Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2345 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. III, 02/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 02/02/2010), n.2345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3077/2009 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. PRESTINARI

15, presso lo studio dell’avvocato PUSILLO ANTONIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRITTELLI ALESSANDRO

VINCENZO, giusta delega speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA (che ha incorporato CASTELLO GESTIONE CREDITI SRL)

nella qualità di mandataria di INTESA SANPAOLO SPA – Aderente al

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di

Garanzia e Capogruppo del Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo”,

(denominazione assunta a seguito della fusione per incorporazione

del Sanpaolo Imi SpA in Banca Intesa SpA), che ha incorporato Intesa

Gestione Crediti SpA, in persona del procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 13 8, presso lo studio

dell’avvocato STANIZZI ANTONIO, che la rappresenta e difende, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16156/2008 del TRIBUNALE di ROMA del 20.7.08,

depositata il 28/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito per la controricorrente l’Avvocato Antonio Stanizzi che si

riporta agli scritti;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso 18 ottobre 2004 C.G. ha proposto opposizione alla esecuzione immobiliare 66364/90 RGE pendente innanzi al tribunale di Roma, quale debitore esecutato.

L’opponente, premesso che aveva acquistato dalla Immobiliare Gioia s.r.l. il diritto di proprietà sugli appartamenti interno 23, piano terzo ed interno 28, piano quarto, con annessi posti macchina facenti parte del villino n. (OMISSIS), gravati da ipoteca in favore della Cariplo s.p.a. a garanzia di mutuo fondiario da questa ultima erogato in favore della società venditrice nell’anno 1983/1984, ha dedotto la illegittimità del procedimento esecutivo nei suoi confronti per mancata rinnovazione dell’ipoteca iscritta in data 16 dicembre 1983 ed estinta nel corso del procedimento.

Costituitasi in giudizio in qualità di procuratrice di Banca Intesa s.p.a., la Castello Gestione Crediti s.p.a., cui è successivamente succeduta per atto di fusione l’Italfondiario s.p.a., ha contestato ogni avversa deduzione ed eccezione in quanto infondata in fatto ed in diritto, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Il giudice dell’esecuzione in sede di comparizione delle parti ha sospeso il procedimento esecutivo con provvedimento 20 – 21 ottobre 2004, confermato con successivo provvedimento 28 giugno 2005 depositato il 6 luglio 2005, sul presupposto della mancanza ictu oculi della sussistenza di un valido titolo esecutivo e del necessario approfondimento in sede di merito di tale circostanza e della sussistenza di una transazione di cui aveva dichiarato di volere profittare parte opponente, dando atto che questo ultimo provvedimento veniva emesso in mancanza del fascicolo di parte opposta non rinvenuto nel fascicolo di ufficio.

Chiusa regolarmente la fase della trattazione all’udienza del 28 febbraio 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione e il tribunale adito con sentenza 20 – 28 luglio 2008 ha rigettato l’opposizione e revocato altresì il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva.

Per la cassazione di tale pronunzia notificata il 25 novembre 2008 ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, con atto 24 gennaio 2009 C.G..

Resiste, con controricorso la Italfondiario s.p.a. nella qualità di mandataria della Intesa Sanpaolo s.p.a..

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380 bis) perchè il ricorso sia deciso in camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. Risulta dagli atti di causa – ha osservato il giudice a quo – che il C. nell’atto di acquisto dei beni pignorati a rogito del notaio Maggiore 19 giugno 1984 (rep. 11087, racc. 4323), ha dichiarato di accollarsi per la quota di L. 20 milioni residuali (rispetto al prezzo di L. 134.500.000, di cui L. 114.500.000 già versati prima del rogito) il mutuo contratto dalla venditrice Immobiliare Gioia s.r.l. con la Cariplo s.p.a., notificando in data 10 agosto 1984 tale atto alla stessa Cariplo s.p.a. ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 646 del 1905, art. 20.

Da ciò consegue – ha evidenziato la sentenza impugnata – che il C. ha assunto nei confronti dell’opposta la qualità di debitore diretto e non di terzo proprietario, in quanto si è accollato il debito per la somma dichiarata nel sopra citato contratto di mutuo, che costituisce valido ed efficace titolo esecutivo in base al quale è stata azionata l’esecuzione immobiliare oggetto di opposizione.

