Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23440 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/10/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 26/10/2020), n.23440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANIONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9475/2015 proposto da:

D.L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROSA RAIMONDI

GARIBALDI 12, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA LEO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANA PAESANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA E ISTITUTO COMPRENSIVO

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 970/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 13/10/2014 R.G.N. 1779/2011.

 

Fatto

RITENUTO

1. Che la Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 970 del 2014, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sala Consilina che aveva rigettato la domanda proposta da D.L.M. nei confronti del MIUR (avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Sala Consilina).

2. Il D.L. aveva adito il Tribunale per il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’intera anzianità maturata preso l’Ente locale di provenienza all’atto di transito all’Amministrazione statale dal 1 gennaio 2000.

La Corte d’Appello ha richiamato la giurisprudenza Europea e di legittimità in materia di personale ATA, e ha rigettato la domanda atteso che la domanda era stata formulata senza la specifica deduzione di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e senza che comunque tale peggioramento apparisse apprezzabilmente dimostrato sulla base dei principi enunciati dalla CGUE.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando due motivi di ricorso.

4. L’Amministrazione è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Deduce il ricorrente di avere chiesto il riconoscimento della nuova qualifica acquisita a far data dal 31 dicembre 1999 come collaboratore professionale istituti scolastici ex qualifica funzionale VI, ora C1, e l’inquadramento nella posizione stipendiale connessa.

La Corte d’Appello non aveva applicato ad esso ricorrente la disciplina che contemplava il passaggio di un insegnante tecnico-pratico-assistente di cattedra, appartenente al 6 livello alle dipendenze della Provincia di Salerno, alle dipendenze dello Stato, facendo erronea applicazione della disciplina di cui della L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, relativa al personale ATA, in luogo di quella di cui al comma 3.

Il giudice di appello, applicando la disciplina relativa ai collaboratori scolastici (ex bidelli) e non quella riferita agli insegnanti tecnico-pratico – assistenti di cattedra, aveva palesato di non aver compreso quale fattispecie veniva in rilievo.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Erroneamente, la Corte d’Appello aveva affermato che esso ricorrente non aveva avuto alcun peggioramento retributivo.

Prima del passaggio allo Stato vi era un tetto retributivo superiore rispetto agli importi di cui alla successive buste paga, ciò in quanto nel passaggio non gli era stata riconosciuta la qualifica “collaboratore professionale istituti scolastici” acquisita per legge e concorso pubblico.

3. I motivi di ricorso devono essere trattati insieme in ragione della loro connessione.

Gli stessi sono inammissibili.

La Corte d’Appello ha richiamato la doglianza dell’appellante secondo cui l’art. 8, comma 2, cit. non poteva essere applicato nella specie in quanto egli era stato assistente tecnico amministrativo fino al 31 dicembre 1999, ma alla medesima data aveva, a seguito di concorso, già conseguito la qualifica di collaboratore professionale di istituti scolastici (ex qualifica funzionale VI, ora C1)

Il giudice di secondo grado ha fatto applicazione della L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, che riguarda il trasferimento allo Stato del personale ATA dipendente degli enti locali, affermando che il D.L. fino al 31 dicembre 1999 era inquadrato nel profilo professionale di assistente amministrativo, figura rientrante nell’ipotesi del personale ATA di cui all’art. 8, comma 2 e che lo stesso alla data del 1 gennaio 2000 non aveva ricevuto un trattamento peggiore rispetto a quello ricevuto in precedenza in violazione del principio di irriducibilità della retribuzione.

Il ricorrente con l’odierno ricorso chiede l’applicazione di una diversa disciplina ponendo a fondamento della doglianza un fatto già sottoposto all’esame della Corte d’Appello e disatteso.

Nel contestare tale statuizione il ricorrente richiama (pag. 5 del ricorso per cassazione) genericamente doc. n. 15 fascicolo di parte primo grado Tribunale Sala, Consilina, nonchè (pag. 7 del ricorso per cassazione) contratto di lavoro 31 dicembre 1999 doc. n. 7 fascicolo di parte primo grado Tribunale Sala, Consilina, senza descriverne in modo specifico il contenuto ai fini del giudizio di rilevanza della censura, così disattendendo all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4.

I requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., rispondono ad un’esigenza che non è di mero formalismo, perchè solo l’esposizione chiara e completa dei fatti di causa e la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori e degli atti processuali rilevanti consentono al giudice di legittimità di acquisire il quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione impugnata, indispensabile per comprendere il significato e la portata delle censure.

Gli oneri sopra richiamati sono altresì funzionali a permettere il pronto reperimento degli atti e dei documenti il cui esame risulti indispensabile ai fini della decisione sicchè, se da un lato può essere sufficiente per escludere la sanzione della improcedibilità il deposito del fascicolo del giudizio di merito, ove si tratti di documenti prodotti dal ricorrente, oppure il richiamo al contenuto delle produzioni avversarie, dall’altro non si può mai prescindere dalla specificazione della sede in cui il documento o l’atto sia rinvenibile e dalla sintetica trascrizione nel ricorso del contenuto essenziale del documento asseritamente trascurato od erroneamente interpretato dal giudice del merito (Cass. SU 11.4.2012, n. 5698; Cass. S.U. 7.11.2013 n. 25038).

Analogamente, con conseguente inammissibilità della censura, il ricorrente non ha riportato nel ricorso il contenuto nelle parti salienti e rilevanti delle buste paga inerenti il profilo conseguito a seguito di concorso, e le buste paga precedenti.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese atteso che l’Amministrazione è rimasta intimata.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

 

 

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