Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2345 del 31/02/2017

Cassazione civile, sez. III, 31/01/2017, (ud. 20/10/2016, dep.31/01/2017),  n. 2345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28994-2013 proposto da:

L.M., L.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PREMUDA 1/A, presso lo studio dell’avvocato ENRICHETTA MARIA DRAGO,

rappresentati e difesi dall’avvocato EGIDIO FRANCESCO LA MALFA

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ANAS SPA, P.S., M.F., M.R., NUOVA

TIRRENA SPA, S.M., ARTECO COSTRUZIONI SOC COOP A RL;

– intimati –

e contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio

dell’avvocato FERNANDO CIAVARDINI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale;

– resistente con procura speciale –

avverso la sentenza n. 204/2012 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 03/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato EGIDIO LA MALFA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per il rigetto del 1 motivo del ricorso

e per l’accoglimento del 2 motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il giudizio trae origine da un sinistro stradale nel quale ha perso la vita, oltre a L.G., proprietaria e conducente di una delle autovetture coinvolte, la trasportata Giuseppina Procaccianti, rispettivamente moglie e madre degli attuali ricorrenti, i quali hanno agito, in proprio e quali eredi della vittima, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali derivanti dal sinistro.

La domanda è stata parzialmente accolta in primo grado dal Tribunale di Enna, che ha condannato la Nuova Tirrena S.p.A. (quale impresa cessionaria del portafoglio della SIDA S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, in nome e per conto del CONSAP S.p.A., già INA Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada), nonchè M.F., in solido, a pagare, a titolo di risarcimento del danno morale, la somma di Lire 60.000.000 in favore di L.M. e quella di Lire 80.000.000 in favore di L.V. (all’epoca minore rappresentata dal genitore, poi costituitasi in proprio nelle fasi successive del processo), oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali, sulla sola sorta capitale, dalla data della domanda fino al soddisfo.

2. In parziale accoglimento del gravame proposto dagli attori, la Corte di Appello di Caltanissetta dopo aver pronunziato la cessazione della materia del contendere, in relazione al giudizio di appello, tra gli appellanti e la Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.A., ha dichiarato P.S. e l’ANAS S.p.A., in solido tra loro e con M.F., responsabili del sinistro, liquidando in favore degli appellanti la (ulteriore) somma di Euro 47.320,00 a titolo di danno patrimoniale (somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, dalla data del sinistro a quella della sentenza, e alla quale aggiungere gli interessi legali calcolati sul predetto importo annualmente rivalutato, sempre dalla data del sinistro a quella della sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma totale così determinata, dalla data della sentenza al saldo), e ha condannato i suddetti responsabili al pagamento dell’importo ancora dovuto (cioè quello eccedente rispetto a quanto già corrisposto dalla compagnia di assicurazioni). Ha confermato per il resto la sentenza impugnata, ritenendo in particolare inammissibile la richiesta degli appellanti volta ad ottenere la liquidazione di un maggior importo a titolo di danno non patrimoniale, essendo la somma liquidata in primo grado addirittura superiore a quella da essi richiesta in citazione e in sede di precisazione delle conclusioni; infondata quella concernente la mancata applicazione della rivalutazione monetaria ed il calcolo degli interessi sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, danno ritenuto espresso in valori attuali alla data della sentenza.

3. Avverso tale sentenza ricorrono L.M. e V., sulla base di tre motivi. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., “omessa pronunzia sul capo dell’appello con il quale si era chiesto di liquidare il danno non patrimoniale in misura maggiore”.

Denunciano che la corte di appello ha errato violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato, di cui all’art. 112 c.p.c., laddove ha dichiarato inammissibile il motivo di appello avanzato dai ricorrenti avverso la sentenza di primo grado, volto ad ottenere una più consistente liquidazione del danno non patrimoniale, sull’assunto che la somma riconosciuta dal tribunale a tale titolo (Lire 140.000.000) fosse addirittura superiore a quella da essi richiesta (Lire 50.000.000).

Secondo i ricorrenti, infatti, l’avere dedotto nell’atto di citazione un danno morale di Lire 25.000.000 per ogni danneggiato, con la richiesta a tale titolo “quanto meno di Lire 50.000.000” (richiesta richiamata in sede di precisazione delle conclusioni), non avrebbe impedito al tribunale di liquidare il danno non patrimoniale in misura maggiore, come in effetti avvenuto in concreto (sebbene in misura reputata comunque non soddisfacente).

