Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23447 del 17/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 17/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 17/11/2016), n.23447
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16471/2015 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE
2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PALMERI, rappresentata e
difesa dall’avvocato MARCELLO MONTANA giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1797/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del
15/10/2014, depositata il 03/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO VINCENTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, con sentenza resa pubblica il 3 novembre 2014, la Corte di appello di Palermo rigettava l’appello proposto da P.A. avverso la decisione del Tribunale della medesima Città, il quale, a sua volta, aveva respinto, per intervenuta prescrizione, la domanda di risarcimento danni conseguenti ad infezione da epatite HCV derivante da emotrasfusioni infette subite nel (OMISSIS);
che la P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
che il Ministero della salute, irritualmente evocato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, non ha svolto attività difensiva in questa sede;
che, dopo la comunicazione della relazione ex art. 380-bis c.p.c. e prima dell’adunanza in camera di consiglio, la ricorrente ha fatto pervenire atto con cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il presente giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, effettuata ritualmente ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con atto sottoscritto dalla parte personalmente e dal proprio difensore, siccome non notificato e/o comunicato in assenza di controricorrente (risultando superflua, in forza del principio di ragionevole durata del processo, la previa rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti del Ministero della salute, giacchè ininfluente sull’esito del giudizio);
che, in assenza di controparte costituita, non occorre provvedere sulla regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE
dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2016