prescritti dalla legge, in quanto gli appellanti non avevano neppure allegato le carenze lamentate.

Premesso inoltre che gli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob dettano una disciplina particolarmente incisiva degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario, i quali si traducono in regole di condotta più stringenti di quelle di correttezza, lealtà e diligenza previste per il mandatario e di quelle di buona fede nella formazione e nell’esecuzione del contratto, ha affermato che all’intermediario è richiesta una diligenza qualificata, la quale gl’impone di fornire al cliente tutte le informazioni necessarie per effettuare una scelta consapevole e d’individuare il profilo dell’investitore ed a valutare l’adeguatezza delle operazioni d’investimento, anche nel caso in cui l’investitore non presti la propria collaborazione o si rifiuti di fornire informazioni sui propri obiettivi d’investimento e sulla propria propensione al rischio, nonchè di segnalare l’eventuale inadeguatezza dell’operazione richiesta, indicando le ragioni per le quali non è opportuno procedere alla sua esecuzione.

Precisato che in tale materia incombe all’investitore l’onere di allegare l’inadempimento dell’intermediario e di fornire la prova del danno e del nesso causale, mentre spetta all’intermediario la prova di aver adempiuto gli obblighi posti a suo carico e di aver agito con la diligenza richiesta, ha rilevato che nella specie la Banca non aveva dimostrato di aver adempiuto l’obbligo d’informazione attiva nè di aver provveduto all’acquisto dei titoli soltanto a seguito di un ordine scritto degli attori, recante l’indicazione delle ragioni dell’inadeguatezza dell’operazione: ha infatti affermato che la libertà di forme nell’interlocuzione con il risparmiatore, prevista in via generale ai fini dell’adempimento dell’obbligo d’informazione gravante sull’intermediario, non opera in riferimento alle operazioni inadeguate, per la cui esecuzione occorre che dall’ordine risulti la precedente e motivata segnalazione d’inadeguatezza. Rilevato inoltre che le difese svolte dalla Banca ed i documenti prodotti contraddicevano l’asserito adempimento degli obblighi informativi, ha ritenuto ininfluenti, in riferimento alle singole operazioni, l’avvenuta sottoscrizione del documento generale sui rischi d’investimento e le dichiarazioni dei testi escussi, secondo cui gli attori erano a conoscenza dei rischi insiti nell’investimento ed avevano compiuto la relativa scelta in piena autonomia, essendo esperti e navigati speculatori ed essendo stati informati verbalmente. Ha aggiunto che l’acquisto dei titoli di Stato argentini doveva essere considerato un’operazione inadeguata anche per un esperto investitore, avendo avuto luogo a ridosso del default, quando i predetti titoli avevano raggiunto un grado di rischio particolarmente elevato, anche alla luce dell’avvenuto declassamento del grado di affidabilità della Repubblica Argentina al penultimo gradino della scala dei rating.

La Corte ha pertanto concluso che l’intervenuto acquisto dei titoli, in assenza di una previa segnalazione agl’investitori, comportava la responsabilità della Banca, dimostrando inoltre l’esistenza del nesso causale con il pregiudizio lamentato dagli attori. Ha conseguentemente condannato la Banca alla restituzione della somma versata per l’acquisto delle obbligazioni, a titolo di risarcimento del danno emergente, escludendo la configurabilità di un concorso di colpa degl’investitori, e ritenendo non dovuta la restituzione dei titoli o del loro valore residuo e degli eventuali rendimenti, in quanto l’inadempimento della Banca non escludeva la piena efficacia del contratto di negoziazione; ha aggiunto al riguardo che non risultava provato l’effettivo incasso delle cedole nè l’avvenuta vendita dei titoli nel corso del giudizio, mentre la persistenza di un residuo valore di mercato delle obbligazioni era stata dedotta in termini assolutamente generici. Ha ritenuto invece infondata la domanda di risarcimento del lucro cessante, osservando che il corretto adempimento degli obblighi informativi da parte della Banca avrebbe impedito l’acquisto dei titoli, e quindi l’accreditamento delle cedole, mentre lo smobilizzo di altri titoli il cui controvalore era stato utilizzato per l’acquisto di quelli argentini era avvenuto nell’ambito di un progetto del quale non erano stati precisati i contorni; ha ritenuto comunque tardiva la predetta domanda, in quanto proposta soltanto con la memoria istruttoria, mentre ha escluso la novità della domanda di risarcimento del danno morale e di quello esistenziale, in considerazione dell’unicità del danno non patrimoniale, richiesto nell’atto di citazione in primo grado: ha ritenuto tuttavia insussistenti i predetti danni, osservando che la perdita del capitale investito rientra tra i possibili esiti di un’operazione speculativa per sua natura aleatoria, soprattutto nel caso in cui l’investitore abbia dimostrato una specifica esperienza nell’ambito finanziario, ed aggiungendo che non era stata provata la sussistenza del nesso causale tra l’investimento infruttuoso e la lesione dell’integrità psicofisica della persona risultante dalla certificazione medica prodotta in giudizio.

