Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23447 del 26/08/2021

Cassazione civile sez. II, 26/08/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 26/08/2021), n.23447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7078-2016 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via G Avezzana 3,

presso lo studio dell’avvocato Salvatore Di Mattia, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Marino Marinelli e

Stefania Candiotto;

– ricorrente –

contro

M.F., M.T., M.P.,

M.F., M.A., M.C., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Parigi 11, presso lo studio dell’avvocato

Stefano Crisci, che li rappresentano e difendono unitamente

all’avvocato Alessandro Monti;

– controricorrenti –

G.M., B.G., MA.PI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1683/2015 della Corte d’appello di Venezia,

depositata il 30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Dott.

Capasso Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Salvatore Di Mattia, per parte ricorrente che ha

concluso come in atti e l’Avvocato Gattuccio Alberto, per delega

dell’Avvocato Stefano Crisci, per i controricorrenti che ha concluso

come in atti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.A. in C. ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia che riformando la pronuncia del primo giudice ha respinto l’opposizione di terzo da lei proposta nei confronti della decisione provvisoriamente esecutiva del Tribunale di Padova condannato Ma.Pi. a restituire ai sigg.ri B.P. e G.M. i lotti di terreno situati in (OMISSIS) ed identificati al NCT foglio (OMISSIS), per averli questi ultimi acquistati con distinti del 1998 e del 2000.

2. La signora M. contestava detta sentenza perché pregiudicava i suoi diritti: sosteneva cioè che i due lotti, adiacenti all’abitazione della propria madre Me.Ad., erano stati dalla stessa recintati e coltivati ad orto ed a giardino ininterrottamente dal 1952, sicché nel 1972 la madre ne era divenuta proprietaria per usucapione trasferendole poi tale diritto per successione nel 1997 e che ella, a sua volta, li aveva trasferiti con atto del 1999 al signor Ma.Pi..

3. Al fine di far accertare il pregiudizio con conseguente inefficacia della sentenza pronunciata a favore dei sigg.ri B. e G., ella citava in giudizio oltre ai sigg.ri B.G. e G.M. e Ma.Pi., anche M.A. (omonima dell’attrice), M.C., Ga.Re., M.P.G., M.T., M.F., eredi di Ar. ed Me.Al., figli dell’originario proprietario dei terreni, M.A. e fratelli di Me.Ad..

4. I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, ad eccezione di Ma.Pi. che, invece, vi aderiva.

5.Il Tribunale di Padova accoglieva l’opposizione di terzo avverso la sentenza n. 1320/2005 del medesimo tribunale e i convenuti soccombenti F., T., P.G., A. e M.C. hanno proposto appello.

6. La corte d’appello ha deciso il gravame ritenendo, alla luce delle deposizioni testimoniali e delle circostanze di fatto allegate dalle parti, che M.A. in C. non avesse dimostrato l’usucapione sua e da parte della madre dei due lotti di terreno e respingeva l’opposizione di terzo condannandola in solido con Ma.Pi. alla rifusione delle spese di lite a favore degli appellanti.

7. La cassazione della pronuncia d’appello è chiesta da M.A. in C. sulla base di cinque motivi, cui resistono con controricorso F., T., P.G., A. e M.C. in persona del procuratore speciale S.M.A..

8. Sia la ricorrente che i controricorrenti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

9.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli art. 1140,1141,1144,1158,1164 c.c. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

10.Assume parte ricorrente che la corte territoriale ha erroneamente interpretato le norme sostanziali richiamate in tema di possesso e di usucapione là dove ha escluso l’animus possidenti in capo alla ricorrente argomentando che la stessa non aveva realizzato la recinzione dei mappali oggetto di pretesa usucapione ricavando tale conclusione dalle prove testimoniali di G.E. fratello della convenuta G.M..

11. Inoltre, secondo la ricorrente la corte avrebbe trascurato di valorizzare, ai fini dell’animus possidendi, la circostanza relativa al possesso, in capo ad Me.Ad. prima ed alla figlia A. poi, della chiave del cancello di accesso al compendio utilizzato come orto e giardino.

12.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e o falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c. (anche in combinato disposto con l’art. 111 Cost., comma 2), dell’art. 184 (nel testo vigente prima della riforma del 2005 applicabile ratione temporis al caso di specie), dell’art. 244, dell’art. 345 c.p.c. per avere fondato la corte d’appello la riforma della sentenza di primo grado sulla scorta delle testimonianze rese da G.E., fratello della convenuta G.M., ammessa esclusivamente a prova contraria diretta.

