Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23447 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. I, 26/10/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 26/10/2020), n.23447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10015/2015 proposto da:

B.E., e T.I., elettivamente domiciliati in Roma

presso lo studio dell’avvocato Lorenzo Prospero Mangili,

rappresentati e difesi dall’avvocato Stefano Beltrami, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI RIMINI, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio

dell’avvocato Maria Teresa Barbantini, rappresentata e difesa

dall’avvocato Wilma Marina Bernardi, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2014/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA

depositata il 24/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 9/07/2020 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Bologna con sentenza 2014/14 del 24.9.2014, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, dal Comune di Rimini, nonchè sulla domanda in quella sede pure proposta da B.E. ed T.I., ha liquidato l’indennità dovuta a questi ultimi per il parziale esproprio di un’area di loro proprietà da destinarsi alla realizzazione di una strada pubblica in agro del Comune resistente, determinandola sulla base del valore di Euro 9,00 al mq, ha riconosciuto come dovuto anche l’indennizzo per i soprassuoli costituiti da due baracche in cattivo stato di conservazione ed ha infine negato ogni loro spettanza per la perdita di valore subita dal fondo residuo per difetto del legame economico e funzionale tra i fondi interessati.

La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dai litisconsorzi B. – T. in forza di sei motivi di ricorso, cui si oppone il Comune di Rimini con controricorso.

Memoria dei ricorrenti ex art. 380-bisl c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti eccepiscono la nullità dell’impugnata decisione nel capo afferente alla determinazione dell’indennità sul rilievo che il decidente avrebbe a tal fine utilizzato un documento (nella specie un rogito di acquisto di un bene sito poco più a monte dell’area in valutazione) versato in causa solamente in sede di osservazioni alla bozza della relazione peritale predisposta dal CTU, documento percio0′ acquisito tardivamente, non sottoposto al previo contraddittorio delle parti e foriero di un vizio di extrapetizione per essersi la sentenza fondata su di esso.

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti eccepiscono ancora la nullità dell’impugnata decisione nei capi afferenti alle ulteriori domande sul rilievo che il decidente avrebbe a tal fine utilizzato una CTU definitiva completamente diversa, in particolare nel punto relativo alla stima del danno residuo, da quella trasmessa alle parti. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l’erroneità in diritto della stima dell’indennità operata dal decidente sulla base del valore agricolo medio, in spregio cioè al criterio del valore di mercato, già previsto dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, legittimato dalla giurisprudenza costituzionale e dalla giurisprudenza CEDU.

Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti censurano l’ulteriore arbitrio compiuto dal decidente nel ricusare il giusto ristoro per la perdita di valore subita dal fondo residuo, che secondo le prescrizioni attuative recate dagli allegati al P.R.G. del Comune di Rimini avrebbe potuto essere destinato alla realizzazione di edifici scolastici ad iniziativa anche privata.

Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti si dolgono dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, poichè nel determinare il pregiudizio inferto per la perdita dei soprassuoli il decidente non avrebbe considerato che gli immobili interessati erano stati fatti oggetto di condono, onde, essendone la realizzazione divenuta perciò legittima, il loro valore avrebbe dovuto essere stimato in conformità a quello di mercato.

Con il sesto motivo di ricorso i ricorrenti rinnovano la medesima doglianza con riguardo al rigetto della domanda intesa al ristoro per la perdita di valore della porzione residua di fondo, poichè il decidente avrebbe omesso di indagare il legame tra la porzione espropriata e quella residua, in particolare astenendosi dal considerare l’impossibilità di ampliare il manufatto superstite e l’impossibilità di utilizzare l’area espropriata a parcheggio.

3. Seguendo l’ordine espositivo impresso dai ricorrenti alle proprie rimostranze e muovendo perciò da quelle che, tramite il primo motivo, sono dirette a censurare il deliberato impugnato nel capo afferente alla determinazione dell’indennità di esproprio, si rende prioritario, per intuitiva assorbenza logica se fondato, l’esame del terzo motivo di ricorso.

4. Il motivo non ha pregio. Esso si fonda su un presupposto privo di oggettiva consistenza processuale dal momento che la Corte d’Appello, onde addivenire alla stima dell’indennità oggetto qui in contestazione, si è esattamente uniformata ai richiamati principi della giurisprudenza costituzionale e della giurisprudenza CEDU liquidando l’indennità dovuta ai B. – T. sulla base del valore di mercato dei beni ablati.

