Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23450 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. I, 20/09/2019, (ud. 08/04/2019, dep. 20/09/2019), n.23450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15191-2018 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI CONSOLI n.

62, presso lo studio dell’avvocato ENRICA INGHILLERI, rappresentato

e difeso dagli avvocati PAOLA BACCA e DANIELE VALERI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO e QUESTURA DI ANCONA;

– intimati –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di BRINDISI, depositato il

09/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/04/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 30.7.2014 il ricorrente riceveva la notificazione di un decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b) dal Prefetto della Provincia di Ancona.

Con provvedimento successivo, convalidato dal Giudice di Pace di Ancona, il K. subiva il ritiro del passaporto e veniva sottoposto all’obbligo di firma.

In data 27.9.2017 il Questore di Ancona disponeva l’accompagnamento del K. alla frontiera per l’espulsione, ma il provvedimento non veniva convalidato dal Giudice di Pace.

In data 6.4.2018 veniva emesso dal medesimo Questore un secondo ordine di accompagnamento alla frontiera, che di nuovo non veniva convalidato dal Giudice di Pace di Ancona.

Lo stesso giorno, dopo la reiezione della convalida, il Questore disponeva il trattenimento del K. presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Brindisi – Restinco. Il relativo provvedimento veniva convalidato dal Giudice di Pace di Brindisi il 9.4.2018 e successivamente prorogato dal medesimo Ufficio di ulteriori 30 giorni con atto del 2.5.2018, a seguito di apposita istanza del Questore di Brindisi del 30.4.2018.

Propone ricorso per la cassazione del provvedimento di convalida del 9.4.2018 e della successiva proroga della misura del trattenimento il K., affidandosi a cinque motivi e formulando in via preliminare questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminata l’istanza con la quale il ricorrente invoca la remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. n. 286 del 1998, art. 14 per asserito contrasto con i principi posti dall’art. 3 Cost., comma 2, art. 10, commi 1 e 2 e art. 13, commi 1, 2 e 3, nella parte in cui detta norma non prevede che l’ordine di trattenimento del Questore possa essere emesso soltanto nella sussistenza di tassativi casi eccezionali di necessità e urgenza.

Ad avviso del ricorrente il D.Lgs. n. 286 del 1998, l’art. 14 non prevedendo un numerus clausus di ipotesi nella ricorrenza delle quali il Questore possa disporre, e il Giudice di Pace convalidare, il trattenimento dello straniero presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri (c.p.R.) o la successiva proroga della misura, introdurrebbe una inammissibile compressione della libertà personale dello straniero soggetto a rimpatrio, autorizzando di fatto il Questore a disporne e prolungarne il trattenimento anche a fronte di esigenze non motivate o comunque non effettivamente esistenti.

La questione è manifestamente infondata.

Occorre innanzitutto rilevare che mentre il trattenimento dello straniero presso un c.p.R. viene disposto dal Questore con atto amministrativo soggetto a successiva convalida da parte del Giudice di Pace, la proroga della misura è invece disposta direttamente dall’Autorità giudiziaria su richiesta del Questore.

La differente natura dei due atti – amministrativo, il primo, e giurisdizionale, il secondo – impedisce di poterli considerare unitariamente ai fini della configurazione della questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente. Non a caso, del resto, il legislatore ha previsto un controllo giurisdizionale sul primo provvedimento, amministrativo, nella forma della convalida, sostanzialmente analogo a quelli previsti per le misure cautelari e di prevenzione, proprio al fine di consentire la verifica immediata della sussistenza dei presupposti minimi occorrenti per giustificare la limitazione della libertà personale dello straniero trattenuto. La successiva proroga della misura, invece, è stata affidata direttamente alla cognizione dell’Autorità giudiziaria, che la può disporre su richiesta del Questore.

In tal modo, si è da un lato assicurato il controllo giurisdizionale immediato circa la sussistenza dei presupposti per l’adozione della misura (attraverso il giudizio di convalida) e dall’altro lato si è affidato il potere di prorogare gli effetti della misura medesima direttamente all’autorità giudiziaria, attribuendo alla P.A. un mero potere di impulso.

Il ricorrente non affronta, nella sua prospettazione, questa articolata natura del procedimento finalizzato al trattenimento e all’eventuale proroga della misura, limitandosi a censurare il sistema delineato dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 sotto il profilo dei suoi effetti concreti sulla libertà dello straniero. Le censure di illegittimità costituzionale della norma sono di conseguenza formulate in termini generali ed astratti, senza alcuno specifico riferimento al caso concreto oggetto del giudizio.