Assumono, in particolare:

che il giudice di primo grado avrebbe correttamente interpretato la loro domanda, come richiesta di liquidazione complessiva del danno patrimoniale (indicato in Lire 255.528.000) e morale (indicato in Lire 50.000.000), per un totale di Lire 305.520.000 (pari ad Euro 157.792,00) e avrebbe riconosciuto in motivazione il loro diritto “al risarcimento del danno patrimoniale e morale per il disagio materiale e per l’afflizione subite in seguito alla perdita della congiunta, anche quale pretium doloris in senso stretto, ex art. 2059 c.c.”, liquidando quindi in un unico importo complessivo (di Lire 140.000.000 per i due attori) le due voci;

che tale interpretazione della domanda non era stata oggetto di appello;

che quindi, pur tenendo conto dell’avvenuta liquidazione in secondo grado dell’ulteriore importo di Euro 47.320,00 a titolo di danno patrimoniale, l’omesso esame del motivo di appello sul quantum del danno non patrimoniale aveva impedito il possibile riconoscimento in loro favore di un importo di almeno ulteriori Euro 39.169,00 (e cioè della differenza tra Euro 157.792,00 e gli importi complessivamente liquidati in primo e in secondo grado, rispettivamente pari ad Euro 72.303,00 e ad Euro 47.320,00).

Tali assunti sono infondati.

Come risulta chiaramente dalla sentenza impugnata, la liquidazione operata dal tribunale ha avuto riguardo esclusivamente al danno morale e non anche a quello patrimoniale, diversamente da quanto sostengono i ricorrenti.

Di conseguenza, deve senz’altro escludersi che la domanda degli attori di liquidazione del danno, pur specificata in voci distinte, sia stata invece interpretata dal giudice, nel quantum, come richiesta di liquidazione di una somma complessiva e unitaria, a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, e che come tale sia stata accolta in primo grado, con interpretazione non modificabile dalla corte di appello in quanto non oggetto di impugnazione.

Anche dall’assunto dei ricorrenti secondo cui “dedotto un evento dannoso e richiesto il risarcimento del danno con una quantificazione priva di qualsiasi riferimento alla effettiva perdita di un guadagno, ma piuttosto finalizzata a indicare un criterio per la determinazione dell’ammontare del risarcimento, spetta al giudice accertare, qualificare e quantificare sulla base degli elementi allegati ed acquisiti, ogni conseguenza patrimoniale e non patrimoniale” non è possibile trarre le conseguenze che la loro domanda andava interpretata, con riguardo al quantum, come una richiesta complessiva di una cifra totale e unitaria, comprensiva di danni patrimoniali e non patrimoniali, e non per voci specifiche.

Vengono richiamate, a sostegno di tale posizione, le precisazioni in ordine all’importo complessivo richiesto a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali effettuate nella comparsa conclusionale in primo grado e nell’atto di appello.

Ma proprio dal contenuto di tali atti emerge l’infondatezza della attuale pretesa dei ricorrenti.

Ed infatti – secondo quanto da essi stessi precisato – gli attori, con l’atto di citazione, nell’indicare i danni derivanti dalla perdita della congiunta (che aveva circa 22 anni al momento del decesso e non svolgeva altra attività lavorativa se non quella di cura e assistenza della propria famiglia), avevano chiesto che si tenesse conto proprio del pregiudizio derivante dal venir meno delle prestazioni attinenti alla cura ed assistenza della famiglia, che avevano ritenuto suscettibili di valutazione economica e pertanto considerato tra i danni patrimoniali (perciò indicati in Lire 255.528.000) e non tra quelli morali (perciò indicati in Lire 50.000.000); essi però avevano poi avuto cura di precisare, in comparsa conclusionale, che “in caso di accoglimento per una somma inferiore della richiesta di danno patrimoniale, il danno morale deve essere proporzionalmente aumentato”.