3. Avverso la predetta sentenza l’Unicredit ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. Il C. e la D. hanno resistito con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale, articolato in due motivi, al quale l’Unicredit ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 342 e 345 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare in ordine all’eccezione, da essa sollevata, d’inammissibilità delle nuove domande proposte dagli attori nel corso del giudizio di primo grado e riproposte con l’atto di appello. Premesso che nell’atto di citazione in primo grado gli attori si erano limitati a chiedere la dichiarazione di nullità degli ordini d’investimento e la restituzione delle somme impiegate nell’acquisto dei titoli, nonchè il risarcimento del danno da lucro cessante e del danno morale, sostiene che all’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni erano state proposte ulteriori domande, aventi ad oggetto la risoluzione del contratto per inadempimento, la restituzione del maggiore importo richiesto dalla Banca per l’acquisto dei titoli rispetto al prezzo di mercato, anche a titolo risarcitorio, il risarcimento del danno esistenziale e l’accertamento della responsabilità extracontrattuale, la cui novità, oltre ad essere stata espressamente eccepita da essa ricorrente, era rilevabile anche d’ufficio. La sentenza impugnata, pur dando atto del rigetto dell’eccezione da parte del giudice di primo grado, ha omesso di pronunciare in ordine alla stessa, essendosi limitata ad escludere la novità della domanda di risarcimento del danno esistenziale rispetto a quella di risarcimento del danno morale.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in subordine, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 99,112,183,189,190,342 e 345 c.p.c. e degli artt. 1223 e 1453 c.c., ribadendo l’inammissibilità delle domande proposte dagli attori all’udienza di precisazione delle conclusioni e riproposte con l’atto di appello, per effetto dell’intervenuta maturazione delle preclusioni di cui all’art. 183 c.p.c., rilevabile anche d’ufficio e non sanabile neppure dall’accettazione del contraddittorio ad opera della controparte. Aggiunge che la sentenza impugnata ha riconosciuto agli attori l’importo versato a titolo di corrispettivo per l’acquisto delle obbligazioni a titolo di danno emergente, laddove nell’atto di citazione in primo grado la medesima somma era stata richiesta a titolo di restituzione.

3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto profili diversi della medesima questione, sono inammissibili nella parte riguardante la domanda di risoluzione, in ordine alla quale la Corte di merito non ha adottato alcuna statuizione, le domande di restituzione delle maggiori somme corrisposte per l’acquisto dei titoli e di accertamento della responsabilità extracontrattuale della Banca, rimaste evidentemente assorbite dall’accoglimento di quella di rimborso dell’intero importo investito a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, e la domanda di risarcimento del danno esistenziale, espressamente rigettata dalla sentenza impugnata: rispetto a tali domande, non è infatti configurabile una soccombenza della ricorrente, la quale risulta pertanto carente d’interesse all’impugnazione.

Quanto alla domanda di restituzione delle somme investite, le censure proposte dalla ricorrente riflettono una questione di ordine processuale, in ordine alla quale non può ravvisarsi nè il vizio di omessa pronuncia, configurabile esclusivamente nel caso di mancato esame di questioni di merito (cfr. Cass., Sez. III, 11/10/2018, n. 25154; Cass., Sez. II, 25/01/2018, n. 1876), nè il difetto di motivazione, trattandosi di un error in procedendo, nel cui accertamento questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, e può quindi procedere alla verifica del vizio lamentato attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dalla sufficienza e dalla logicità della motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. II 2/09/2019, n. 21944; 13/08/2018, n. 20716). Come si evince dalle conclusioni dell’atto di citazione e da quelle rassegnate all’esito del giudizio di primo grado, riportate a corredo delle censure, la domanda di rimborso era originariamente collegata a quella di accertamento della nullità delle operazioni d’investimento, la quale era tuttavia fondata non solo sulla mancata sottoscrizione del contratto quadro, ma anche sull’inadempimento degli obblighi previsti dagli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, ed accompagnata dalla domanda di pagamento delle cedole non accreditate e da quella di risarcimento del lucro cessante e del danno morale; rispetto a tali domande, quella di risarcimento dei danni in misura pari alle somme investite, proposta in via subordinata all’udienza di precisazione delle conclusioni, non poteva considerarsi nuova, in quanto, trovando fondamento nei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda principale ed avendo ad oggetto somme già richieste nell’atto di citazione, non comportava l’introduzione di un nuovo tema d’indagine o la richiesta di un provvedimento diverso, non consentite per effetto dell’intervenuta scadenza dei termini di cui all’art. 183 c.p.c.. E’ noto infatti che il vincolo rappresentato dalla immutabilità degli elementi costitutivi della domanda opera esclusivamente nei limiti della causa petendi e del petitum, da identificarsi rispettivamente nei fatti allegati a sostegno della pretesa (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. II, 12/12/2018, n. 32146; Cass., Sez. VI, 27/09/2018, n. 23145) e nel provvedimento invocato (c.d. petitum immediato) o nel bene della vita di cui la parte sollecita il riconoscimento (c.d. petitum mediato) (cfr. Cass., Sez. II, 21/03/ 2019, n. 8048; Cass., Sez. III, 24/09/2015, n. 18868), e non preclude pertanto la prospettazione di una diversa qualificazione giuridica della fattispecie, alla quale il giudice può procedere anche d’ufficio, in ossequio al principio jura novit curia (cfr. Cass., Sez. I, 11/04/2018, n. 9002; Cass., Sez. II, 24/03/2017, n. 7743; Cass., Sez. III, 6/03/2006, n. 4804).

4. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, osservando che, nel ritenere inadeguata l’operazione di acquisto dei titoli di Stato argentini, la sentenza impugnata si è limitata ad esprimere un giudizio ex post, fondato sul basso rating dei titoli e sul default successivamente dichiarato dall’emittente, senza tener conto dell’esperienza degli attori in materia di strumenti finanziari, testimoniata dagl’investimenti da loro precedentemente effettuati con esiti positivi, della consistenza economica del loro portafoglio e della vertiginosa movimentazione dello stesso, nonchè della loro elevatissima propensione al rischio, comprovata anche dall’effettuazione d’ingenti acquisti di prodotti finanziari presso altre banche. Premesso inoltre che nessuno strumento finanziario è esente da rischi, sostiene che l’esperienza dei clienti e la loro propensione al rischio trovavano conferma nelle deposizioni rese dai testi e nel carattere speculativo dei titoli richiesti, nuovamente ordinati dagli attori anche a seguito del default e non acquistati in quanto non reperibili sul mercato.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Ai fini dell’accertamento della responsabilità della Banca, la Corte territoriale non si è infatti limitata ad addebitare alla stessa la mancata segnalazione dell’inadeguatezza delle operazioni, ma ha rilevato anche l’inosservanza dell’obbligo di fornire ai clienti informazioni adeguate sulla natura, i rischi e le implicazioni delle operazioni: a tal fine, essa ha escluso da un lato la sufficienza della sottoscrizione del Documento generale sui rischi d’investimento, in quanto non riferibile alle singole operazioni, e dall’altro la rilevanza dell’esperienza acquisita dagli attori in materia d’investimenti mobiliari, in quanto inidonea a giustificare la considerazione degli stessi come operatori qualificati. L’obbligo d’informazione attiva, previsto dall’art. 28 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 in relazione a qualsiasi genere di operazione, riveste una portata autonoma rispetto a quello di segnalazione previsto dall’art. 29, gravando sull’intermediario indipendentemente da ogni valutazione di adeguatezza, e mirando a porre il cliente in condizione di effettuare consapevolmente le proprie scelte d’investimento, laddove l’obbligo di segnalazione risponde alla finalità di esonerare l’intermediario dall’obbligo di astenersi dall’effettuazione dell’operazione, a fronte di una precisa scelta dell’investitore, consapevolmente compiuta sulla base di tutte le informazioni necessarie, ma ritenuta dall’intermediario non adeguata al suo profilo di rischio (cfr. Cass., Sez. I, 18/06/2018, n. 15936). In quanto sufficiente a giustificare da solo l’affermazione della responsabilità della Banca, l’accertamento della violazione dell’art. 28 si configura, nella specie, come una distinta ratio decidendi della sentenza impugnata, autonoma rispetto a quello della violazione dell’art. 29, e non censurata dalla ricorrente, la quale si è limitata a contestare la sussistenza di quest’ultima violazione, sull’erroneo presupposto che la Corte d’appello aveva implicitamente ritenuto correttamente adempiuti gli obblighi informativi imposti in via generale dall’art. 28, comma 2, del Regolamento Consob. La mancata impugnazione del predetto accertamento, determinandone il passaggio in giudicato, preclude l’esame delle censure riguardanti l’adeguatezza delle operazioni d’investimento, conformemente al principio più volte ribadito da questa Corte, secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di alcune di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle altre, il cui accoglimento non potrebbe in nessun caso condurre alla cassazione della sentenza, idonea a reggersi sulla base delle sole ragioni rimaste incensurate (cfr. Cass., Sez. I, 21/01/2017, n. 18641; Cass., Sez. VI, 18/04/2017, n. 9752; Cass., Sez. lav., 4/03/2016, n. 4293).

5. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1453 e 1458 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo accertato la responsabilità di essa ricorrente per violazione dell’art. 29, comma 3, del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, non ha pronunciato la risoluzione del contratto di negoziazione, ma lo ha ritenuto pienamente valido ed efficace, ed ha pertanto rigettato la domanda di restituzione dei titoli. Premesso infatti che l’inadempimento di una delle parti determina la risoluzione del contratto, la quale ha efficacia retroattiva, e comporta quindi a carico di entrambe le parti l’obbligo di restituire quanto eventualmente ricevuto in esecuzione del contratto, sostiene che, per effetto della risoluzione, gli attori avrebbero dovuto restituire non solo i titoli di Stato argentini, ma tutti quelli acquistati in esecuzione del contratto di negoziazione, determinandosi altrimenti un ingiustificato arricchimento.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Le predette censure, oltre a porsi in evidente contraddizione con i primi due motivi d’impugnazione, nella parte riflettente l’inammissibilità della domanda di risoluzione, postulano infatti un’omissione di pronuncia rispetto alla quale non è configurabile una soccombenza della ricorrente, e quindi un interesse all’impugnazione, avendo la stessa ad oggetto una domanda proposta dalla controparte. Tale omissione non precludeva d’altronde l’accertamento della responsabilità della Banca, il quale costituisce oggetto di una domanda autonoma rispetto a quella di risoluzione, e non necessariamente correlata alla stessa: l’art. 1453 c.c., facendo salvo il diritto al risarcimento dei danni, tanto nel caso in cui sia chiesta la risoluzione quanto nel caso in cui sia chiesto l’adempimento, esclude infatti che la relativa azione sia subordinata all’esperimento di quella di risoluzione, la quale si configura come un rimedio a tutela dell’equilibrio sinallagmatico del contratto e non ha funzione accertativa dell’inadempimento, che sussiste o meno (con tutte le conseguenze sul piano risarcitorio) indipendentemente dall’eventuale pronuncia di risoluzione (cfr. Cass., Sez. I, 12/06/2020, n. 11348; Cass., Sez. III, 24/11/2010, n. 23820; 19/07/2008, n. 20067).

6. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23,artt. 1223 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della liquidazione del danno, ha escluso la possibilità di tener conto del valore dei titoli rimasti in possesso degli attori, per genericità della relativa allegazione. Premesso che quest’ultima era configurabile come mera difesa, gravando sugli attori l’onere di fornire la prova dello an e del quantum del danno subito, precisa di aver eccepito nella comparsa di costituzione in appello la compensatio lucri cum damno, sostenendo che gli attori avrebbero potuto fornire la predetta prova con l’ausilio delle quotazioni di mercato attestanti il valore iniziale e finale dei titoli acquistati.

6.1. Il motivo è fondato.

Non può infatti condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur avendo ritenuto astrattamente non implausibile l’affermazione della Banca secondo cui, nonostante il default dichiarato dall’emittente, i titoli acquistati in esecuzione delle operazioni impugnate conservavano un residuo valore di mercato, ha escluso la possibilità di tenerne conto ai fini della liquidazione del risarcimento dovuto agli attori, rilevando che non erano stati indicati gli elementi necessari per la relativa valutazione, agevolmente reperibili da parte dell’appellante attraverso la consultazione di listini di borsa, documenti delle principali società di rating o pubblicazioni della stampa specializzata.

In tema di responsabilità contrattuale, spetta infatti al danneggiato la prova dell’esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la presunzione di colpevolezza dell’inadempimento posta dall’art. 1218 c.c., la quale non modifica l’onere della prova, che incombe sulla parte che abbia agito per il relativo accertamento, allorchè si tratti di dimostrare l’esistenza del danno (cfr. Cass., Sez. I, 10/10/2007, n. 21140; Cass., Sez. III, 18/03/2005, n. 5960). A tale principio si conforma anche la disciplina speciale in materia di intermediazione finanziaria, dettata dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6, la quale pone a carico dell’intermediario l’onere di provare l’avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi posti a suo carico, ma non dispensa l’investitore da quello di allegare l’inadempimento delle predette obbligazioni, nonchè di fornire la prova del pregiudizio patrimoniale derivante dall’investimento eseguito e del nesso causale tra l’inadempimento ed il danno lamentato (cfr. Cass., Sez. I, 24/05/ 2019, n. 14335; 2/02/2018, n. 4727; 24/04/2018, n. 10111).

Alla stregua dei predetti principi, più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, non incombeva alla convenuta l’onere di dedurre e provare che la perdita patrimoniale lamentata dagli attori non si era verificata, in quanto le obbligazioni da loro acquistate conservavano ancora un residuo valore di mercato, spettando invece agli attori, nell’ambito dell’allegazione e della prova dei fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria, l’individuazione e la dimostrazione del pregiudizio concretamente subito, ed in particolare dell’avvenuta perdita dell’intero capitale investito nell’acquisto dei titoli, in conseguenza dell’impossibilità di ottenerne il rimborso da parte dello Stato emittente e della difficoltà di ricollocarli utilmente sul mercato finanziario, sia pure ad un prezzo notevolmente inferiore al valore nominale. Tale conclusione trova giustificazione, oltre che nei principi generali in tema di ripartizione dell’onere probatorio, nella considerazione, fatta propria anche dalla sentenza impugnata, che, nonostante il blocco dei pagamenti, i titoli in questione hanno continuato a costituire oggetto di scambio sul mercato, evidentemente nella prospettiva di un futuro rimborso, sia pure parziale, del relativo importo, avendo il default comportato non già l’estinzione del debito, ma soltanto una sospensione delle restituzioni.

7. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dal motivo accolto, restando assorbito il ricorso incidentale, con cui i controricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per violazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 75 e 118 disp. att. c.p.c. e del D.M. 5 aprile 2014, n. 55, art. 4, nella parte concernente la liquidazione delle spese processuali.

La causa va conseguentemente rinviata alla Corte d’appello di Roma, che provvederà, in diversa composizione, anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta i primi quattro motivi del ricorso principale, accoglie il quinto motivo, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

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