Nè vale sostenere, come dedotto da parte opponente, che la mancata rinnovazione dell’ipoteca avrebbe determinato l’estinzione del titolo esecutivo e del conseguente procedimento di esecuzione, in quanto il titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo non risulta essere venuto meno.

La transazione di cui parte opponente ha dichiarato di voler profittare è avvenuta con terzi soggetti, i quali pur essendo debitori solidali, hanno ottenuto una rinuncia parziale da parte della creditrice opposta valida solo nei confronti di costoro (con effetti immediati sulla procedura esecutiva immobiliare pendente sugli immobili di loro proprietà) e non certamente nei confronti del C., il quale non ha ancora estinto il proprio debito.

3. Il ricorrente censura la sopra trascritta sentenza denunziando, nell’ordine:

– da un lato violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 646 del 1905, art. 20, e degli artt. 474 e 615 c.p.c., in relazione all’art. 2808 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando l’espressione, contenuta in sentenza, secondo cui “nè vale sostenere… che la mancata rinnovazione dell’ipoteca avrebbe determinato l’estinzione del titolo esecutivo e del conseguente procedimento di esecuzione”, formulando, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto “il giudice viola il R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, nonchè gli artt. 474 e 615 c.p.c., in relazione all’art. 2808 c.c., e art. 115 c.p.c., quando afferma che poter fondare l’esecuzione forzata, nei confronti dei terzi aventi causa, in materia di credito fondiario, non è necessaria la costituzione – iscrizione e il permanere dell’ipotesi sui beni immobili oggetto dell’esecuzione?” (primo motivo);

– dall’altro, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nella parte in cui la sentenza ha affermato che il “contratto di mutuo.. costituisce valido ed efficace titolo esecutivo in base al quale è stata azionata l’esecuzione immobiliare oggetto di opposizione”, formulando al riguardo ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto “il giudice viola l’art. 474 c.p.c., quando afferma che può costituire valido titolo esecutivo un contratto avente a oggetto crediti meramente eventuali e futuri ?” (secondo motivo);

– da ultimo violazione e/o e falsa applicazione dell’art. 1304 c.c., e del R.D. 646 del 1905, art. 20, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa e/o insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, circa un punto decisivo. Violazione dell’art. 112 c.p.c., censurando – in particolare – la sentenza gravata in cui questa affermata che “la transazione di cui parte opponente ha dichiarato di voler profittare è avvenuta con terzi soggetti, i quali pur essendo debitori solidali, hanno ottenuto una rinuncia parziale da parte della creditrice opposta valida solo nei confronti di costoro… e non certamente nei confronti del C., il quale non ha ancora estinto il proprio debito”, formulando ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto “il giudice viola l’art. 112 c.p.c., quando si pronuncia su eccezioni, relative al contenuto di una transazione di cui il debitore solidale ha dichiarato ex art. 1304 c.c., di voler profittare che però non sono state sollevate dal creditore?” (terzo motivo).

4. Il proposto ricorso pare inammissibile, stante la manifesta inammissibilità di tutti i motivi in cui si articola.

4.1. Sotto diversi, concorrenti, profili.

4.1.1. In primis – e in via assorbente – si osserva che i quesiti sopra trascritti non sono conformi al modello delineato dall’art. 366 bis c.p.c., e, per l’effetto, devono ritenersi omessi, con conseguente inammissibilità del ricorso.

In particolare, a seguito del D.Lgs. n. 40 del 2006, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si concluda con la formulazione di un quesito di diritto in alcun modo riferibile alla fattispecie o che sia comunque assolutamente generico, dovendosi assimilare un quesito inconferente alla mancanza di quesito (Cass. 3 ottobre 2008, n. 24578).

Come ripetutamente affermato da questa Corte regolatrice (tra le tantissime, cfr. Cass. 23 luglio 2008 n. 2360), inoltre:

– i quesiti di diritto imposti dall’art. 366 bis c.p.c., rispondono alla esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie;

– il quesito di diritto costituisce pertanto il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e quindi non ammissibile, l’investitura stessa del giudice di legittimità;

– deriva da quanto precede, pertanto, che ognuno dei quesiti formulati per ciascun motivo di ricorso deve consentire l’individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera di questa Corte di Cassazione possa condurre ad una decisione di segno diverso;

– il quesito deve poi costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata;

– non possono quindi proporsi motivi cumulativi e, comunque, che si concludano con un quesito che non permetta di riferirlo in modo chiaro ed univoco ad uno di essi e che non evidenzi l’elemento strutturale della norma che si assume violata, non consistendo in una chiara sintesi logico – giuridica della questione sottoposta, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa o affermativa – che a esso si dia, discenda un modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame.

