Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23450 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/10/2017, (ud. 06/09/2017, dep.06/10/2017),  n. 23450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29367-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA ((OMISSIS)), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.C., MELE GIUSEPPINA, DE NICHELI CHIARA, ROSSI DANILA,

MARASI DANIELE, AMMIRATI ROSA, ARIGO’ MARIA GRAZIA, AURILIO

ROSSELLA, BALESTRIERI ARTURO, BALZARINI DANIELA, BETTI STEFANIA,

BINDA GIAN PAOLO, BONGIORNO NUNZIA, DE LUCA LAURA, DI MARINO

SALVATORE, DI ZITTI GIOVANNA, DONDI BARBARA, ESEMPLARE GIOVANNA,

FIORENTINO NIARIA CONCETTA, GORNONI PIA, GUARESCHI LUCIA, ITALIANI

LIRA, LA BELLA TRENTO FRANCESCA, LAMERI CLAUDIA, LENTINI ELISA,

INIARVASSORI LUCA, MARTINO LUISA, MESSINA LUCIA, STILASI SERAFINA,

MONDINI CLAUDIA, NOLLI LUCA, PARADISO MARIA, PAVONE BARBARA,

ROSSETTI

LORELLA, RUSCELLI MASSIMILIANO, SAVOINI FRANCESCA, SCOTTO DI LUZIO

IOLANDA, SEMPERBONI SARA, SENATORE MARTA VIRGINIA GIACOMINA, SPATARO

STEFANIA, TAGLIARINI CHIARA, VEZZONI SILVIA, BERTASI GIORGIO,

BORODANI URANI, MASERATI MARIA BENEDETTA, MENZIETTI ALESSIO,

PELIZZOLI MATTEO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 281/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 17/6/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/9/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cremona che aveva riconosciuto il diritto dei sopra indicati odierni intimati, docenti ed appartenenti al personale ATA, assunti con ripetuti contratti a tempo determinato, alla progressione professionale retributiva in relazione al servizio prestato e condannato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a corrispondere ai predetti le differenze stipendiali in ragione dell’anzianità maturata, nei limiti della prescrizione quinquennale;

– la Corte territoriale, richiamato il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, ha svolto le seguenti considerazioni: – le condizioni di impiego, rispetto alle quali sussiste il divieto di discriminazione, comprendono in conformità con quanto chiarito dalla Corte di Giustizia, tutti gli istituti idonei ad incidere sulla quantificazione del trattamento retributivo e, quindi, anche gli scatti di anzianità riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato, non essendo idonei a giustificare una diversità di trattamento tanto la mera circostanza che un impiego nel settore pubblico sia definito “non di ruolo” quanto la specialità del sistema del reclutamento scolastico; – opinare diversamente significherebbe vanificare le finalità della direttiva; – la violazione del principio di non discriminazione configura una condotta illecita del datore di lavoro che contravviene ad una disposizione imperativa di legge tanto in termini di responsabilità contrattuale quanto in termini di responsabilità extracontrattuale; – trattandosi di credito retributivo deve applicarsi la prescrizione quinquennale;

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di un motivo;

– i lavoratori sono rimasti intimati;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– successivamente è stato depositato atto di rinuncia da parte del Ministero;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– la rinuncia non è stata notificata alla controparte (in realtà manca la prova dell’avvenuta notifica risultando solo l’avvenuta consegna all’UNEP della Corte di appello di Roma in data 11 agosto 2017 dell’atto da notificare);

– l’art. 306 c.p.c., stabilendo che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio, quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione, fonda il diritto ad accettare la rinuncia stessa, ovvero quello, opposto, a non accettarla, nell’essere la parte costituita nel giudizio – cfr. Cass. 24 marzo 2011, n. 6850; Cass. i dicembre 2010, n. 24376; Cass. 11 ottobre 1999, n. 11384 -);

– la rinuncia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) – cfr. Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 5 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971;

– l’accettazione rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391 c.p.c. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

– la rinuncia semplice, dunque, in presenza di parte non costituita, determina automaticamente l’estinzione del processo;

– nella specie, alla declaratoria di estinzione non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di attività difensiva delle parti intimate; – non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016).

PQM

 

La Corte dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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