Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2345 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2345 Anno 2018
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA

sul ricorso 3985-2015 proposto da:
AGRISAN S.R.L., in persona del legale rappresentante BENILDE
PENNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE
13, presso lo studio dell’avvocato CAROLINA VALENSISE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIO CARACCIOLO
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE MONASTERACE;
– intimatoavverso la sentenza n. 329/2014 della CORTE D’APPELLO di

REGGIO CALABRIA, depositata il 23/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale ALBERTO CARDINO, che chiede che si

Data pubblicazione: 31/01/2018

voglia accogliere il motivo di ricorso n. 2), annullando con rinvio la
sentenza impugnata.
RILEVATO CHE:
1. – La Agrisan s.r.l. convenne in giudizio il Comune di
Monasterace per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti
dal furgone di sua proprietà a seguito dell’urto, avvenuto in data 18

contro il sovrappasso trasversale all’intera carreggiata, alto metri
2,20 dal piano visibile.
L’adito Tribunale di Locri-sezione distaccata di Siderno, con
sentenza del dicembre 2004, rigettò la domanda sulla scorta di una
pluralità di rationes decidendi: a) non configurabilità di un obbligo
dell’ente proprietario della strada di segnalare l’altezza massima di un
cavalcavia; b) presenza in loco di due segnali relativi all’altezza
massima del cavalcavia (il primo posto a distanza di mt. 44,60 ed il
secondo alla base del medesimo cavalcavia) ed irrilevanza del
disposto di cui all’art. 175 del regolamento di esecuzione del Codice
della strada; c) omessa prova dell’efficacia causale dell’omissione
della segnaletica nella produzione del sinistro.
2. – Avverso la predetta sentenza proponeva impugnazione la
Agrisan s.r.I., che la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza
resa pubblica il 23 settembre 2014, dichiarava inammissibile per
difetto di interesse, non avendo l’appellante avanzato alcuna critica
specifica in ordine alla ratio decidendi, autonoma e idonea da sola a
sorreggere la sentenza gravata, concernente il difetto prova
sull’efficacia causale dell’omissione ascritta al Comune.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Agrisan s.r.I.,
affidando le sorti dell’impugnazione a due motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato
Comune di Monasterace.
Il P.M. ha depositato le proprie conclusioni scritte, con cui
chiede l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
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dicembre 2000 verso le ore 14, della parte superiore del furgone

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.
CONSIDERATO CHE:
1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli
115 e 116 c.p.c., avendo errato la Corte territoriale a non ritenere

censura (a p. 5, rigo 7 e segg. dell’atto di appello) secondo cui lo
stesso Tribunale non aveva “considerato che la corretta segnalazione
dell’insidia da parte del Comune avrebbe ragionevolmente attratto
l’attenzione dell’autista del furgone e l’incidente, con elevato grado di
probabilità, non si sarebbe verificato”.
2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 primo
comma, n. 3, c. p. c., violazione e falsa applicazione degli articoli
2727 e 2729 c.c., per non aver la Corte territoriale apprezzato come
presuntiva la prova della efficacia causale dell’omissione di
segnaletica, la cui presenza, nel rispetto delle norme del codice
stradale, avrebbe attratto l’attenzione dell’autista ed evitato l’evento
dannoso.
3.

– I motivi – da scrutinarsi congiuntamente – sono

inammissibili.
3.1. – Con essi non viene idoneamente impugnata la decisione
di inammissibilità dell’appello, che poggia sulla carente specificità del
gravame – quale ipotesi, dunque, che, all’evidenza, rende la
declaratoria di inammissibilità ascrivibile nell’alveo della previsione
dell’art. 342 c.p.c. – per omessa impugnazione di una delle tre
rationes decidendi su cui si fondava la sentenza del Tribunale di
rigetto della domanda attorea, ciascuna autonomamente in grado di
sorreggere la decisione primo grado.
I motivi, infatti, veicolano solo generiche censure di violazione
degli artt. 115 e 116 c.p.c. e, poi, della disciplina sulla prova
presuntiva, che non hanno attinenza con l’error in procedendo che,
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specifica la critica alla sentenza di primo grado, espressa con la

nella specie, avrebbe dovuto esser denunciato ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n. 4, c.p.c., o comunque – pur senza necessità di
esatta indicazione numerica della predette ipotesi (Cass., S.U., n.
17931/2013) – con univoco riferimento alla nullità della decisione per
la violazione processuale ascrivibile al giudice di appello; ciò che,
invece, è del tutto assente nel ricorso in esame.

società ricorrente evidenziato con l’atto di appello come unica critica
alla ratio decidendi della sentenza di primo grado sulla ritenuta
carenza di prova circa l’efficacia causale della omissione addebitata
all’Amministrazione comunale, non viene, in effetti, ad integrare una
censura specifica di essa, posto che si allude genericamente ad una
prova presuntiva imperniata soltanto sull’automatismo tra l’assenza di
segnale e condotta del conducente, senza però evidenziare né quale
fosse stato, nello specifico, il ragionamento del primo giudice, né
quali i fatti allegati inerenti alla predetta condotta omissiva e,
soprattutto, le prove dedotte ai fini della relativa dimostrazione,
essendo pur sempre la parte attrice gravata dei suddetti oneri (di
allegazione e prova), in quanto l’azione era stata proposta ai sensi
dell’art. 2043 c.c.
E una critica da strutturarsi in tal modo si rendeva necessaria,

dunque, anche in applicazione del principio di diritto enunciato dal
precedente giurisprudenziale richiamato a sostegno dei motivi di
ricorso – Cass. n. 8847/2007 -, secondo cui il giudice, nell’accertare
la responsabilità nella verificazione dell’evento dannoso, non può
limitarsi a valutare la condotta del conducente sotto il profilo della
prevedibilità del pericolo, ma deve al contempo valutare l’eventuale
efficacia causale, anche concorrente, che abbia assunto la condotta
omissiva colposa dell’Amministrazione nella produzione del sinistro.
4. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e, non
avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede, non occorre

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3.2. – Peraltro, giova in ogni caso osservare che, quanto dalla

provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di
legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da

unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione
Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in data 16 novembre
2017.
Il Presidente

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parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

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