Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2344 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2344 Anno 2018
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: SESTINI DANILO

ORDINANZA

Uci.

sul ricorso 27008-2015 proposto da:

cc

ANTONICELLI GIUSEPPE, domiciliato ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO ANTONIO
RAGO giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

PROVINCIA DI MATERA, in persona del Presidente e suo
2017
2220

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo
studio dell’avvocato MONICA BASTA da cui è
rappresentata e difesa giusta procura speciale in
calce al controricorso;

1

16/11/2017

Data pubblicazione: 31/01/2018

- controricorrente-

avverso la sentenza n. 356/2015 del TRIBUNALE di
MATERA, depositata il 07/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. DANILO

SESTINI;

2

Rilevato che:
Giuseppe Antonicelli convenne in giudizio la Provincia di Matera
per ottenere il risarcimento dei danni provocati alla sua vettura dalla
caduta di un albero posto ai margini di una strada provinciale;
il Giudice di Pace di Pisticci rigettò la domanda, che è stata
disattesa anche dal Tribunale di Matera in sede di appello;

motivi; ha resistito la Provincia con controricorso.
Considerato che:
col primo motivo (che deduce la «violazione dell’art. 345 c.p.c. in
relazione all’art. 360 n. 3»), il ricorrente impugna la sentenza nella
parte in cui ha considerato domande nuove, e quindi inammissibili,
alcune censure articolate con l’atto di appello (attinenti alla mancata
contestazione al proprietario dell’albero della violazione dell’art. 29
C.d.S., al mancato rispetto della distanza dal confine stradale nella
piantumazione di alberi e alla sussistenza dell’obbligo della P.A. di
imporre al proprietario dell’albero l’adozione di misure idonee a
scongiurare il rischio di caduta): rileva che nell’atto di citazione era
stato allegato che l’Ente non aveva adeguatamente curato la
manutenzione della strada, «non provvedendo alla potatura degli
alberi», e assume che con l’atto di appello era stato semplicemente
precisato il contenuto dell’obbligo di manutenzione già dedotto con
l’atto introduttivo;
il motivo è infondato: il Tribunale ha correttamente evidenziato
che l’atto di appello conteneva «deduzioni fattuali e giuridiche del
tutto inedite, non oggetto di indagine in prime cure poiché elementi
estranei al thema decidendum così come lì delineato dall’attore»; e in
effetti, diversamente dall’assunto del ricorrente, le censure
introducevano elementi idonei a modificare i fatti costitutivi e ad
alterare l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia,
incorrendo pertanto nella sanzione dell’inammissibilità (ex multis,
Cass. n. 18299/2016);
3

ha proposto ricorso per cassazione l’Antonicelli, affidandosi a tre

il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2043 e 1176,
2° co. cod. civ., 16 C.d.S. e 26, comma 6° Regolamento di
esecuzione C.d.S.: il ricorrente censura il Tribunale per avere escluso
la responsabilità della Provincia ex art. 2043 cod. civ. senza
considerare che la stessa aveva l’obbligo di segnalare ai proprietari
confinanti le potenziali situazioni di pericolo per gli utenti della strada,

eventualmente, di disporre la chiusura della strada e provvedere
direttamente alla potatura dell’albero;
il motivo è inammissibile, sia perché mira a reintrodurre quegli
stessi nuovi tenni di indagine che il Tribunale ha correttamente
dichiarato inammissibili (a fronte di una domanda originaria con cui si
contestava alla Provincia unicamente una «condotta imprudente ed
imperita» per essersi disinteressata della manutenzione della strada
«omettendo di eseguire le necessarie opere di potatura degli alberi»),
sia perché presuppone un accertamento circa la prevedibilità e
prevenibilità della caduta della pianta che non è stato mai compiuto
nelle fasi di merito;
il terzo motivo deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per
il giudizio (in relazione alla dedotta responsabilità ex art. 2043 cod.,
civ.), individuato nella «condotta colposa della proprietaria della
strada che si era disinteressata di ogni necessaria manutenzione della
stessa e della potatura dell’albero»;
il motivo è infondato giacché la circostanza dell’omessa potatura
dell’albero è priva di decisività in relazione all’accertamento della
responsabilità per un danno conseguente alla caduta della pianta (e
non all’eccessiva estensione di rami e fronde non potati); peraltro,
avendo dato atto dell’originaria contestazione dell’attore ed avendo
escluso che vi fosse stata «tempestiva allegazione in primo grado di
uno specifico contegno negligente» della Provincia, il Tribunale ha
evidentemente considerato il fatto dell’omessa potatura, pur

4

di adottare i presidi necessari per eliminare i fattori di rischio e,

ritenendolo privo di rilevanza ai fini dell’affermazione della
responsabilità;
le spese di lite seguono la soccombenza;
trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013,
sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma

1

quater del D.P.R. n. 115/2002.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi
(liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
articolo 13.
Roma, 16.11.2017

P.Q.M.

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