Si può quindi affermare che il tribunale abbia liquidato gli importi di cui alla sentenza di primo grado (effettivamente superiori a quanto indicato dagli attori per il solo danno morale) tenendo conto anche di tale specifico pregiudizio, considerato di carattere non patrimoniale, in conformità quindi alla richiesta contenuta nella precisazione della domanda da questi effettuata in sede di comparsa conclusionale, laddove veniva chiesta una maggiorazione dell’importo liquidato a titolo di danno morale in caso di mancato riconoscimento di quanto richiesto a titolo di danno patrimoniale.

Non può ammettersi invece che – pur riferendosi al solo danno morale – il tribunale abbia in realtà inteso liquidare una unica somma complessiva, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, come pretendono gli attori.

E’, al contrario, corretta l’interpretazione data alla sentenza di primo grado dalla corte di appello, la quale ha ritenuto, peraltro in perfetta coerenza con il dato letterale della pronunzia, che la liquidazione operata dal giudice di primo grado si riferisse solo al danno non patrimoniale.

Deve peraltro sottolinearsi che la corte di appello, in conformità con quanto sostenuto dagli stessi attori, ha altresì qualificato invece come pregiudizio patrimoniale il venir meno delle prestazioni che la defunta avrebbe dedicato alla cura ed assistenza della famiglia, e ha liquidato a tale titolo un importo ulteriore (senza neanche corrispondentemente ridurre quello riconosciuto a titolo di danno morale in primo grado).

Appare quindi evidente che, così facendo – e proprio nella prospettiva della precisazione della domanda che avevano effettuato gli attori nella comparsa conclusionale – la decisione della corte di appello, lungi dal ledere i loro interessi, risulta ad essi oltremodo favorevole: infatti, pur considerando nell’ambito del danno patrimoniale il venir meno delle prestazioni di cura e assistenza alla famiglia (e cioè un pregiudizio che era stato in realtà risarcito a titolo di danno morale in primo grado), nel liquidare e riconoscere tale danno patrimoniale non ha corrispondentemente ridotto gli importi liquidati a titolo di danno morale in primo grado (quanto meno nei limiti del domandato a tale titolo, che – una volta escluso che vi rientrasse il pregiudizio costituito dal venir meno delle prestazioni di cura e assistenza familiare – non poteva che coincidere con l’importo inizialmente indicato dagli attori stessi, e cioè Lire 50.000.000). Così, in effetti, il pregiudizio in esame risulta risarcito per due volte ai ricorrenti, con evidente duplicazione. Di modo che, se anche potesse ipotizzarsi una violazione dell’art. 112 c.p.c., essa in realtà risulterebbe al più in favore e non in danno dei ricorrenti stessi (i quali – è appena il caso di precisarlo – non hanno impugnato la sentenza di secondo grado nella parte in cui determina l’entità del risarcimento del danno patrimoniale, liquidato proprio in relazione al costo delle prestazioni di cura e assistenza alla famiglia che la defunta avrebbe reso).

4.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione o falsa applicazione degli artt. 1219 e 2056 c.c. in relazione alla conferma del criterio di calcolo degli interessi legali adottato dal tribunale”.

La corte territoriale è incorsa in errore perchè ha rigettato il motivo di appello proposto dai ricorrenti per ottenere il riconoscimento degli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento a decorrere dalla data del sinistro anzichè da quella della domanda giudiziale, e sulla sorta capitale progressivamente rivalutata anzichè sulla sorta capitale pure sull’assunto che il danno fosse stato liquidato in valori attuali alla data della sentenza.

Secondo i ricorrenti tale pronunzia viola gli artt. 1219 e 2056 c.c., in quanto gli interessi cd. compensativi sulle somme liquidate a titolo risarcitorio, quali debiti di valore, andrebbero comunque computati a decorrere dall’evento lesivo e sulla sorta capitale annualmente rivalutata, secondo il principio espresso con il noto arresto in materia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 17 febbraio 1995 n. 1712). Essa, poi, non sarebbe logicamente congruente con il motivo di impugnazione e la pronunzia censurata, in quanto la liquidazione da parte del tribunale non sarebbe affatto avvenuta in valori attuali alla data della sentenza, ma con riferimento al triplo della pensione sociale dell’epoca, e in un importo di cui si prevedeva espressamente la rivalutazione dalla data della domanda al soddisfo.

Il motivo è fondato.

