Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23445 del 17/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 17/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 17/11/2016), n.23445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25480-2015 proposto da:

L.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

GIUSEPPE VELOTTI, EDGARDO SILVESTRO giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASAMARCIANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PISTOIA 6, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO BIAMONTE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GAETANINA MAIO giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3793/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

20/06/2014, depositata il 25/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO VINCENTI;

uditi gli Avvocati Alessandro Biamonte e Gaetanina Maio difensori del

controricorrente che si riportano agli atti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. – L.M.L. convenne in giudizio il Comune di Casamarciano per sentirlo condannare al risarcimento dei danni alla persona (disturbo di disadattamento cronico con depressione ed ansia misti) patiti in conseguenza della prolungata esposizione a fonti rumorose (motori di pompaggio dell’acqua) situate in locali dell’amministrazione comunale convenuta.

Il Comune di Casamarciano contestò la fondatezza della domanda.

1.2. – All’esito del giudizio di primo grado – nel corso del quale veniva acquisita documentazione medica ed espletata – l’adito Tribunale di Napoli condannò il Comune convenuto al pagamento, in favore della L., della somma di Euro 61.000,00, oltre accessori.

2.- Il gravame avverso tale decisione proposto dal Comune di Casamarciano venne parzialmente accolto della Corte di appello di Napoli, la quale, con sentenza resa pubblica il 25 settembre 2015, ridusse la condanna in favore dell’attrice alla somma di Euro 10.000,00, oltre accessori, a titolo di danno per il “peggioramento della qualità della vita”, escludendo però il diritto al risarcimento per il danno all’integrità psico-fisica, ritenendo non provato il nesso causale tra esposizione alle emissioni rumorose intollerabili e le patologie (disturbo di disadattamento cronico con depressione ed ansia misti; ipoacusia percettiva sugli 8000 H.z, e ipoacusia mista a destra) a carico della stessa L..

3. – Per la Cassazione di tale sentenza ricorre L.M.L. in base a tre motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Casamarciano.

4. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo. Ci si duole della motivazione meramente “apparente” e, comunque, oggettivamente incomprensibile assunta dal giudice di appello per escludere la sussistenza del risarcimento a titolo di danno biologico.

2. – Con il secondo ed il terzo mezzo è ancora dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi del’art. 132 c.p.c., nonchè denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo; viene, altresì, prospettata, rispettivamente, la violazione dell’art. 196 c.p.c. e degli artt. 2043 e 2697 c.c..

La Corte di appello, pur andando di contrario avviso rispetto al c.t.u., non avrebbe affatto motivato sulle ragioni per cui non ha disposto la rinnovazione della consulenza medico-legale.

In conseguenza, poi, della “negazione immotivata ed ingiustificata di ogni rilevanza alla valutazione del CTU”, la Code territoriale avrebbe impedito alla parte di provare i fatti costitutivi per conseguire il ristoro del pregiudizio.

3. – Il primo motivo è manifestamente fondato.

Il giudice di appello ha ritenuto non dimostrata la sussistenza del nesso causale tra le accertate immissioni rumorose nocive e le patologie riscontrate a carico dell’attrice, adducendo che il difetto di prova emergerebbe in forza “della documentazione medica prodotta e degli accertamenti eseguiti dal c. t. u. dr. D.F.”.

Si tratta di assunto apodittico e, al contempo, imperniato su argomenti non conciliabili tra loro (e che, dunque, non integra il “minimo costituzionale” della motivazione imposta al giudice del merito dall’art. 360 c.p.c., n. 5 come riformulato a seguito della novella legislativa del 2012: cfr. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), in assenza di qualsivoglia chiarificazione del convincimento espresso, posto che, per un verso, si dà (meramente) atto dell’esistenza sia di immissioni intollerabili, che di patologie (fisica e psichica) a carico dell’attrice, mentre, per altro verso, si assume (del pari meramente) che c.t.u. e documentazione medica – ossia il materiale probatorio che presumibilmente dovrebbe attenere ai predetti presupposti accertamenti di fatto – non fonderebbero la prova richiesta.

4. – Il secondo e terzo motivo – che denunciano aspetti specifici dell’impugnata statuizione di rigetto della domanda risarcitoria per danno biologico – sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.

10. – Sussistendone i presupposti, ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., il ricorso può, dunque, essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi accolto il primo motivo e dichiarati assorbiti il secondo ed il terno motivo.”;

che la relazione ex art. 380-bis c.p.c. ed il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio sono stati notificati ai difensori delle parti;

che il controricorrente ha depositato memoria in prossimità di detta adunanza;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che i rilievi critici contenuti nella memoria in parte nulla aggiungono alle difese sviluppate nel controricorso e, per altra parte, non colgono nel segno;

che, in particolare, occorre ribadire come il ricorso censuri anche e puntualmente la carenza del “minimo costituzionale” della motivazione (alla stregua del principio di cui alle citate S.U. del 2014) e proprio su tale censura si calibra la condivisibile relazione che precede, là dove i precedenti indicati nella memoria sulla portata della motivazione non smentiscono il principio anzidetto, infranto dalla sentenza impugnata;

che, pertanto, va accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento dei restanti motivi;

che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda risarcitoria avanzata dalla L. quanto, esclusivamente, alla pretesa di ristoro del danno biologico e provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2016

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