Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23445 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 26/10/2020), n.23445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6854/2015 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

L.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 372/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 05/09/2014 R.G.N. 297/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 372/2014, pubblicata in data 5 settembre 2014, la Corte d’appello di Trieste confermava la decisione del Tribunale di Udine che aveva accolto la domanda proposta da L.R., dichiarato l’illegittimità del provvedimento del 31/8/2011 prot. n. 394/C4ris dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, dichiarato il diritto della L. alla stipulazione di un contratto di lavoro per l’anno scolastico 2011/2012 e condannato il Miur al risarcimento del danno determinato in misura pari al 50% della retribuzione fondamentale per il periodo dall’1/9/2011 al 31/8/2012 in relazione al profilo professionale di collaboratore scolastico;

L.R. era stata inserita per l’anno scolastico 2003/2004 nelle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 554;

successivamente la predetta aveva chiesto un aggiornamento della graduatoria in ragione di un conseguito diploma di ragioniere e perito commerciale conclusivo degli esami sostenuto presso l’Istituto Tecnico Commerciale (OMISSIS) in provincia di Cosenza, beneficiando in tal modo di una serie di contratti a tempo determinato di durata annuale per il profilo di collaboratore scolastico;

essendo emersi dubbi sull’autenticità del conseguito diploma, l’Amministrazione scolastica aveva avviato un procedimento disciplinare che era stato sospeso in attesa delle determinazioni dell’autorità penale cui la vicenda era stata segnalata con nota prot. 126/C4 ris del 24/4/2008;

all’Istituto Tecnico sopra indicato era stato, infatti, revocato il riconoscimento legale, con effetto dal termine dell’anno scolastico 2004/2005 ed era emerso che nei giorni in cui avevano luogo le prove scritte degli esami finali che avevano portato al conseguimento da parte della L. del diploma la stessa risultava regolarmente in servizio presso il IV Circolo Didattico di (OMISSIS);

a seguito del rinvio a giudizio della L. per i reati di falso e truffa l’Amministrazione procedeva alla contestazione disciplinare che sospendeva in attesa della definizione di quello penale D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 55 ter e quindi sospendeva cautelarmente la L. con diritto all’indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale fino a tutto il 31/8/2011 (nel frattempo la L. era stata destinataria di una proposta di assunzione a tempo determinato – supplenza annuale – quale collaboratore scolastico per l’anno 2010/2011);

con sentenza n. 587/2010 del Tribunale di Udine la L. era dichiarata colpevole dei reati alla stessa ascritti con condanna alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 400 di multa con il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna;

a seguito di tale condanna l’Amministrazione invitava l’Ufficio provinciale di Udine a non dar corso all’immissione in ruolo della G. quale collaboratore scolastico;

a tanto l’Ufficio provvedeva con atto n. 394/C4ris del 30/8/2011 cui faceva seguito la cancellazione del nominativo della L. dalle graduatorie permanenti del personale ATA di I fascia nonchè dalle graduatorie di istituto della provincia di Udine;

tale provvedimento era impugnato dalla L. che otteneva dal Tribunale, con sentenza confermata dalla Corte territoriale, il riconoscimento delle proprie ragioni;

secondo i giudici di appello il possesso del diploma oggetto di falsità nel giudizio penale non era condizione per essere ammessa in graduatoria, per permanervi, per avere diritto a stipulare i contratti di incarico annuale ma solo per un avanzamento nella graduatoria stessa;

richiamava del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75 e la previsione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non corrispondenti al vero per cui vengono rimossi solo gli effetti di un avanzamento in graduatoria;

2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Miur con due motivi;

3. L.R. è rimasta intimata;

4. non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. deve in via pregiudiziale rilevarsi l’inammissibilità del ricorso per la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica dello stesso a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c.;

2. occorre ricordare che, relativamente all’onere posto a carico del ricorrente per cassazione di depositare in giudizio l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso eseguita a mezzo posta, costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo cui la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. ex multis Cass. 24 luglio 2007, n. 16354; Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2008, n. 627; Cass., Sez. Un. 11 giugno 2010, n. 14124; Cass. 8 novembre 2012, n. 19387; Cass. 8 novembre 2014, n. 25285; Cass. 12 luglio 2018, n. 18361);

pertanto, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione, con la conseguente inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass. 29 marzo 1995, n. 3764; id. Cass. 18 luglio 2003, n. 11257; Cass. 10 febbraio 2005, n. 2722; Cass. 20 gennaio 2006, n. 1180; Cass. 12 giugno 2007, n. 13760);

è stato, altresì precisato (Cass. n. 16354/2007 cit.) che “l’omessa produzione di tale avviso, non incidendo sulla validità della notifica, non ammette il meccanismo di rinnovazione di cui all’art. 291 c.p.c., ma neppure impedisce che l’intimato, costituendosi, provi che la consegna è realmente avvenuta…”, rimanendo in conseguenza confinata la sanzione della inammissibilità del ricorso per mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento alla sola ipotesi in cui la parte destinataria della notifica non si sia costituita in giudizio, atteso che solo in tal caso rimane definitivamente preclusa al Giudice la possibilità di verificare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio (cfr. Cass. n. 11257/2003 cit. e successive conformi);

3. nella specie il ricorso per cassazione risulta consegnato dal notificante al CMP di (OMISSIS) in data 5/3/2015, entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c., per impugnare la sentenza, depositata in Cancelleria il 5/9/2014. L’avviso di ricevimento del plico postale, contenente l’atto di impugnazione, non risulta mai depositato, nè in allegato al ricorso, ex art. 149 c.p.c., nella cancelleria di questa Corte, nel termine di giorni venti dalla notificazione (art. 369 c.p.c.) o, autonomamente e successivamente, con le modalità di cui al capoverso dell’art. 372 c.p.c. e non è quindi provata l’avvenuta ricezione dell’atto per l’intimato;

4. neppure sono state fornite dalla parte ricorrente ragioni giustificative di tale omessa produzione;

5. il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile;

6. nulla va disposto per le spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva;

7. non può trovare applicazione nei confronti dell’Amministrazione dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che la stessa, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

 

 

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