Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23443 del 25/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/08/2021, (ud. 27/05/2021, dep. 25/08/2021), n.23443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30323-2019 proposto da:

C.B., rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO ROMITI

e ALFREDO RETICO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S., C.C., M.R., MA.MA.,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANSELMO DEL FIACCO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 6805/2019 della CORTE di CASSAZIONE,

depositata l’8/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/05/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dai controricorrenti.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. C.B. propone ricorso, sulla scorta di un motivo, per la revocazione dell’ordinanza n. 6805/2019 pronunciata da questa Corte a valle del giudizio di cassazione instaurato con ricorso principale da C.S., C.C. e Ma.Ma., nel quale egli era controricorrente e ricorrente incidentale – avente ad oggetto la sentenza n. 772/2014 della Corte d’Appello di L’Aquila.

La revocanda ordinanza ha così riassunto i gradi del giudizio di merito: “con il ricorso introduttivo del giudizio di merito ( C.B.), premettendo di essere nel possesso esclusivo d’un terreno e di una stalla edificata sul predetto fondo, aveva affermato che i convenuti ( C.S., C.C.), possessori di limitrofo terreno, distinto da uno dei muri perimetrali della stalla e (in prosecuzione) da un muretto a secco, avevano abusivamente aperto, insieme a Ma.Ma., un varco nel predetto muro ed occupato la stalla, nonché le due porzioni di terreno poste ai lati di questa” (pag. 2, 2 cpv. dell’ordinanza); “il Tribunale di Avezzano rigettò la domanda di reintegra (…) per tardività della denunzia, intervenuta oltre a un anno dal preteso spoglio; la Corte d’appello, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello di C.B., reintegrò l’appellante “nel possesso delle due aree di terreno poste ai Iati della stalla”, escludendo che la denunzia fosse stata effettuata oltre l’anno” (pag. 2, 1 cpv. dell’ordinanza).

L’ordinanza revocanda ha dato atto che il ricorso principale constava di quattro motivi, dichiarando inammissibili il primo, terzo e quarto e accogliendo il secondo per non avere la Corte d’Appello verificato se l’attore originario, in quella sede controricorrente e ricorrente incidentale, “fosse titolare di una situazione di possesso tutelabile” (pag. 6 ord.).

In merito al ricorso incidentale, dato atto che C.B. aveva dedotto “due motivi di doglianza” (pag. 2 ord.), ha accolto il primo per non essersi la Corte d’Appello pronunciata in merito alla domanda di reintegrazione del possesso del muro a secco posto al confine dei due fondi; ha dichiarato assorbito il secondo.

Sulla scorta di tale valutazione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’Appello di L’Aquila anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

2. Con l’unico motivo di ricorso per revocazione si deduce la violazione del combinato disposto dell’art. 391 bis c.p.c., comma 1, e art. art. 395 c.p.c., n. 4, per avere la Corte Suprema di Cassazione del tutto ignorato l’esistenza di un autonomo terzo motivo di ricorso incidentale.

Per mezzo di esso – il cui contenuto è stato debitamente trascritto nel ricorso per revocazione C.B. denunciava, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 e 1170 c.c., per avere la Corte d’Appello di L’Aquila rigettato la domanda di reintegrazione nel possesso della stalla per tardività; ciò poiché, rilevava la Corte abruzzese, il giudizio iniziò nel maggio del 2007 e tale spoglio poteva dirsi avvenuto già più di un anno prima: almeno prima del 2 luglio 2005, data nella quale uno dei testimoni escussi, in occasione di una visita sul fondo degli appellati (ora contro-ricorrenti; ricorrenti principali nel giudizio che ha dato luogo alla revocanda ordinanza), aveva notato che quest’ultimi avevano occupato la stalla asseritamente posseduta dall’odierno ricorrente, riponendovi degli attrezzi.

Con il richiamato terzo motivo, l’attuale ricorrente lamentava come la Corte d’Appello avesse violato gli artt. 1168 e 1170 c.c., per aver qualificato come spoglio un fatto (i.e. il deposito di attrezzi all’interno della stalla) che al più avrebbe potuto essere qualificato come turbativa del possesso.

Il “vero spoglio”, affermava, avrebbe dovuto essere individuato nel momento in cui i suoi contraddittori costruirono la recinzione delle zone di terreno antistanti alla stalla, impedendogliene così l’accesso, con la conseguenza che l’azione di reintegrazione del possesso avrebbe dovuto essere dichiarata tempestiva, così come la Corte d’Appello aveva affermato essere tempestiva – e fondata – quella afferente alla reintegrazione nel possesso dei terreni recintati.

Riguardo a tale terzo motivo, il ricorrente rileva che esso era del tutto autonomo rispetto agli altri due motivi proposti nel ricorso incidentale, con la conseguenza che sarebbe erroneo affermare che, essendo stato accolto il primo motivo di ricorso incidentale, implicitamente, al giudice del rinvio sarebbe rimessa la cognizione sul capo di sentenza afferente al terzo motivo. Ne’, precisa il ricorrente, ciò potrebbe affermarsi in relazione all’accoglimento del motivo di ricorso principale, attesi, anche qui, i diversi capi di sentenza rispettivamente impugnati con quest’ultimo e col terzo motivo di ricorso incidentale, il cui esame è stato omesso.

Pertanto, conclude il ricorrente, la revocazione sarebbe inevitabile.

Resistono con controricorso C.S., C.C. e Ma.Ma., che hanno altresì depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Ritenuto che il ricorso debba essere trattato alla pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Seconda Sezione Civile.

Manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti costituite.

Così deciso in Roma, nella Camerta di consiglio, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2021

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