Si legge, in sentenza, che la prospettazione alimentata dalle produzioni documentali eseguite dal CTP del Comune – vale a dire il rogito afferente alla compravendita di aree prossime a quella in valutazione, attestante un valore di Euro 1,35 al mq – “ha formato oggetto di attenzione da parte del C.T.U. il quale le ha obiettato (che) detto prezzo unitario al 2006 era addirittura pari a circa 1/3 del già risicato e inapplicabile v.a.m. pari, per un seminativo nella zona di (OMISSIS) a circa Euro/Ha 4110 (Euro/mq 4,11) in realtà corrispondente a meno di metà del valore venale agricolo. La Corte intende far proprie tali incontestate osservazioni e pertanto l’indennità di espropriazione riguardante l’area andrà determinata secondo il seguente calcolo: mq 1075 x E/mq 9 = 9675”.

Dunque elevando il valore di stima a Euro 9,00 al mq la Corte decidente non solo non ha proceduto a liquidare l’indennità in base ai VAM – onde già per questo la contestazione si rivelerebbe inconsistente – ma, facendo tesoro dell’osservazione del CTU, secondo cui il valore venale era pari almeno al doppio del valore agricolo, è pervenuta a stimarne l’entità nella somma di Euro 9,00 al mq procedendo sulla base di essa a determinare l’indennità dovuta.

5. Resta travolta, in ragione di ciò, anche la doglianza che, parallelamente, i ricorrenti compendiano nel primo motivo di ricorso, chiarendo il passo motivazionale dianzi trascritto che il ragionamento decisorio a supporto della stima operata dalla Corte d’Appello, pur prendendo le mosse dal documento versato in atti dal Comune tardivamente secondo la tesi ricorrente -, si è poi sviluppato in maniera del tutto autonoma rendendo perciò infondata la contestazione in parola.

6. Con il secondo, quarto e sesto motivo di ricorso oggetto delle lagnanze ricorrenti è il contrario decisum adottato dalla Corte d’Appello in punto di ristoro della perdita di valore del fondo residuo. In questa cornice si rende prioritario l’esame del quarto motivo di ricorso che va giudicato inammissibile in quanto estraneo all’iter decisionale sviluppato dalla Corte territoriale a conforto del pronunciato rigetto delle pretese ricorrenti sul punto.

Si legge, in sentenza, che “la Corte ritiene invece di dover condividere la difesa del Comune, la quale contesta, più di radicalmente, trattarsi di espropriazione parziale: per insufficienza del mero sezionamento di un mappale appartenente allo stesso soggetto, occorrendo invece che la parte ablata sia legata alle rimanenti porzioni da un legame economico e funzionale… mentre nel caso di specie, stante la destinazione di parte dell’area a viabilità, mai questa avrebbe potuto essere considerata al fine del raggiungimento della superficie minima di intervento pari a mq 1500”; e ciò segnatamente per effetto di quanto già decretato in un pregresso giudizio legittimità (Cass., Sez. I, 13/12/2012, n. 22956), avente ad oggetto la natura delle aree interessate dalla procedura, secondo cui la destinazione a “zona omogenea F scolastica” rendeva il terreno inedificabile perchè destinato a servizio pubblico.

Il motivo non coglie perciò la ratio decidendi valorizzata dalla Corte territoriale e, laddove rinnova la convinzione della edificabilità del suolo ad iniziativa privata sul presupposto che in tal senso si esprimeva la tabella allegata al P.R.G., non si accorda con il ricordato pronunciamento di legittimità che aveva escluso la decisività al riguardo delle tabelle richiamate dato che “la funzione di dette tabelle non è certamente quella di integrare e/o di contraddire e modificare le previsioni del P.R.G.”.

7. Dovendo perciò confermarsi sul punto l’impugnato deliberato restano conseguentemente assorbite le doglianze rappresentate dai ricorrenti nel secondo e nel sesto motivo di ricorso, entrambe presupponendo la fondatezza della doglianza riportata nel quarto motivo di ricorso, qui invece dichiarato inammissibile.

8. Il quinto motivo di ricorso si espone anch’esso ad analogo giudizio chiamando questa Corte ad un vaglio di obliterati elementi istruttori che non integrano notoriamente il denunciato vizio motivazionale.

9. Il ricorso va dunque respinto.

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da susseguente dispositivo.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore della parte costituita in Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

 

 

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