Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23441 del 17/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 17/11/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 17/11/2016), n.23441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13267/2011 proposto da:

M.O., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CERESIO 24, presso lo studio dell’avvocato CARLO ACQUAVIVA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI PAOLOZZI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3041/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/05/2010 R.G.N. 7803/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato ACQUAVIVA CARLO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 17.5.2010, la Corte d’appello di Roma, in riforma della statuizione di primo grado, rigettava la domanda di M.O. volta al ripristino della pensione non reversibile prevista per i non vedenti ex L. n. 66 del 1962, revocatale a seguito del superamento del limite reddituale.

La Corte, in particolare, riteneva che, pur trattandosi di pensione corrisposta ad una non vedente, dovesse reputarsi rilevante il superamento del limite reddituale, non venendo in questione una prestazione previdenziale ma assistenziale.

Ricorre contro questa decisione M.O. con un unico motivo. Resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 638 del 1983, artt. 6 e 8 e L. n. 153 del 1969, art. 68, per avere la Corte di merito ritenuto che il suo diritto al trattamento pensionistico previsto dalla L. n. 62 del 1966, art. 7, fosse subordinato al possesso di redditi inferiori alla soglia di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12.

Il motivo è infondato. Questa Corte ha ormai consolidato il principio secondo cui la pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti di cui alla L. n. 62 del 1966, art. 7, costituendo una prestazione assistenziale rientrante nell’ambito di cui all’art. 38 Cost., comma 1, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico e cessa di essere corrisposta al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, dovendosi ritenere inapplicabili a detta prestazione sia la L. n. 153 del 1969, art. 68, sia il D.L. n. 463 del 1983, art. 8, comma 1-bis (conv. con L. n. 638 del 1983), che consentono l’erogazione della pensione d’invalidità prevista dall’assicurazione generale obbligatoria in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione, il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all’art. 38 Cost., comma 2, intesa a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione, e dunque, insuscettibili di applicazione analogica (cfr. Cass. n. 24192 del 2013; nello stesso senso, più recentemente, Cass. nn. 8752 e 24008 del 2014, 19150 del 2015 e 17369 del 2016). Ed essendosi la Corte territoriale attenuta al superiore principio di diritto, nessuna censura può essere rivolta alla sentenza impugnata.

Il ricorso, pertanto, va rigettato. La posteriorità al ricorso per cassazione del consolidamento dell’anzidetto principio di diritto giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2016

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