Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23442 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/10/2020, (ud. 20/07/2020, dep. 26/10/2020), n.23442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21011/2016 proposto da:

P.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO GIORDANO;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA S.P.A, – Società con socio unico, soggetta all’attività

di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane

S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1,

presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA CARINO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCO BONAMICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/03/2016 R.G.N. 295/2015.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato le domande proposte da P.G. nei confronti di Trenitalia s.p.a. volte ad ottenere la condanna della società al pagamento della somma di Euro 328,60 quale controvalore di 53 ticket restaurant a lui spettanti per il periodo dal febbraio all’agosto del 2012 oltre agli accessori.

2. Il giudice di secondo grado ha rammentato che il diritto al buono pasto si matura, ai sensi dell’art. 19 del c.c.n.l., quando manchi la mensa aziendale. Quindi ha accertato che il ricorrente, che terminava il turno di servizio presso la stazione del Lingotto alle ore 21,00, aveva a disposizione una mensa aziendale aperta fino alle 22,00 presso la vicina e facilmente raggiungibile stazione di (OMISSIS) dove poteva consumare il pasto. Ha escluso perciò che ricorressero i presupposti previsti dalla disposizione collettiva per il riconoscimento del buono pasto e dunque del suo controvalore richiesto.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.G. affidato ad un unico motivo al quale ha resistito con tempestivo controricorso Trenitalia s.p.a.. Quest’ultima ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. Con l’unico motivo di ricorso il P. deduce che la sentenza, nell’interpretare l’art. 19 del c.c.n.l. 2003 delle attività ferroviarie, sarebbe incorsa nella violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., in quanto, pur ritenendo accertato che il dipendente era nell’impossibilità di consumare il pasto a casa, ha escluso il diritto al buono pasto sul rilievo che questi sarebbe stato comunque in grado di consumare a fine turno il pasto presso la mensa aziendale apprestata dalla società presso altra stazione rispetto a quella dove prestava servizio.

4.1. Sostiene il lavoratore che tale ricostruzione sarebbe illogica e violerebbe le regole di interpretazione dettate dagli artt. 1362 c.c. e segg., poichè non terrebbe conto del fatto che l’art. 19 del contratto cristallizza il diritto al pasto per i dipendenti che iniziano e terminano il turno di lavoro in un orario che non gli consenta, come è pacifico nel caso in esame, di consumare il pasto a domicilio nelle fasce di orario concordate, vale a dire dalle 19 alle 21.

5. Il ricorso è infondato.

5.1. L’art. 19 del contratto aziendale del gruppo FS ed accordo di confluenza al c.c.n.l. delle attività ferroviarie dell’anno 2003, applicabile al caso in esame, disciplina a quali condizioni il lavoratore ha diritto di fruire del pasto aziendale nelle mense aziendali o nei servizi sostitutivi di mensa aziendale nelle giornate in cui presta servizio. In particolare alla lettera B dispone che, per i lavoratori che prestano servizi in turni, il diritto alla mensa sia riconosciuto allorquando il lavoratore sia impossibilitato, nelle fasce orarie indicate, a raggiungere la propria abitazione/dimora per consumare il pasto. Del citato art. 19, al comma 3, poi è previsto che le aziende, in mancanza della mensa aziendale o di servizi sostitutivi della stessa (locali convenzionati), eroghino al personale che ne debba fruire, per ciascun pasto, un ticket restaurant.

5.2. In sostanza, a mente di quanto disposto del citato art. 19, comma 3, il diritto al buono pasto insorge nel momento in cui il lavoratore, che ne abbia diritto, non possa beneficiare della mensa aziendale o di un suo servizio sostitutivo.

6. Tanto premesso rileva il Collegio che la Corte territoriale, nell’interpretare la disposizione collettiva, ha esattamente accertato quali sono le condizioni previste dalla disciplina collettiva per conseguire il controvalore convenzionale del pasto (ticket restaurant). Si tratta di interpretazione che non incorre nella violazione delle regole dell’interpretazione degli atti che risultano formalmente denunciate e che, tuttavia, non sono chiaramente esplicitate nella censura.

6.1. Va qui rammentato che l’art. 19, inserito nel contratto aziendale delle Ferrovie dello Stato, non è suscettibile di interpretazione diretta da parte di questa Corte la quale è autorizzata a verificare, in base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali ma non può procedere ad una interpretazione diretta di clausole di contratti che, come quello in esame – Contratto Aziendale di Gruppo Ferrovie dello Stato e Accordo di Confluenza al CCNL delle Attività ferroviarie – sono sostanzialmente integrativi di quello nazionale e propri di un gruppo di aziende (cfr. Cass. 17/02/2014 n. 3681 e 03/12/2013 n. 27062 e più recentemente Cass. 02/10/2018 n. 23887).

6.2. Tanto premesso rileva il Collegio che la Corte territoriale, nell’interpretare le disposizioni dell’Accordo di confluenza che disciplinano i pasti aziendali, non è incorsa nella violazione delle disposizioni molto genericamente richiamate ma ha, piuttosto, individuato quella, delle possibili interpretazioni, che coordina il tenore letterale della disposizione con la necessità di dare un significato che assicuri il rispetto delle regole di correttezza nell’esecuzione del contratto e la censura si traduce nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata.

6.3. Va allora ribadito che l’interpretazione prescelta non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola collettiva sono possibili due o più interpretazioni, e peraltro nella specie non ricorre tale ipotesi apparendo univoco il significato delle norme, comunque non è consentito, alla parte che abbia proposto un’ interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. in generale in tema di interpretazione del contratto Cass. 28/11/2017 n. 28319 e sull’interpretazione di accordi aziendali cfr. Cass. 04/04/2008 n. 8808).

7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo vanno poste a carico del ricorrente soccombente. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese generali oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

 

 

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