Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23443 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 19/09/2019), n.23443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14926-2018 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo

studio dell’avvocato SERGIO CALVETTI;

– ricorrente –

contro

CASSA DI RISPARMIO VENETO SPA, in persona del procuratore speciale

pro tempore, elettivamente domiciliata a ROMA, VIA MARCELLO

PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato GIANNI SAVERIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANNI SOLINAS;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2503/2017 della CORTE D’APPPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO;

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 119/9017 il Tribunale di Venezia, su istanza di Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a., dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione;

2. la Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata in data 7 novembre 2017, rigettava il reclamo, rilevando la macroscopica insufficienza dei cespiti della reclamante, posta in liquidazione, a soddisfare l’ingente ammontare dei suoi debiti;

3. ha proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia (OMISSIS) s.r.l. affidandosi a due motivi di impugnazione;

ha resistito con controricorso Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a., la quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso avversario in conseguenza del mancato rispetto del termine di impugnazione previsto dalla L. fall., art. 18, comma 14, dato che la sentenza della corte territoriale era stata comunicata, con efficacia notificatoria, a controparte in data 7 novembre 2017 mentre il ricorso per cassazione era stato notificato in data 7 maggio 2018;

l’intimato fallimento di (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto alcuna chiesa;

la banca controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. l’eccezione preliminare sollevata dall’originario creditore procedente è fondata;

4.1 la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 10525/2016) ha già avuto modo di chiarire che la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L.Fall., art. 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione L.Fall., ex art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla 1. 114/2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.;

in particolare la decisione sopra richiamata ha osservato, in termini del tutto condivisibili, che “la novella dell’art. 133 c.p.c., comma 2, operata con il D.L. n. 90 del 2014, art. 45, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. n. 114 del 2014, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie c speciali (come l’art. 348-ter c.p.c., comma 3, nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario 13C1-proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da part’ della cancelleria, senza che rilevi clic la comunicazione sia integrale o meno. Il principio, a cui questa Corte intende dare continuità, c clic il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, non si applica ove norme speciali stabiliscano diversamente dalle norme di carattere generale, artt. 325 e 326 c.p.c., come per la sentenza di fallimento, L.Fall., ex art. 18,14 e 15 comma, nella ricostruzione sistematica, tale conclusione si ancora altresì al disposto del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, convertito nella 1. 991/9012, che ha previsto clic nei procedimenti civili le “comunicazioni c notificazioni da parte della cancelleria” avvengano per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni”;

4.2 ne e possibile sostenere clic l’applicazione dei principi sopra illustrati possa essere impedita nel caso di specie dal fatto che il contenuto del provvedimento impugnato sia stato comunicato c non notificato, in quanto un simile mezzo di esteriorizzazione dell’attività informativa da parte della cancelleria non rispetterebbe la forma espressamente prevista dalla L.Fall., art. 1, comma 14, e dunque non varrebbe a Far decorrere il termine di impugnazione ivi previsto;

questo assunto, innanzitutto, non si attaglia alla realtà processuale posta all’esame di questa Corte, da cui risulta l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata espressamente qualificato, nella sua seconda pagina, come “notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. n. 179 del 2012”;

l’esplicita indicazione, nel corpo del messaggio inviato (prodotto (letale allegato dal controricorrente ai sensi dell’art. 372 c.p.c.), della valenza della trasmissione quale notificazione serviva dunque a mettere sull’avviso il destinatario del fatto che l’attività posta in essere nei suoi confronti era ciliegia espressamente prevista dalla L. fall, art. 18, comma 14, al fine di far decorrere il termine breve di impugnazione ivi previsto;

4.3 d’altra parte la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito come, ai fini del decorso dei termini per proporre reclamo, nell’attuale contesto normativo non vi sia più ragli me per distinguere fra comunicazione e notificazione;

in proposito e già stato osservato (Cass. 23575/2017, Cass. 96872/9018, Cass. 27685/2018) che: i) all’epoca di entrata in vigore della L. fall., art. 18 sussisteva una radicale distinzione tra la notificazione, che, ai sensi dell’art. 137 c.p.c., comma 2, ha ad oggetto una copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi, e la comunicazione, la quale veniva (e viene tuttora, seppure in via residuale) effettuata mediante biglietto di cancelleria, secondo la dicitura ormai inattuale dell’art. 136 c.p.c., in “forma abbreviata”; ii) dall’entrata in vigore del D.L. n. 179 del 2012 si è creato un difetto di coordinamento tra il testo dell’art. 136 c.p.c., rimasto inalterato laddove si riferisce ad un “forma abbreviata di comunicazione”, e l’art. 43 disp. att. c.p.c., il quale, al comma 2, stabilisce che il biglietto di cancelleria contiene “in ogni caso… il testo integrale del provvedimento comunicato”; iii) vi è ormai perfetta coincidenza tra l’attività che il cancelliere pone in essere per i fini della notificazione e quella che esegue in sede di comunicazione, poiche in entrambi i casi egli porta la sentenza a conoscenza del destinantario mediante invio di un messaggio di posta elettronica certificata contenente in allegato il testo integrale del provvedimento; iv) una simile equiparazione trova conferma nell’ultimo periodo dell’art. 133 c.p.c.,, comma 2, secondo cui la comunicazione della sentenza “non e idonea a far decorrere il termine per le impugnazioni di cui all’art. 325”, in quanto, in un sistema ordinario clic ha al suo centro l’art. 285 c.p.c., secondo cui la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa “su istanza di parte”, la novella dell’art. 133 c.p.c., comma 2 e da intendere come diretta a sottolineare che la comunicazione del testo integrale della sentenza eseguita d’ufficio non può produrre gli effetti della notificazione che la legge, ai Fini della decorrenza del termine breve, riserva alla parte; sicchè, laddove la notificazione della sentenza debba essere doverosamente eseguita dalla cancelleria, non vie ragione di escludere che la comunicazione sia parimenti “idonea a far decorrere il termine per le impugnazioni di cui all’art. 325”; l’equiparazione della notificazione eseguita ad iniziativa del cancelliere alla comunicazione effettuata dal medesimo ufficio si giustifica quindi in ragione della distanza che separa la notificazi(me prevista dall’art. 285 c.p.c. da quella contemplata dalla L. Fall., art. 18, in quanto mentre il congegno dell’abbreviazione del termine di cui all’art. 285 c.p.c. trova fondamento nella volontà della parte vincitrice di ridurre i tempi necessari al passaggio in giudicato della sentenza, il meccanismo previsto dalla L. fall., art. 18 ha a fondamento non già l’iniziativa di parte, bensì in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare – la meni conoscenza legale che il soccombente abbia avuto del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza legale che la comunicazione in torma integrale procura al pari della notificazione;

se ne ricava che la comunicazione, come la notificazione, successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 determina la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione;

4.4 da quanto sopra consegue, tenuto conio che il messaggio con valore di notifica è stato inviato in data 7 novembre 2017, che il ricorso per cassazione presentato da (OMISSIS) s.r.l., notificato il 7 maggio 2018, è tardivo c risulta quindi inammissibile;

5. il superiore rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso presentati;

6. le spese seguono la soccombenza c si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in EUro 4.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma stesso art. 13, del comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 19 settembre 2019

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