Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23449 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/09/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 19/09/2019), n.23449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D�ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18964/2018 R.G. proposto da:

D.L.L., da considerarsi, in difetto di elezione di domicilio

in ROMA, per legge ivi domiciliato, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO RAGONE;

– ricorrente –

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28,

presso lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI, in virtù di

procura in calce a memoria di costituzione che non risulta

notificata ad alcuno;

– controricorrente –

contro

F.A.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 30380/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 19/12/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 17/01/2019 dal Consigliere Dott. DE STEFANO Franco;

Fatto

RILEVATO

che:

D.L.L. ricorre, affidandosi ad un ricorso articolato su due motivi e notificato a mezzo p.e.c. ad una delle controparti il 18/12/2018 ed all’altra a mezzo posta ordinaria a partire dallo stesso giorno, per la revocazione dell’ordinanza n. 30380 del 19/12/2017 di questa Corte suprema di cassazione, con cui è stato accolto limitatamente alla censura sulle spese di lite il suo ricorso, su sei motivi, contro la sentenza n. 4737 del di 01/12/2014 della Corte d’appello di Napoli, di accoglimento del gravame avverso il rigetto in primo grado da parte del Tribunale di Napoli (sez. dist. di Aversa) ed accoglimento parziale della sua domanda risarcitoria proposta contro F.A. e la SARA ass.ni spa in relazione a danni da lui pretesi per un sinistro stradale occorso il 28/09/2001;

in particolare e per quel che in questa sede rileva, questa Corte ha, dei motivi del ricorso originario:

– dichiarato inammissibile il primo (sull’omissione totale di pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale e parziale su quella del danno non patrimoniale) essenzialmente per difetto di autosufficienza;

– dichiarato inammissibile il secondo (sull’omesso esame di fatto decisivo quanto alla ricostruzione della dinamica in base al verbale dei c.c. e della c.t.u. in origine smarrita e non considerata dai giudici del merito), perchè fattuale e privo di indicazione di ragioni sulla prova dell’effettivo espletamento della c.t.u., ma pure per la correttezza dell’autonoma ricostruzione dei fatti da parte del giudice di appello quale peritus peritorum;

– dichiarato inammissibile il terzo (di omesso esame di fatti in ordine alla quantificazione del danno biologico ed in particolare dell’invalidità temporanea, nonchè del danno patrimoniale anche quanto alla minore capacità lavorativa, alle spese mediche e di c.t.u.), perchè integrante una congerie di argomenti eterogenei, mescolati in modo tale da esigere una non consentita ristrutturazione chiarificatrice della censura necessaria per recuperarle una reale specificità, nonchè – ma quale argomento ad abundantiam – in quanto ora di natura direttamente fattuale, ora affetto dagli stessi vizi del primo motivo, ora involgente un errore revocatorio;

– dichiarato inammissibile il quarto (per mancato prudente apprezzamento dei fatti provati e non specificamente contestati) perchè tendente a conseguire un terzo grado di merito od una revisione della cognizione in punto di fatto, comunque per ragioni di rito analoghe a quelle esaminate in ordine al primo motivo;

– dichiarato il quinto (di violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., per non attribuita pubblica fede fino a querela di falso alle dichiarazioni contenute in un verbale, nella specie dei CC) inammissibile nella parte relativa al contenuto del verbale ed infondato quanto alla pretesa violazione della disciplina sull’atto pubblico, perchè la pubblica fede non può giammai estendersi, come da giurisprudenza consolidata di legittimità, alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese a verbale, ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante;

– dichiarato il sesto (di violazione degli artt. 1227,2043 e 2054 c.c. per avere il giudice statuito sulla corresponsabilità del D.L. senza accertare se le violazioni del codice della strada a lui contestate abbiano correttamente influito sull’eziologia del danno) manifestamente infondato, rilevando come il giudice d’appello avesse assunto una posizione pienamente favorevole al D.L.;

degli intimati resiste, con atto che non risulta però notificato ad alcuno, la SARA ass.ni spa;