13. Con il terzo motivo si denuncia l’ulteriore violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101,184,244,345 c.p.c. nonché, altresì, l’ulteriore violazione o falsa applicazione degli artt. 1140,1141,1144,1158,1164,2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la corte d’appello ribaltato la decisione del tribunale sulla scorta di una testimonianza, quella di G.E. che in realtà era stata ammessa solo a prova contraria diretta non avendo parte convenuta depositato memoria per l’assunzione di testi a prova diretta con la conseguenza che quanto dallo stesso dichiarato, introducendo circostanze che tuttavia non erano state ammesse in via diretta, ha finito per inficiare l’applicazione dei principi processuali in ordine alla formazione del convincimento del giudice oltre che al contraddittorio tra le parti.

14.Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e o falsa applicazione degli artt. 116,184, 244 c.p.c. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

15. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’ulteriore violazione e o falsa applicazione degli artt. 1140,1141,1144,1158,1164,2697 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il giudice d’appello ritenuto provato, sulla scorta delle deposizioni testimoniali dei testi di parte convenuta Br.Le. ed G.E. che Me.Ad. ha avuto la disponibilità dei mappali n. (OMISSIS) per tolleranza da parte dei due fratelli Ar. ed Me.Al. e la somma di tale presunta tolleranza con il ritenuto assente animus possidendi in capo ad Me.Ad. abbia impedito il consolidarsi del trasferimento della proprietà per usucapione in capo alla medesima Ad. e dopo di essa alla sua avente causa odierna ricorrente.

16. Le censure attengono tutte alla valutazione delle risultanze istruttorie come complessivamente svolta dalla corte territoriale e possono essere esaminate congiuntamente.

17. Esse sono infondate per le seguenti considerazioni.

18. E’ noto che in materia di prova della fattispecie dell’usucapione la parte che la invoca è onerata di provare i fatti costitutivi ovvero il possesso ad usucapionem e la continuità del posseso per venti anni.

19. Chi contesta l’esistenza di tali requisiti ha l’onere di provare che la disponibilità del bene è avvenuta a titolo di detenzione e, quindi, con la consapevolezza dell’altrui proprietà del bene ovvero la mancanza del possesso continuato per il tempo utile.

20. Ciò posto, e con specifico riguardo alle risultanze istruttorie raccolte nel presente giudizio su istanza delle parti, la corte d’appello ha ritenuto che la prova della coltivazione dei due lotti fornita dalla M., così come quella del possesso della chiave del cancello di accesso non fossero, nell’ambito della complessiva valutazione delle emergenze processuali, sufficienti a provare l’usucapione (cfr. Cass. 18215/2013; 17376/2018; 6123/2020 sull’insufficienza della coltivazione).

21. In particolare il giudice d’appello ha evidenziato che, come riferito dai testi ammessi ed escussi, la recinzione dei due lotti non era stata apposta da Me.Ad. e che, pertanto, essa non esprimeva una indiziaria condotta di interversione del posseso proveniente da chi esercitava il godimento dei due lotti; inoltre è stata considerata l’accertata tolleranza da parte dei proprietari dei due lotti, Ar. e Al., fratelli della M., i quali avevano acconsentito al godimento dei due lotti da parte della sorella Ad. (cfr. teste G.E.), ricordandole in un’occasione, come riferito dal teste Br., che in caso di vendita degli stessi ella avrebbe dovuto restituirli.

22. Ebbene, alla luce di tale complessivo quadro probatorio la corte territoriale ha ritenuto con un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione che M.A. non avesse provato l’usucapione e che, quindi, dovesse essere rigettata l’opposizione di terzo.

23. In tale prospettiva, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali e delle altre circostanze di fatto emerse attraverso l’istruttoria processuale non appare inficiata da alcuna violazione di principi di diritto e le censure appaiono in definitiva proporre una lettura alternativa delle emergenze probatorie.

24. Peraltro dalle deduzioni di parte ricorrente non si evince che i provvedimenti adottati in ordine alle prove testimoniali siano stati oggetto di eccezione di parte, né al momento della loro ammissione, né a quello dell’assunzione della prova, cosicché vertendosi nell’ambito di disposizioni processuali a tutela di interessi privati, la mancata tempestiva deduzione da parte dell’interessato dell’asserita nullità comporta che la prova rimanga altrimenti acquisita senza possibilità di farla valere in sede impugnazione (principio affermato dalle Sez. Un. 16723/2020 in relazione all’art. 2725 c.c., ma espressione di un principio generale applicabile anche al regime dell’art. 184 c.p.c.).

25. Il giudice d’appello ha svolto l’esame delle censure dei M. sulla scorta dei sopra richiamati principi e, pertanto, il ricorso deve essere respinto.

26. In applicazione del principio di soccombenza parte ricorrente è condannata alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti costituiti nella misura liquidata in dispositivo.

27. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in complessivi Euro 3000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2021

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