Pacifico quanto precede è evidente che i quesiti sopra trascritti non solo non permettono di ricostruire quale sia stata la regula iuris applicata dal tribunale di Roma, nel risolvere la controversia, ma neppure consentono di individuare quale sia la regula di cui questa Corte dovrebbe fare applicazione al fine di pervenire alla cassazione della sentenza impugnata.

In buona sostanza parte ricorrente, in termini assolutamente apodittici e totalmente prescindendo dai precetti introdotti, quanto al giudizio di cassazione, dal decreto legislativo n. 40 del 2006, si limita a formulare quesiti assolutamente generici, denunciando – in buona sostanza – che l’esito della lite è stato diverso da quello da essa auspicata, per avere i giudici di merito violato gli articoli indicati nei vari motivi (cfr. Cass., sez. un., 2 dicembre 2008, n. 28547, nonchè Cass. 13 maggio 2009, n. 11094, in motivazione).

4.1.2. Anche a prescindere da quanto precede il ricorrente censura la sentenza impugnata totalmente prescindendo da quella che è la ratio decidendi della stessa.

Il tribunale di Roma, in particolare, ha rigettato la opposizione sul rilievo che – contrariamente a quanto del tutto apoditticamente si invoca in ricorso – il C. non è il terzo acquirente del bene ipotecato a garanzia dell’originario debito, ma perchè in occasione dell’acquisto degli immobili oggetto di esecuzione il C. aveva dichiarato di accollarsi, per la quota di lire 20 milioni il mutuo già contratto dalla venditrice Immobiliare Gioia s.r.l. sì che lo stesso è il debitore diretto che non avendo onorato la quota di mutuo accollatasi nell’atto del 19 giugno 1984 è stato il destinatario dell’atto di precetto e dell’esecuzione per cui è controversia.

E’ palese, per l’effetto, la inammissibilità del primo e del secondo motivo di ricorso sul presupposto, il primo, che sia venuta pena l’efficacia della iscrizione ipotecaria in favore dell’originario debitore e quindi la impossibilità di aggredire il bene trasferito ad altri (certo essendo, come osservato sopra che il C. è il debitore principale), il secondo che non costituisca valido titolo esecutivo un contratto avente a oggetto crediti meramente eventuali e futuri (totalmente prescindendo dalla circostanza che il C., in occasione dell’acquisto degli immobili oggetto di controversia non si è accollato un debito eventuale e futuro, ma di L. 20 milioni).

4.1.3. Quanto al terzo motivo, a prescindere da ogni altra considerazione, si osserva che nella specie, giusta la stessa prospettazione di parte ricorrente, era configurabile la violazione, da parte del giudice di appello, dell’art. 112 c.p.c., cioè la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (per avere il giudice a quo reso la propria pronunzia su una eccezione non sollevata dal creditore) e – quindi – non certamente, la violazione e falsa applicazione di norme di carattere sostanziale quali l’art. 1304 c.c., e il R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, nè, tantomeno, difetto di motivazione, rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Pacifico quanto precede deve ribadirsi, ulteriormente, in conformità, del resto, a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde parte ricorrente, che la omessa pronuncia su una domanda, ovvero su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, o, pure, la pronunzia su istanze non ritualmente introdotte in causa, integra una violazione dell’art. 112, c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e, conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia sta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero come vizio della motivazione (Tra le tantissime, Cass. 19 gennaio 2007, n. 1196; Cass. 27 ottobre 2006, n. 23071; Cass. 27 gennaio 2006, n. 1755; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1701; Cass. 11 novembre 2005, n. 22897).

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente le repliche alla stessa, contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c., del ricorrente, non giustificano un superamento delle considerazioni svolte nella relazione – sopra trascritte – e della pacifica giurisprudenza ivi ricordata.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 3.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

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