Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2345 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. III, 01/02/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 01/02/2011), n.2345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29831/2006 proposto da:

U.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato STELLA RICHTER

Paolo, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79,

presso lo studio dell’avvocato PLACIDI Giampiero, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato OHRWALDER ERICH giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 172/2005 della CORTE D’APPELLO di TRENTO

SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, emessa il 29/6/2005, depositata il

17/08/2005, R.G.N. 193/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato PAOLO STELLA RICHTER;

udito l’Avvocato GIAMPIERO PLACIDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Con sentenza n. 172/05, pubblicata il 17.8.05, la Corte di Appello di Trento – sez. dist. di Bolzano ha:

1.1.1. sostanzialmente rigettato l’appello avverso la reiezione dell’opposizione dispiegata da U.R. avverso il precetto notificatole da G.K., fondata sulla circostanza che ella aveva pagato le sole somme recate dal titolo esecutivo nelle more tra la spedizione a mezzo posta e la ricezione del precetto di pagamento;

1.1.2. in parziale riforma della sentenza di primo grado, limitato ad un terzo la condanna alle spese di lite dell’opponente U..

1.2. In particolare:

1.2.1. il G. aveva intimato precetto – per totali Euro 30.407,27 – in base a decreto ingiuntivo esecutivo e scelto di notificare il primo a mezzo posta, liquidando in esso anche le spese e competenze del precetto stesso e gli interessi fino a tutto il 20.11.02; ma, nelle more tra la spedizione (avutasi il 6.11.02) e la ricezione (avutasi il 18.11.02), la debitrice – in data 12-15 novembre 2002 ha pagato quanto da lei ritenuto dovuto fino al pagamento, quantificandolo in Euro 29.239,29.

1.2.2. La U. ha contestato la sussistenza del credito oggetto dell’intimazione, sia per l’intervenuto pagamento, sia per l’erroneità del computo degli interessi fino al 20.11.02 (e quindi a data successiva al precetto ed al pagamento), sia per l’eccessività delle spese e competenze autoliquidatesi dal G..

1.2.3. Il primo giudice ha comunque dichiarato estinto il credito azionato in misura pari a quella del pagamento come effettuato, ma ha condannato la U. al pagamento del 70% delle spese di lite sostenute dalla controparte.

1.3. La U. propone ricorso per cassazione, passandolo per la notifica agli ufficiali giudiziari il 31.10.06; e, dal canto suo, il G. resiste con controricorso.

1.4. All’udienza pubblica del 9 dicembre 2010 le parti compaiono e si riportano ai rispettivi atti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. A fondamento del ricorso la ricorrente propone tre distinti motivi, concludendoli poi con la formulazione di altrettanti quesiti di diritto:

2.1. con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, la ricorrente lamenta la mancata disamina della domanda di declaratoria di illegittimità degli interessi maturati successivamente al pagamento;

2.2. con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1173 e 1334 c.c., L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8 ed art. 474 c.p.c., nonchè art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente argomenta per il carattere pienamente satisfattivo del pagamento delle somme recate dal titolo esecutivo, se effettuato prima della ricezione della notifica del relativo precetto, con la conseguente illegittimità del precetto e la non spettanza di alcuna altra somma al creditore;

2.3. con il terzo motivo, ex art. 360, n. 3 in relazione all’art. 112 c.p.c. ed ex art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente adduce l’incompatibilità della definizione di genericità-inconsistenza e di inammissibilità-novità delle censure sulla “contestata conformità tariffaria dell’autoliquidazione”.

3. Il G., dal canto suo:

3.1. eccepisce in primo luogo la tardività del ricorso, siccome notificato il 2.11.06 e quindi decorso il termine annuale ex art. 327 c.p.c., maggiorato della sospensione feriale;

3.2. nel merito argomenta per l’infondatezza dei motivi:

3.2.1. quanto al primo, perchè mancava fin nei gradi di merito una specifica contestazione degli interessi successivi al pagamento;

3.2.2. quanto al secondo, perchè era legittimo intimare precetto anche per spese e competenze, in un momento in cui il pagamento non era ancora intervenuto;

3.2.3. quanto al terzo, per non essere stata mai coltivata doglianza sulla non conformità tariffaria dell’autoliquidazione; ed a tal fine il controricorrente riporta le conclusioni svolte dall’opponente nei gradi di merito.

4. Va in primo luogo rilevato che non si applica l’art. 366 bis c.p.c., atteso che la sentenza qui impugnata è stata pubblicata anteriormente al 2.3.06 e non può trovare quindi applicazione, ratione temporis, la riforma di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (stando alla normativa transitoria di cui all’art. 27, comma 2 di detto decreto).

5. Va poi rilevato che il ricorso è inammissibile, sia pure non sotto il profilo prospettato dal controricorrente:

5.1. infatti, la sentenza gravata è stata pubblicata in data 17.8.05, mentre il ricorso è stato consegnato agli ufficiali giudiziari per la notifica, come si ricava dal numero di cronologico sulla relata, il 31.10.06;

5.2. l’espressione “opposizione a precetto” sta a indicare soltanto che l’opposizione viene proposta anteriormente all’inizio della esecuzione forzata, il che rileva ai fini delle forme da osservarsi e del giudice al quale deve essere presentata la domanda: una volta determinato il momento in cui l’opposizione viene proposta, essa deve essere qualificata o come opposizione all’esecuzione o come opposizione agli atti esecutivi, dovendo rientrare necessariamente in uno dei tipi previsti dal codice di rito; pertanto, anche l’opposizione al precetto, benchè preceda l’inizio dell’esecuzione, a prescindere dalla sua qualificazione come opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi, non può essere esclusa dall’esenzione, imposta per queste tipologie di controversie, dalla sospensione feriale dei termini, dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 (Cass. 30 gennaio 1978 n. 431, Cass. 16 settembre 1980 n. 5273, Cass. 14 febbraio 1981 n. 929, Cass. 26 ottobre 1981 n. 5592, Cass. 21 dicembre 1998 n. 12768, Cass. ord. 6 dicembre 2002 n. 17440, Cass. 15 giugno 2004 n. 11271, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20594, Cass. 10 febbraio 2005 n. 2708);

5.3. e tale conclusione si applica anche al termine per proporre ricorso per cassazione: infatti, il principio sancito dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all’intero corso del procedimento, sicchè esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione: la norma citata, difatti, anche nella parte in cui richiama l’art. 92 ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l’esigenza di una sollecita trattazione), e non già all’organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima (giurisprudenza consolidata; in materia di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, v., tra le altre: Cass., ord. 6 febbraio 2004 n. 2342; Cass., ord. 18 gennaio 2006 n. 818; Cass., ord. 18 gennaio 2006 n. 817; Cass. 2 marzo 2010 n. 4942; per altre tipologie di cause sottratte alla sospensione: Cass. 4 dicembre 1991 n. 13055, Cass. 20 giugno 1994 n. 5932, Cass. 24 marzo 1995 n. 3478, Cass. 4 marzo 2000 n. 2450, Cass. 26 luglio 1996 n. 6753, Cass. 4 novembre 1997 n. 10823, Cass. 8 aprile 1998 n. 3629, Cass. 3 gennaio 2001 n. 44);

5.4. pertanto, il termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo all’epoca applicabile) è elasso il 17.8.06 ed il ricorso per cassazione, passato per la notifica soltanto il 31.10.06, è irrimediabilmente tardivo.

6. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, il carattere ufficioso del rilievo che lo ha definito integra un giusto motivo di totale compensazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA