Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23442 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/09/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 19/09/2019), n.23442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7463-2018 proposto da:

DANELLI AUTO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 35/B, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO COLAGRANDE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FABRIZIO RULLI;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

441, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CICCONETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO CARINCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1423/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 01/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO

ANTONELLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La società Danelli Auto S.r.l. ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione della sentenza della corte d’appello Di L’Aquila che, confermando sul punto la sentenza di primo grado del tribunale di Pescara, ha accolto la domanda del signor sig. S.G. di risoluzione del contratto con cui costui aveva acquistato un’autovettura dalla stessa Danelli Auto, con condanna di quest’ultima alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del danno.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1495,1497 e 1460 c.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo che le richieste di riparazione del veicolo da lui rivolte alla venditrice fossero idonee ad interrompere la prescrizione dell’azione di risoluzione contrattuale.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 1492 c.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa accogliendo l’azione di risoluzione esercitata dal sig. S. nonostante che costui avesse usato prolungatamente l’autovettura.

Il S. ha presentato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 21.02.2019, per la quale il contro ricorrente ha depositato una memoria.

Poichè la decisione sul primo motivo di ricorso postula la soluzione della questione sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite di questa Corte con l’ordinanza n. 23857/18 (“Dicano le Sezioni Unite, previa qualificazione dell’istituto della garanzia per vizi nella compravendita – con esclusione, stante la loro peculiare disciplina, delle fattispecie di compravendita disciplinate dal codice del consumo – se siano configurabili idonei atti interruttivi della prescrizione di cui all’art. 1495 c.c., comma 3, ai sensi degli art. 2943 c.c. e s.s., diversi dalla proposizione dell’azione giudiziale, e se, ed in quale misura, detti atti interruttivi inibiscano il decorso della prescrizione in relazione alle azioni edilizie di cui all’art. 1492 c.c., comma 1”) il Collegio ritiene opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 21 Febbraio 2019

Depositato in cancelleria il 19 settembre 2019

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