Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23443 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/10/2020, (ud. 20/07/2020, dep. 26/10/2020), n.23443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26780/2018 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SATURNINO 6,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA NAPPI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIA TERESA COSTANZA NICO PERRONE;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASSANO DELLE MURGE E TOLVE SOC.

COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANTONIO DE FEO, e ELIO VULPIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1453/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 02/07/2018, R.G.N. 1203/2017.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza in data 19 giugno 2018, depositata il 2 luglio 2018, la Corte di Appello di Bari, rigettando il reclamo proposto, ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto il ricorso avanzato da V.M. avverso il licenziamento intimatole per superamento del periodo di comporto dalla Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve;

in particolare, la Corte ha condiviso la motivazione del primo giudice escludendo l’erroneità del calcolo del periodo, ritenendo la correttezza de diniego delle ferie nonchè la congruità della decisione in ordine al lamentato erroneo computo della malattia ai fini del comporto, in quanto asseritamente indotta dal datore di lavoro;

per la cassazione della sentenza propone ricorso V.M., affidandolo a tre motivi;

resiste, con controricorso la società cooperativa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo di ricorso, si denunzia la violazione degli artt. 1226,2043,2056 e 2697 c.c., nonchè l’art. 356 c.p.c.;

con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4;

con il terzo motivo si fa valere il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso che risulta ritualmente formulata ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., con dichiarazione sottoscritta da difensore munito di mandato speciale e sottoscritta altresì per accettazione;

le parti hanno concluso accordo transattivo in sede sindacale concordando, inoltre, sulla compensazione integrale delle spese di lite;

quindi, a norma dell’art. 390 c.p.c., il processo deve essere dichiarato estinto.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

 

 

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