Va ribadito in proposito il principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, in sede di liquidazione, oltre alla svalutazione (che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell’illecito: cd. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario); qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza (a differenza che nell’ipotesi di responsabilità contrattuale) dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso” (così Cass. 3 marzo 2009 n. 5054; nel medesimo senso, ex multis, Cass. 9 marzo 2010 n. 5671; 3 agosto 2010 n. 18028; 20 dicembre 2011 n. 27584; 9 luglio 2014 n. 15604).

Da tali principi si è discostata la pronunzia impugnata che, sulla somma liquidata a titolo risarcitorio, ha riconosciuto la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali, sulla sola sorta capitale, dalla data della domanda fino al soddisfo.

4.3. Con il terzo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 366 c.p.c. in relazione alla conferma della regolamentazione delle spese del primo grado nonostante l’accoglimento del motivo riguardante la responsabilità dei chiamati, mandati assolti in primo grado”.

Anche questo motivo è fondato.

E’ costante nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione del principio – al quale intende darsi continuità nella presente sede – secondo cui “il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all’art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado perchè la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi” (così di recente: Cass. 18 marzo 2014 n. 6259; nel medesimo senso si vedano, tra le tante, Cass. 30 ottobre 2013 n. 8718; 14 ottobre 2013 n. 23226; 30 agosto 2010 n. 18337; 22 dicembre 2009 n. 26985; 11 giugno 2008 n. 15483).

Nella specie, la corte di appello non ha adottato alcuna statuizione in merito alle spese del giudizio di primo grado, che (liquidate nella misura di Lire 5.000.000 oltre accessori) erano state poste a carico dei soli soccombenti in tale grado (e cioè a carico di Nuova Tirrena S.p.A. e M.F.), mentre erano state compensate nei confronti delle altre parti: ciò sull’assunto che i relativi importi erano già stati corrisposti integralmente agli attori dalla compagnia di assicurazione. Ha quindi esclusivamente liquidato le spese del secondo grado, condannando il P. e l’ANAS S.p.A. a pagarle in favore degli appellanti, compensandole tra gli appellanti, la Nuova Tirrena S.p.A. e M.F., e nulla disponendo in relazione alle spese degli appellati rimasti contumaci.

Così facendo ha però violato il principio sopra richiamato, ricavabile dall’art. 91 c.p.c., che impone al giudice di appello, in caso di riforma della sentenza di primo grado, di provvedere sulle spese di entrambi i gradi in base all'”esito complessivo della lite”, vietandogli di ritenere una stessa parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.

La sentenza di primo grado era stata in effetti riformata, con il riconoscimento della responsabilità solidale per il sinistro mortale anche in capo all’ANAS S.p.A. e a P.S.: almeno con riguardo a tali soggetti, pertanto, la corte di appello avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione complessiva delle spese in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, e non avrebbe potuto farlo in modo differenziato per i due gradi, come invece in definitiva ha fatto, omettendo di statuire sulle spese del primo grado.

Deve peraltro osservarsi che, con il motivo di ricorso in esame, i ricorrenti hanno censurato la mancata regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado esclusivamente in relazione alla posizione dei “chiamati mandati assolti in primo grado” (vale a dire del P. e dell’ANAS S.p.A., oltre che di S.M., della Arteco Costruzioni S.c.r.l. e della Nuova MAA Assicurazioni S.p.A.).

Orbene, con riguardo ai chiamati mandati assolti in primo grado, la sentenza di primo grado è stata riformata nei confronti del P. e dell’ANAS S.p.A., mentre è stata confermata nei confronti degli altri, che peraltro non si erano costituiti in appello.

La mancata pronunzia sulle spese in relazione a questi ultimi deve dunque ritenersi corretta.

Per quanto attiene alla posizione della Nuova Tirrena S.p.A. e del M. manca invece una specifica censura.

Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata esclusivamente con riguardo alla regolazione delle spese processuali nei rapporti tra i ricorrenti e gli intimati P. ed ANAS S.p.A..

5. Pertanto la Corte respinge il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso cassa in relazione, attenendosi ai principi indicati in motivazione, la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

la Corte respinge il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso cassa in relazione, attenendosi ai principi indicati in motivazione, la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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