Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23450 del 17/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 17/11/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 17/11/2016), n.23450
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3945/2015 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
MAR CON BIT DI M.C. E V. & C SAS, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, via Torri in Sabina n. 9, presso lo studio dell’Avvocato
Giuseppe Lotta, rappresentata e difesa, per procura speciale a
margine del controricorso, dall’Avvocato Domenico Di Giacomo;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, depositato il 18
giugno 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8
giugno 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito, per la controricorrente, l’Avvocato Domenico Di Giacomo.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Roma il 28 giugno 2010, la MAR CON BIT s.a.s. chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell’indennizzo per l’equa riparazione della irragionevole durata di una procedura fallimentare iniziata con sentenza del 22 giugno 1989, ancora pendente alla data della domanda, e nella quale essa era stata ammessa al passivo per Lire 9.601.116 in via chirografaria e di Lire 1.191.780 in via privilegiata;
che l’adita Corte d’appello, disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata sul rilievo che la domanda era stata proposta dalla MAR CON BIT s.a.s. mentre ammessa al passivo era la MAR CON BIT s.p.a., accoglieva la domanda, ritenendo che la procedura avesse avuto una durata irragionevole di sedici anni, detratta quella ragionevole stimata in cinque anni, e liquidava un indennizzo di Euro 15.250,00 adottando il criterio di Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo e di 1.000,00 Euro per ciascuno degli anni successivi;
che per la cassazione di questo decreto il Ministero della giustizia ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo;
che l’intimata società ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;
che con l’unico motivo di ricorso il Ministero della giustizia denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 75 c.p.c., dolendosi che la Corte d’appello abbia ritenuto la MAR CON BIT s.a.s. legittimata, valutando come irrilevante la circostanza che parte della procedura fallimentare era stato un diverso soggetto, e specificamente la MAR CON BIT s.p.a.; nè risultava alcuna prova di un intervento della società ricorrente nella procedura, non essendo neanche stata provata la trasformazione della s.p.a. in s.a.s.;
che, osservava ancora l’amministrazione ricorrente, la trasformazione di una società di capitali in una di persone avrebbe comunque comportato una cesura tra le due posizioni, con la conseguenza che si sarebbe dovuta detrarre la durata ragionevole per ciascuno dei due soggetti;
che il ricorso è infondato;
che, invero, questa Corte ha affermato il principio per cui “la trasformazione di una società di capitali in una società di persone non si traduce nell’estinzione di un soggetto giuridico e nella creazione di uno diverso, ma integra una mera mutazione formale di organizzazione, che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuità” (Cass. n. 21961 del 2010);
che, nella specie, MAR CON BIT s.p.a., in replica all’eccezione di difetto di legittimazione ad agire, aveva depositato visura camerale attestante la trasformazione societaria, implicante un mutamento solo formale di un’organizzazione societaria già esistente, senza la creazione di un nuovo soggetto distinto da quello originario;
che, dunque, non sussistendo la dedotta cesura tra la società di capitali e la omonima società di persone, correttamente la Corte d’appello ha svolto il proprio apprezzamento tenendo conto della intera durata del giudizio presupposto;
che il ricorso va quindi rigettato, con conseguente condanna dell’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo;
che le spese devono poi essere distratte in favore dell’Avvocato Domenico Di Giacomo, che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie; dispone la distrazione delle spese in favore dell’Avvocato Domenico Di Giacomo, per dichiarato anticipo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2016