Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23446 del 17/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 17/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 17/11/2016), n.23446
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25560/2015 proposto da:
P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 36,
presso lo studio dell’avvocato MARIO MASSANO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati GIULIANO MARCHI, ENRICA MARIA ZANIN
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
V.A., G.A., EREDI DI PL.LE.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1591/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del
19/05/2015, depositata il 19/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO VINCENTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, con sentenza resa pubblica il 19 giugno 2015, la Corte di appello di Venezia rigettava l’appello proposto da P.P. avverso la sentenza del Tribunale di Belluno che aveva accolto la domanda ex art. 2901 c.c., proposta da V.A. (creditore verso Pl.Re., coniuge della P., di somma a titolo di risarcimento del danno per infortunio sul lavoro) e G.A. (creditore verso lo stesso Pl. per le spese processuali anticipate nel giudizio per il conseguimento di detto risarcimento, definito favorevolmente con sentenza del 9 febbraio 2006) e dichiarato inefficace, nei confronti degli attori, l’atto di trasferimento della quota di 1/2 del diritto di proprietà sulla casa coniugale intercorso, in sede di procedimento di separazione personale consensuale, tra la stessa P., acquirente, ed il coniuge Pl., alienante;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso P.P. sulla base di cinque motivi;
che non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati V.A., G.A. e gli eredi del defunto Pl.Re.;
che, dopo la comunicazione della relazione ex art. 380-bis c.p.c. e prima dell’adunanza in Camera di consiglio, la ricorrente ha depositato atto con cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il presente giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, effettuata ritualmente ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con atto sottoscritto dalla parte personalmente e dal proprio difensore, senza che vi fosse necessità di relativa notificazione e/o comunicazione in assenza di controricorrenti;
che non occorre provvedere sulla regolamentazione delle spese processuali, giacchè gli intimati non si sono costituiti.
PQM
LA CORTE
dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2016