è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

il ricorrente deposita memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p.;

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente lamenta un duplice errore revocatorio:

– col primo motivo lamentandolo caduto su “circostanze essenziali, decisive ed esclusive premesse logiche della pronuncia giurisdizionale”, per avere ritenuto che, in punto di accertamento della colpa e, quindi, della responsabilità del sinistro, il giudice d’appello avrebbe “assunto una posizione pienamente favorevole proprio al D.L.”, mentre è ben vero, invece, che ha dichiarato ” F.A. e D.L.L. corresponsabili in pari misura dell’incidente”;

– col secondo motivo ritenendolo caduto su “circostanze, essenziali, decisive ed esclusive premesse logiche della pronuncia giurisdizionale”, per avere omesso di percepire il “contenuto meramente materiale degli atti del giudizio”, tanto da essere indotta questa Corte “a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, dando per inesistente un fatto (l’avvenuta nomina del consulente ad opera del Giudice, la liquidazione e l’espletamento della consulenza d’ufficio”);

può prescindersi, ricordato che con la memoria non è consentito colmare eventuali lacune originarie del ricorso, da ogni questione sull’improcedibilità del ricorso (essendo versata in atti una copia del provvedimento qui impugnato – indispensabile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., richiamato dall’art. 391-bis c.p.c.: da ultimo, v. Cass. ord. 3268/17 – asseverata conforme ad un originale indicato come esistente in un fascicolo informatico, nonostante il processo civile telematico non trovi ancora applicazione in Cassazione e non possa quindi al relativo giudizio applicarsi alcuna delle disposizioni in materia di asseverazione degli atti contenuti in un fascicolo informatico che, semplicemente, non esiste per questo giudizio), per la sua evidente inammissibilità;

al riguardo, l’elaborazione dell’errore revocatorio è talmente consolidata da imporre in questa sede un semplice richiamo integrale alla motivazione di Cass. Sez. U. 16/11/2016, n. 23306, ove ulteriori ed ampi richiami;

tanto esclude appunto che una lettura degli atti di causa intesa nel senso prospettato dall’odierno ricorrente integri giammai un errore revocatorio, cioè su fatti insuscettibili di diversa valutazione e per di più che sugli stessi, come invece è manifestamente accaduto nella specie, sia mancata la previa discussione tra le parti (richiesta dal testo stesso della norma per la rilevanza di un eventuale errore revocatorio);

la conclusione si attaglia in modo evidente al primo motivo, allorchè si lamenta l’errore caduto proprio sulla lettura degli atti di causa diversi da quelli del solo giudizio di legittimità, tanto integrando – a tutto concedere – un errore di valutazione o di giudizio da parte della Corte di cassazione, in quanto tale mai emendabile siccome non già revocatorio: ed a prescindere dal fatto che detto errore neppure può dirsi qui sussistente, visto che in ogni caso neppure l’esclusione della colpa specifica dell’odierno ricorrente l’avrebbe di per sè esentato dalla presunzione di pari responsabilità, così ben potendosi leggere l’espressione della qui gravata ordinanza;

ma la conclusione è di ancora maggiore ed immediata evidenza quanto al secondo motivo dell’odierno ricorso, incentrato sulle originarie censure fondate sulla pretermissione della c.t.u. (e della sua stessa esistenza), oltretutto precluso dalla chiara ragione di inammissibilità per vizi anche e soprattutto formali del ricorso originario, contro le quali non è stato nemmeno rivolto, nè del resto sarebbe stato ammesso per involgere valutazioni di atti processuali e così giudizi sui medesimi, alcun utile strumento di contestazione;

il ricorso va allora dichiarato inammissibile;

tuttavia, la circostanza della mancata notifica ad alcuno dell’atto con cui l’intimata avrebbe inteso resistere al ricorso comporta la radicale inammissibilità delle attività tutte svolte in apparente suo nome e quindi esclude la possibilità di riconoscere a quella le spese di lite;

va dato infine atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 19 settembre 2019

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