Non appare condivisibile, in particolare, la tesi del ricorrente secondo cui la norma non prevedrebbe limiti temporali e sostanziali al trattenimento. Al contrario va evidenziato, oltre ai limiti temporali massimi previsti nello stesso art. 14 cit., il riferimento, contenuto nella medesima norma, al concetto di “tempo strettamente necessario” al rimpatrio, nonchè la strumentalità della misura evidentemente di carattere eccezionale – del trattenimento rispetto alla predetta esigenza di rimpatrio, chiariscono che la disposizione va letta nel senso che il trattenimento costituisce una extrema ratio, praticabile soltanto laddove il rimpatrio non sia concretamente possibile ed ove non siano adottabili misure alternative aventi minore incidenza sulla libertà personale del rimpatriando, fermo restando l’onere a carico della P.A. di fornire puntuale motivazione del provvedimento amministrativo che dispone la misura del trattenimento o dell’istanza con la quale viene richiesta la sua proroga.

La lettura costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 conduce pertanto al rigetto della questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente.

Passando ai motivi del ricorso, vanno innanzitutto esaminati il primo, terzo e quinto motivo, che meritano una trattazione congiunta in funzione della loro intima connessione.

Con il primo di essi il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 14 nonchè degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la proroga del suo trattenimento presso il c.p.R. di Brindisi sarebbe stata disposta con provvedimento del Giudice di Pace carente di qualsiasi motivazione. Ad avviso del ricorrente, l’assoluta mancanza della motivazione impedirebbe il necessario controllo sul provvedimento de libertate.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 14 perchè il Giudice di Pace avrebbe omesso di indicare i presupposti specifici posti a fondamento del suo trattenimento, senza considerare che nei suoi confronti era stato già disposta in precedenza una misura cautelare – l’obbligo di firma – alla quale egli stava regolarmente ottemperando, tanto è vero che il decreto di espulsione gli era stato notificato proprio mentre si recava in Questura a firmare.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 e art. 13, commi 1, 2 e 3 e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la proroga del trattenimento, che integra un provvedimento ablatorio della libertà personale dello straniero alla stregua del provvedimento originario di sottoposizione alla misura speciale, è stata disposta dal Giudice di Pace senza indicazione di alcuno specifico motivo, ma con un generico riferimento al fatto che il Questore di Brindisi avesse rappresentato la permanenza dei presupposti che avevano generato il trattenimento dello straniero.

Le tre censure sono fondate.

Ed invero il provvedimento di proroga del trattenimento dello straniero presso un c.p.R., analogamente a quello che dispone inizialmente la misura, incide sulla libertà personale del suo destinatario, limitandola, sia pure per un tempo determinato. Ai sensi dell’art. 13 Cost. la libertà personale ha natura inviolabile e le relative misure limitative possono essere disposte solo dalla legge con provvedimento motivato dell’autorità giurisdizionale. Il doppio principio della riserva di legge e del motivato controllo giurisdizionale vale quindi per qualsiasi misura che abbia effetto limitativo della libertà personale, ivi incluso il trattenimento dello straniero nel c.p.R. e la sua eventuale proroga.

Nel caso di specie, la proroga impugnata dal ricorrente è stata disposta dal Giudice di Pace di Brindisi in assenza di una idonea motivazione. La formula di stile “sussistendo i presupposti di legge” nella quale si esaurisce l’impianto motivo del provvedimento del 2.5.2018 non è infatti sufficiente ad integrare il cd. minimo costituzionale della motivazione. Di conseguenza, la misura limitativa della libertà personale oggetto della presente impugnazione si pone, quantomeno per quanto attiene alla proroga del trattenimento, al di fuori del perimetro costituzionale.

Da quanto esposto consegue la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.c. posto che – essendo ormai scaduti i termini per la proroga della misura del trattenimento – il giudizio non può utilmente essere proseguito.

Le restanti censure sono assorbite.

In definitiva, il ricorso va accolto con cassazione senza rinvio dei provvedimenti impugnati.

Le spese, tanto del presente giudizio che di quello di merito, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo, terzo e quinto motivo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e condanna il Ministero dell’Interno al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 2.000 per compensi ed Euro 200 per esborsi, e del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile, il 8 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA