Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23448 del 06/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 06/10/2017, (ud. 06/09/2017, dep.06/10/2017),  n. 23448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23050-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA ((OMISSIS)), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in RONR,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA

2, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO FARANDA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1689/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 2/4/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/9/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Torino ha respinto l’impugnazione proposta dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca avverso la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto di S.P.M., assunto con contratto a tempo determinato nel comparto della scuola, a vedersi attribuire gli scatti biennali di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53, e condannato il Ministero al pagamento delle relative differenze retributive;

– la Corte territoriale ha sviluppato l’intero percorso argomentativo richiamando propri precedenti che avevano riconosciuto la progressione economica sulla base del principio di non discriminazione ivi invocato. Ciò pur a fronte di uno specifico rilievo da parte del Miur circa l’interpretazione ed applicazione della L. n. 312 del 1980 e dei contratti collettivi di compatto (cfr. pag. 2 della sentenza);

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca sulla base di un unico articolato motivo;

– S.P.M. ha resistito con controricorso;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata dal controricorrente sul rilievo che il ricorso per cassazione è stato notificato a P.L., persona diversa dall’effettivo destinatario dell’atto;

– secondo quanto da questa Corte più volte affermato, la notificazione è inesistente quando sia stata effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell’atto, risultando a costui del tutto estranei, mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto “ex tunc” attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un simile collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l’atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario – cfr. Cass. 2 dicembre 2009, n. 25350; Cass. 29 luglio 2011, n. 16759; sulla sanabilità della notifica del ricorso per cassazione si veda Cass., Sez. U, 20 luglio 2016, n. 14916;

– nella specie, la notifica del ricorso per cassazione, ancorchè indirizzata a persona diversa dalla quella stabilita dalla legge, è stata effettuata all’avv. Riccardo Faranda che dalla sentenza impugnata risultava essere il difensore di S.P.M., con ciò realizzandosi quel collegamento che esclude l’inesistenza e rende possibile la sanatoria;

– con l’unico articolato motivo il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si denuncia violazione e falsa applicazione: della L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53; dell’art. 142 c.c.n.l. 24 luglio 2003 e 146 c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007; del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 3; D.L. 13 maggio 2011, n. 70, dell’art. 9, comma 18 come convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2; della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4; della direttiva 99/70/CE. Evidenzia che il giudice di primo grado aveva riconosciuto gli scatti biennali di anzianità sulla scorta della L. n. 312 del 1980, art. 53, disposizione, questa, sicuramente non applicabile alle supplenze. Gli aumenti biennali previsti da detta norma, infatti, avevano come destinatari i soli docenti non di ruolo, incaricati dal Provveditore agli studi ed assunti con contratti a tempo indeterminato. La categoria degli insegnanti non di ruolo, distinta da quella dei supplenti, era stata, però, soppressa dalla L. 20 maggio 1982, n. 270. Per i docenti di ruolo la contrattazione collettiva, sin dalla prima tornata contrattuale, aveva provveduto a disciplinare gli effetti economici della anzianità, abolendo gli scatti biennali e sostituendoli con un sistema di progressione economica per “scaglioni”. La L. n. 312 del 1980, art. 53,ha, quindi, continuato a disciplinare il solo trattamento economico degli insegnanti di religione, come ben chiarito dall’art. 142 del c.c.n.l. 24.7.2003;

– il motivo è fondato;

– è stato affermato da questa Corte che l’invocata attribuzione degli scatti biennali non può trovare titolo nel principio di non discriminazione, posto che tali scatti, a far tempo dalla contrattualizzazione dell’impiego pubblico, non hanno più fatto parte della retribuzione del personale di ruolo della scuola, docente, tecnico ed amministrativo; da tale momento, infatti, la L. n. 312 del 1980, art. 53, può dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene non immessi nei ruoli, prestano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato previsti in via eccezionale dalla L. n. 270 del 1982, art. 15. Anche il richiamo a tale disposizione ad opera della contrattazione collettiva deve, così, ritenersi limitato ai soli insegnanti di religione, per i quali è prevista la perdurante vigenza della norma, così come integrata dal D.P.R. n. 399 del 1988. In tal senso si è espressa questa Corte nella decisione n. 22558/2016 (alla cui ampia ricostruzione normativa si rimanda) con la quale è stato affermato il seguente principio di diritto: “La L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e art. 71 dal c.c.n.l. 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”, principio che, in questa sede, va confermato;

– per completezza, si osserva che la controversia ha ad oggetto unicamente il riconoscimento degli scatti di anzianità di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53, mentre non risulta essere stata proposta, neppure in via subordinata, la diversa e autonoma domanda vertente sul riconoscimento della progressione stipendiale (c.d. gradoni) per effetto del riconoscimento dell’anzianità di servizio, questione sulla quale questa Corte si è espressa con la medesima sentenza n. 22558 del 7 novembre 2016 affermando il principio secondo cui nel settore scolastico la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato;

in conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. con il rigetto integrale dell’azionata domanda;

– la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti territoriali e solo di recente affrontata dalla Corte di legittimità, giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’azionata domanda; compensa le spese dell’intero processo.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA